Normativa collegata · DM 4 marzo 2013
DM 4/3/2013 — Segnaletica nei cantieri stradali
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Perché esiste questo decreto
Un cantiere stradale ha una particolarità che lo distingue da quasi tutti gli altri: il pericolo non nasce solo dalle lavorazioni, ma dal traffico che continua a scorrere accanto agli operatori. Chi lavora su una carreggiata, su una banchina o lungo un marciapiede è esposto in modo permanente al rischio di investimento da parte dei veicoli in transito, ed è esposto soprattutto nei momenti in cui monta o smonta la segnaletica, quando spesso le protezioni non sono ancora in posizione o sono già state tolte.
Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina la segnaletica di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma l’art. 161 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione la segnaletica usata per regolare il traffico stradale. Per non lasciare scoperto proprio l’ambito più pericoloso, il Testo Unico ha demandato a un apposito decreto l’individuazione dei criteri minimi di sicurezza per la segnaletica dei cantieri stradali e per la formazione dei lavoratori addetti: a questo rinvio risponde il DM 4 marzo 2013.
Il decreto, quindi, non riscrive le regole tecniche su forma, colori e posizione dei cartelli stradali — che restano quelle del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione — ma si concentra sulla sicurezza di chi quei segnali li posa, li gestisce e li rimuove.
Cosa disciplina
Il DM 4 marzo 2013 interviene essenzialmente su due fronti:
- Criteri minimi di sicurezza per l’allestimento. Stabilisce come vanno organizzate la posa in opera, la manutenzione e la rimozione della segnaletica temporanea in modo da ridurre l’esposizione degli operatori al traffico: sequenze operative, modalità di avvicinamento e di allontanamento dalla zona di lavoro, uso dei veicoli operativi e dei dispositivi di protezione, ricorso a indumenti ad alta visibilità adeguati alle condizioni di luce e di velocità. L’obiettivo è che l’operatore sia sempre protetto e reso visibile durante tutte le fasi, comprese quelle di montaggio e smontaggio.
- Formazione specifica degli addetti. Definisce i contenuti e l’articolazione della formazione destinata ai lavoratori che installano e rimuovono la segnaletica stradale di cantiere. Si tratta di una preparazione mirata al rischio tipico di questa attività — la convivenza con il traffico — distinta e aggiuntiva rispetto alla formazione generale e specifica che ogni lavoratore riceve ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico.
Il decreto si salda così con la disciplina generale dei cantieri temporanei o mobili: la gestione della viabilità e delle interferenze con i mezzi, già richiamata dall’art. 108 sulla viabilità nei cantieri, trova nei lavori stradali la sua applicazione più delicata, e le misure vanno comunque calate nel documento di valutazione dei rischi e, dove previsto, nel POS e nel PSC.
Cosa controllare in azienda
- La valutazione del rischio per i lavori su strada è presente nel DVR e, nei cantieri, nel POS: vi compaiono il rischio di investimento, la velocità del traffico, la visibilità e le fasi critiche di posa e rimozione dei segnali.
- Gli addetti alla segnaletica hanno ricevuto la formazione specifica prevista dal decreto, documentata da attestato, oltre alla formazione generale e specifica dell’art. 37.
- Le procedure di allestimento (ordine di posa, avvicinamento, uso del mezzo operativo, allontanamento) sono scritte, conosciute dagli operatori e coerenti con lo schema segnaletico adottato secondo il Codice della Strada.
- Gli indumenti ad alta visibilità sono in dotazione, della classe adeguata alla strada e all’orario, integri e indossati; gli altri DPI (calzature, eventuali protezioni) sono disponibili.
- Il coordinamento con l’ente proprietario o gestore della strada e con le eventuali ordinanze di limitazione del traffico è documentato prima dell’apertura del cantiere.
Errori comuni
- Trattare la posa dei segnali come un’operazione banale: montaggio e smontaggio sono le fasi in cui gli operatori sono più esposti, non un semplice preliminare da sbrigare in fretta.
- Fermarsi alla formazione generica: aver svolto il corso dell’art. 37 non copre il rischio specifico della strada; la formazione dedicata del DM 4 marzo 2013 è un’integrazione, non un doppione.
- Confondere i due piani normativi: le caratteristiche dei cartelli seguono il Codice della Strada, ma la sicurezza di chi li installa segue il Testo Unico e questo decreto; ignorare il secondo lascia scoperti proprio i lavoratori.
- Alta visibilità sottodimensionata: un gilet di classe inadeguata alla velocità o all’illuminazione, o indossato solo “quando serve”, non garantisce di essere visti in tempo dai conducenti.
- Dimenticare l’organizzazione d’insieme: senza una sequenza operativa definita, senza coordinamento con il gestore della strada e senza integrazione nel POS, le singole misure perdono efficacia.
Per i contenuti di dettaglio e per il testo vigente, il riferimento resta la versione aggiornata del decreto e del D.Lgs. 81/2008 pubblicata sulle fonti ufficiali, insieme alle norme del Codice della Strada sulla segnaletica temporanea di cantiere.
Domande frequenti
A chi si applica il DM 4 marzo 2013?
Si applica a chi esegue lavori sulle strade e, in particolare, ai lavoratori che montano, spostano e rimuovono la segnaletica temporanea di cantiere, cioè la fase più esposta al traffico veicolare. Il decreto fissa i criteri minimi di sicurezza con cui va organizzata questa attività e i contenuti della formazione specifica che questi addetti devono ricevere, in aggiunta agli obblighi generali del Testo Unico.
La formazione sulla segnaletica stradale sostituisce quella generale del Testo Unico?
No. È una formazione specifica aggiuntiva, pensata per il rischio di investimento e per la corretta posa dei segnali temporanei; non sostituisce la formazione generale e specifica prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 né l'eventuale abilitazione all'uso di attrezzature. Resta inoltre fermo l'obbligo di valutare il rischio nel DVR o nel POS e di fornire gli indumenti ad alta visibilità adeguati.
Che differenza c'è tra la segnaletica del DM 4 marzo 2013 e quella del Titolo V del Testo Unico?
Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina la segnaletica di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ma esclude espressamente la segnaletica del traffico stradale. Proprio per colmare questo spazio il Testo Unico ha demandato a un decreto dedicato i criteri di sicurezza per i cantieri su strada: la segnaletica stradale temporanea segue le regole del Codice della Strada e del suo regolamento, mentre il DM 4 marzo 2013 ne cura gli aspetti di tutela di chi la installa.