Guida · Cantieri · 11 min di lettura
I costi della sicurezza negli appalti: come calcolarli
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Nei contratti d’appalto e d’opera i costi della sicurezza hanno una regola d’oro: non si toccano. Sono l’unica voce economica che sfugge alla logica del prezzo più basso, perché servono a evitare che il risparmio di uno diventi il rischio di un altro. Il problema è che “costi della sicurezza” indica almeno tre cose diverse, e confonderle è l’errore più frequente. Vediamo come distinguerle e come calcolarle.
Passo 1 — Distingui le tre voci
Prima di qualunque calcolo, metti ordine tra concetti che spesso vengono trattati come sinonimi:
- Costi della sicurezza da interferenze: quelli necessari a eliminare o ridurre i rischi generati dalla presenza contemporanea di più imprese o lavoratori autonomi. Li stima il committente e confluiscono nel DUVRI (art. 26).
- Costi della sicurezza nei cantieri edili: quelli stimati nel PSC per le opere che rientrano nel Titolo IV, calcolati in modo analitico secondo l’Allegato XV.
- Oneri aziendali della sicurezza: i costi che ogni impresa sostiene per rispettare i propri obblighi (DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, redazione del DVR). Non li quantifica il committente: li indica l’operatore economico nella sua offerta.
Le prime due voci non sono soggette a ribasso; la terza sì, perché è parte del prezzo di mercato dell’impresa.
Passo 2 — Verifica se scatta l’obbligo di stima
Non tutti gli appalti richiedono una quantificazione. Nel contratto d’appalto o d’opera fuori dal cantiere edile, i costi vanno stimati solo se esistono rischi da interferenza: se non ce ne sono, il DUVRI non è dovuto e la voce è pari a zero, ma la valutazione va comunque svolta e messa a verbale. Restano esclusi i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali e i lavori di brevissima durata individuati dall’art. 26.
Nei cantieri temporanei o mobili con presenza di più imprese, invece, la stima dei costi è un contenuto obbligatorio del PSC e la fa il coordinatore per la progettazione (art. 100 e Allegato XV).
Passo 3 — Individua le voci di costo
L’Allegato XV, punto 4, indica quali componenti vanno computate come costi della sicurezza. Usalo come traccia anche per i DUVRI complessi:
- apprestamenti previsti nel piano (ponteggi, trabattelli, recinzioni, servizi igienici di cantiere);
- misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti dal piano per lavorazioni interferenti;
- impianti di terra e di protezione, impianti antincendio e di evacuazione fumi;
- mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica, parapetti, delimitazioni);
- procedure specifiche previste dal piano per motivi di sicurezza;
- eventuali interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- misure di coordinamento per l’uso comune di apprestamenti, attrezzature e impianti.
La logica è sempre la stessa: si computa ciò che serve a gestire l’interferenza, non ciò che l’impresa dovrebbe avere comunque per lavorare a regola d’arte (quello è onere aziendale).
Passo 4 — Quantifica in modo analitico
I costi vanno calcolati con una stima analitica, voce per voce, non con una percentuale forfettaria sull’importo dei lavori. Il metodo dell’Allegato XV richiede di valutare ogni apprestamento per il periodo di effettivo utilizzo, sulla base di listini o prezzari ufficiali (ad esempio i prezzari regionali delle opere pubbliche) o di analisi dei prezzi.
Esempio concreto. In un cantiere devi montare un ponteggio per la facciata: il costo della sicurezza non è “il ponteggio”, che è un’attrezzatura di lavoro dell’impresa, ma la quota parte legata alle esigenze di coordinamento e alle protezioni previste dal PSC. Diverso il caso dello sfasamento temporale: se per evitare la sovrapposizione tra scavo e montaggio della gru rallenti il cronoprogramma di alcuni giorni, quel maggior costo va stimato e riconosciuto.
Passo 5 — Tieni separati gli oneri aziendali
Nelle commesse pubbliche il Codice dei contratti chiede all’operatore economico di indicare separatamente, già in offerta, i propri oneri aziendali della sicurezza. È un dato che l’impresa autodetermina e che la stazione appaltante verifica in sede di congruità: un valore pari a zero o palesemente incoerente è un campanello d’allarme sull’affidabilità dell’offerta. Non confonderli mai con i costi non ribassabili del committente: sono due colonne distinte del quadro economico.
Passo 6 — Documenta e verifica a monte
La stima resta lettera morta se non è accompagnata dai controlli sull’impresa. Prima di affidare, il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (art. 26, co. 1) e, nei cantieri soggetti a patente a crediti, la relativa abilitazione. In fase esecutiva i costi si liquidano in base allo stato di avanzamento e non subiscono il ribasso applicato al resto dell’importo.
Checklist dei costi della sicurezza
- Individuata la tipologia di appalto (art. 26 fuori cantiere o Titolo IV in cantiere)
- Valutata la presenza di rischi da interferenza e redatto il DUVRI dove dovuto
- Stima dei costi inserita nel PSC per i cantieri con più imprese
- Voci computate secondo l’Allegato XV, punto 4 (apprestamenti, protezioni, sfasamenti, coordinamento)
- Quantificazione analitica su prezzari ufficiali, non a percentuale forfettaria
- Costi della sicurezza indicati come non soggetti a ribasso nel quadro economico
- Oneri aziendali della sicurezza indicati separatamente dall’operatore economico
- Verificata l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice
Domande frequenti
I costi della sicurezza si possono ribassare in gara?
No. I costi della sicurezza necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenza non sono soggetti a ribasso d'asta (art. 26, co. 5, D.Lgs. 81/2008). Lo stesso vale per i costi stimati nel PSC per i cantieri edili (Allegato XV). Sono invece diversi gli oneri aziendali della sicurezza, che l'operatore economico indica nella propria offerta e che restano nella sua disponibilità.
Qual è la differenza tra costi della sicurezza e oneri aziendali?
I costi della sicurezza sono quelli legati alle interferenze tra imprese o alle lavorazioni in cantiere: li quantifica il committente e non si ribassano. Gli oneri aziendali della sicurezza sono i costi che ogni impresa sostiene per adempiere ai propri obblighi (DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, DVR): fanno parte del prezzo offerto e li stima l'impresa stessa.
Serve il DUVRI anche se non ci sono interferenze?
No. Se non esistono rischi da interferenza il DUVRI non è dovuto e i relativi costi sono pari a zero, ma la valutazione va comunque fatta e documentata. Restano esclusi dall'obbligo di DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture e i lavori di durata inferiore a determinati limiti fissati dall'art. 26.
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