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Guida · Documenti · 11 min di lettura

Coordinamento tra più imprese negli appalti (art. 26)

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Quando più imprese lavorano negli stessi spazi, il pericolo maggiore non è quello che ciascuna conosce già, ma il rischio che nasce dall’interferenza: il carrello di una che attraversa l’area di saldatura dell’altra, la manutenzione di un impianto mentre il reparto è in produzione. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 governa proprio questo, per gli appalti che non rientrano nei cantieri edili. Vediamo come applicarlo passo per passo.

Passo 1 — Verifica quando si applica l’art. 26

L’articolo riguarda i contratti di appalto, d’opera o di somministrazione affidati a imprese o lavoratori autonomi che operano all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva del committente, o comunque nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, purché il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi. Restano fuori i lavori disciplinati dal Titolo IV sui cantieri, che seguono regole proprie. Prima di tutto, quindi, chiediti: è un cantiere edile o di ingegneria civile? Se sì, il riferimento non è l’art. 26; se no, si procede come segue.

Passo 2 — Verifica l’idoneità tecnico-professionale

Il committente deve accertare che chi lavora nella sua azienda sia qualificato per farlo. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale si fa acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e un’autocertificazione dell’appaltatore sul possesso dei requisiti. In pratica conviene raccogliere anche visura, DURC, evidenza delle nomine e della formazione, elenco delle attrezzature. La documentazione va conservata: in caso di controllo, dimostra che la scelta dell’appaltatore non è stata fatta a occhi chiusi.

Passo 3 — Scambia le informazioni sui rischi

Il committente fornisce all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andrà a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. È un flusso a doppio senso: anche l’appaltatore comunica i rischi che le sue lavorazioni introducono. Non basta consegnare un opuscolo generico; servono le informazioni utili a quel luogo e a quelle attività (vie di fuga, punti di raccolta, sostanze presenti, aree interdette, procedure di ingresso).

Passo 4 — Coopera e coordina

Datore di lavoro committente e datori di lavoro delle imprese coinvolte devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi di protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi da interferenza. La cooperazione riguarda le misure comuni; il coordinamento riguarda la scansione temporale e spaziale delle attività. Attenzione: l’obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, che restano in capo a ciascun datore di lavoro. Il committente promuove il coordinamento, ma non “assorbe” la sicurezza altrui.

Passo 5 — Redigi il DUVRI (quando serve)

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è lo strumento con cui il committente valuta i rischi da interferenza e indica le misure per eliminarli o ridurli. Va allegato al contratto e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori. Il DUVRI non è dovuto per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o beni e i lavori la cui durata è molto limitata e il rischio non elevato; anche in questi casi, però, restano fermi informazione, cooperazione e coordinamento. Ricorda che il DUVRI valuta solo le interferenze: non sostituisce il DVR di ciascuna impresa sui propri rischi.

Passo 6 — Indica e non ribassare i costi della sicurezza

Nei contratti vanno indicati specificamente i costi delle misure per la sicurezza relative alle interferenze, che non sono soggetti a ribasso d’asta. È un punto spesso trascurato: un appalto aggiudicato al massimo ribasso che azzera i costi della sicurezza è vulnerabile in sede di controllo e di contenzioso. Per il metodo di calcolo, distinto dai costi propri dell’appaltatore, vedi la guida sui costi della sicurezza negli appalti.

Passo 7 — Identifica il personale e presidia in corso d’opera

Il personale delle imprese e i lavoratori autonomi presenti devono essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro (per gli autonomi, i propri dati). Il coordinamento, poi, non finisce alla firma del contratto: riunioni iniziali, verbali di sopralluogo congiunto, permessi di lavoro per le attività a rischio e aggiornamento del DUVRI quando cambia lo scenario sono ciò che tiene vivo il sistema durante l’esecuzione.

Perché farlo bene: la responsabilità solidale

Oltre alle sanzioni previste dal Testo Unico per le violazioni dell’art. 26, il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori per i danni da infortunio non indennizzati dall’INAIL, quando l’evento è riconducibile ai rischi delle lavorazioni appaltate. Documentare verifiche, informazione e coordinamento non è burocrazia difensiva: è la traccia che, in un procedimento, distingue chi ha governato l’appalto da chi lo ha solo firmato.

Checklist dell’appalto ex art. 26

  • Accertata la non applicabilità del Titolo IV (non è cantiere edile)
  • Verificata l’idoneità tecnico-professionale e conservata la documentazione
  • Scambiate le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente e delle lavorazioni
  • Attuata la cooperazione e formalizzato il coordinamento (verbali, riunioni)
  • Redatto e allegato il DUVRI, dove dovuto, e tenuto aggiornato
  • Indicati in contratto i costi della sicurezza per le interferenze, non ribassabili
  • Verificata la tessera di riconoscimento del personale presente

Domande frequenti

  • L'art. 26 si applica anche in cantiere edile?

    No. Quando i lavori rientrano nel Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) valgono le regole specifiche di quel titolo, con PSC, POS e coordinatori. L'art. 26 governa gli altri appalti, subappalti e contratti d'opera o di somministrazione svolti all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva del committente, o del suo ciclo produttivo.

  • Il DUVRI va sempre redatto?

    No. Il DUVRI serve solo quando esistono rischi da interferenza tra le attività del committente e dei diversi appaltatori. Il D.Lgs. 81/2008 esclude l'obbligo per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o beni e lavori di brevissima durata a rischio non elevato. Anche in questi casi, però, restano fermi gli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento.

  • Cosa comporta la responsabilità solidale nell'appalto?

    Il committente risponde in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per i danni da infortunio subiti dal lavoratore, per la parte non indennizzata dall'INAIL, quando l'evento è riconducibile a rischi propri delle lavorazioni oggetto dell'appalto. È una ragione in più per documentare verifiche, informazione e coordinamento.