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Guida · Documenti · 11 min di lettura

DUVRI, POS e PSC: quale documento e quando

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Tre sigle, tre documenti che parlano di interferenze e di più imprese sullo stesso luogo di lavoro: non stupisce che DUVRI, POS e PSC finiscano confusi. Ma rispondono a obblighi distinti, nascono da articoli diversi del Testo Unico e, soprattutto, non sono alternativi a scelta: la situazione concreta decide quale ti serve. Vediamo come orientarsi senza sbagliare documento.

Passo 1 — Capisci la domanda di fondo: appalto “ordinario” o cantiere?

Il primo bivio è questo. Se un’impresa o un lavoratore autonomo entra nella tua azienda o unità produttiva per eseguire un lavoro in appalto, in subappalto o con contratto d’opera (pulizie, manutenzioni, facchinaggio, montaggi), sei nel campo dell’art. 26: si ragiona di DUVRI.

Se invece si apre un cantiere temporaneo o mobile ai sensi del Titolo IV — tipicamente lavori edili o di ingegneria civile definiti all’art. 89 — cambiano le regole e gli strumenti: entrano in gioco PSC e POS. Lo stesso art. 26 lo dice esplicitamente, escludendo dal proprio ambito i rischi specifici dei lavori soggetti al Titolo IV: in cantiere il DUVRI non serve, perché il coordinamento è garantito dal PSC.

Passo 2 — Il DUVRI: le interferenze negli appalti interni

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) nasce dall’obbligo di cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatori previsto dall’art. 26. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione, valuta i rischi che nascono dalla sovrapposizione di attività diverse negli stessi spazi e tempi, e li raccoglie in un documento che si allega al contratto.

Attenzione a cosa valuta: non i rischi propri dell’impresa appaltatrice (quelli stanno nel suo DVR), ma solo i rischi interferenziali — il carrello elevatore che manovra mentre passa la squadra delle pulizie, il quadro elettrico aperto dal manutentore accanto alla postazione del tuo addetto. Vanno inoltre stimati i costi della sicurezza per eliminare o ridurre tali interferenze, non soggetti a ribasso d’asta. Trovi il quadro completo nella guida al DUVRI e ai rischi interferenziali e nel tema più ampio del coordinamento tra più imprese nell’appalto.

Passo 3 — Il PSC: il piano “di regia” del cantiere

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è disciplinato dall’art. 100 e dall’Allegato XV. È il documento che governa dall’alto un cantiere in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Non lo scrive chi esegue i lavori: lo redige il coordinatore per la progettazione (CSP), nominato dal committente o dal responsabile dei lavori (art. 90).

Il PSC contiene l’analisi dei rischi dell’area, l’organizzazione del cantiere, le scelte progettuali che incidono sulla sicurezza, il cronoprogramma delle lavorazioni e, di nuovo, la stima dei costi della sicurezza. È lo strumento che coordina imprese diverse perché non si ostacolino né si mettano in pericolo a vicenda. Per quando scatta l’obbligo e cosa deve contenere, vedi la guida al PSC.

Passo 4 — Il POS: il piano di ciascuna impresa in cantiere

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è definito all’art. 89 e richiesto dall’art. 96: lo redige ogni impresa esecutrice in riferimento al proprio cantiere e alle proprie lavorazioni. È, in sostanza, il documento di valutazione dei rischi dell’impresa calato su quello specifico cantiere: attrezzature usate, squadre, DPI, procedure, fasi di lavoro.

Il rapporto con il PSC è gerarchico e di dettaglio: il PSC detta le regole di coordinamento dell’intero cantiere, il POS spiega come la singola impresa le attua nelle sue lavorazioni. Dove è previsto il PSC, il POS va reso coerente con esso. Approfondisci nella guida al POS.

Passo 5 — Lo schema per scegliere al volo

Riduci la decisione a poche domande:

  1. Non è un cantiere Titolo IV e qualcuno lavora in appalto nei tuoi spazi → serve il DUVRI (a cura del committente, allegato al contratto).
  2. È un cantiere con più imprese (anche non in contemporanea) → serve il PSC (a cura del CSP), più un POS per ciascuna impresa.
  3. È un cantiere con una sola impresa → di norma niente PSC, ma resta il POS dell’impresa esecutrice. Valuta comunque le soglie che possono far scattare la notifica preliminare e, al variare delle condizioni, l’obbligo di coordinamento.

In ogni caso, a monte di tutto, resta la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che affidi: è un obbligo del committente che precede e accompagna questi documenti (verifica dell’idoneità tecnico professionale).

Passo 6 — Gli errori da evitare

  • Confondere DVR e DUVRI. Il DVR valuta i rischi della tua azienda; il DUVRI solo le interferenze con chi entra in appalto. Sono documenti diversi, con autori e scopi diversi.
  • Usare il DUVRI in cantiere. In un cantiere edile il coordinamento passa dal PSC, non dal DUVRI: pretendere un DUVRI lì segnala confusione sugli obblighi.
  • Trattare il POS come una copia del PSC. Il POS è specifico dell’impresa e delle sue lavorazioni; appiattirlo sul PSC lo svuota di significato e lo rende contestabile in sede di verifica.
  • Dimenticare i costi della sicurezza. Sia nel DUVRI sia nel PSC i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso: ometterli o azzerarli è uno degli appunti più frequenti in sede di controllo. Vedi i costi della sicurezza negli appalti.

In sintesi

Il DUVRI vive negli appalti “ordinari” dentro l’azienda ed è del committente; il PSC governa il cantiere con più imprese ed è del coordinatore; il POS è il piano operativo della singola impresa esecutrice. La domanda giusta non è “quale preferisco”, ma “in quale scenario mi trovo”: lo scenario decide il documento, e gli articoli 26, 89, 90, 96 e 100 ne fissano i confini. Nel dubbio, torna sempre al bivio del Passo 1 e procedi da lì.

Domande frequenti

  • In un cantiere edile serve anche il DUVRI oltre al PSC?

    No. Dove si applica il Titolo IV sui cantieri (art. 88 e seguenti), gli obblighi di cooperazione e coordinamento del DUVRI sono assorbiti dal PSC: lo prevede espressamente l'art. 26, che esclude dal proprio campo i rischi dei lavori soggetti al Titolo IV. In cantiere ragiona in termini di PSC e POS, non di DUVRI.

  • Chi redige materialmente ciascun documento?

    Il DUVRI è elaborato dal datore di lavoro committente dell'appalto (art. 26). Il PSC è redatto dal coordinatore per la progettazione nominato dal committente o dal responsabile dei lavori (art. 100). Il POS è redatto da ciascuna impresa esecutrice per la propria attività in cantiere (art. 89 e 96).

  • Il DUVRI va allegato al contratto d'appalto?

    Sì: l'art. 26 chiede che il documento di valutazione dei rischi da interferenze sia allegato al contratto di appalto o d'opera. Vanno inoltre indicati nel contratto i costi della sicurezza per le interferenze, che non sono soggetti a ribasso.