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TUS

Scheda rischio

Investimento da mezzi in movimento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

L’investimento da mezzi in movimento è tra le cause più frequenti di infortunio grave e mortale nei luoghi di lavoro industriali, logistici e di cantiere. Carrelli elevatori, transpallet motorizzati, pale, autocarri e mezzi in manovra condividono spesso gli stessi spazi in cui camminano gli operatori, e l’urto tra una massa di più tonnellate e un pedone lascia margini minimi. Il pericolo è aggravato da visuali coperte dal carico, retromarce senza assistenza, punti ciechi agli incroci e pavimentazioni scivolose. È un rischio organizzativo prima che tecnico: si previene disegnando bene i flussi, non solo comprando mezzi migliori.

Cosa dice la norma

Il D.Lgs. 81/2008 non dedica un capo unico a questo rischio, che nasce dall’incrocio di più Titoli.

  • Luoghi di lavoro (Titolo II): l’art. 63 impone che i luoghi rispettino i requisiti dell’Allegato IV, che disciplina le vie di circolazione, la loro larghezza, la separazione tra transito di pedoni e di veicoli e la delimitazione delle zone di pericolo.
  • Uso delle attrezzature (Titolo III): l’art. 71 richiede attrezzature idonee, sottoposte a manutenzione e affidate a operatori adeguatamente informati, formati e addestrati; le attrezzature di trasporto seguono anche le prescrizioni d’uso dell’Allegato VI.
  • Segnaletica (Titolo V): quando il rischio non è eliminabile con misure tecniche o organizzative, scattano gli obblighi di segnalazione; l’Allegato XXVIII detta le prescrizioni per la segnalazione di ostacoli, punti di pericolo e vie di circolazione.
  • Valutazione dei rischi (art. 28): la viabilità interna e l’interferenza pedoni-mezzi vanno analizzate nel DVR con le relative misure.

Quando i mezzi appartengono a imprese esterne (appalti, corrieri, manutentori), entra in gioco anche l’art. 26: il coordinamento dei rischi interferenziali si formalizza nel DUVRI.

Come si valuta

La valutazione parte dalla mappatura reale dei flussi, non dalla planimetria teorica.

  1. Mappare i percorsi: tracciare su pianta dove si muovono i mezzi e dove camminano le persone, individuando i punti in cui i due flussi si incrociano (portoni, baie di carico, angoli, aree di sosta).
  2. Analizzare gli incroci critici: valutare visibilità, spazi di manovra, frequenza dei passaggi, presenza di retromarce e di carichi che ostruiscono la vista dell’operatore.
  3. Considerare le condizioni reali: illuminazione, fondo bagnato o sconnesso, traffico misto con mezzi di terzi, turni notturni, presenza di visitatori non formati.
  4. Definire velocità e priorità: stabilire limiti di velocità coerenti con i luoghi e regole di precedenza, da tradurre in segnaletica e procedure operative.

L’esito confluisce nel DVR con misure gerarchizzate e responsabilità assegnate.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Separare fisicamente pedoni e mezzi: è la misura regina. Percorsi pedonali delimitati da barriere, cordoli o guardrail leggeri, distinti dalle corsie dei veicoli; attraversamenti dedicati e protetti dove i flussi devono incrociarsi. In un magazzino della logistica, una corsia pedonale continua dall’ingresso agli uffici vale più di dieci cartelli.
  2. Organizzare i flussi: sensi unici, aree di manovra dedicate lontane dai passaggi pedonali, divieto di sosta negli incroci, separazione temporale tra movimentazione merci e transito del personale.
  3. Migliorare la visibilità: specchi parabolici agli angoli ciechi, illuminazione adeguata, segnaletica orizzontale e verticale, delimitazione delle baie di carico.
  4. Agire sui mezzi: avvisatori acustici di retromarcia, luci blu proiettate a terra, telecamere e sensori di prossimità, limitatori di velocità. La scelta e l’uso corretto dei carrelli elevatori restano il cuore della prevenzione.
  5. DPI e comportamenti: indumenti ad alta visibilità per chi opera nelle aree di transito, formazione e addestramento degli operatori, disciplina delle precedenze.

La regola di fondo è la gerarchia dell’art. 15: prima si elimina il rischio alla fonte, poi lo si riduce con misure collettive, e solo in ultimo ci si affida a DPI e comportamento individuale.

Errori comuni

  1. Affidarsi solo alla segnaletica: righe gialle a terra non fermano un muletto. La separazione fisica va sempre tentata per prima; la segnaletica la integra, non la sostituisce.
  2. Dimenticare i mezzi di terzi: il corriere che entra in retromarcia senza coordinamento è un classico punto cieco della valutazione. Vanno gestiti nel DUVRI.
  3. Limiti di velocità copiati: fissare un numero senza rapportarlo agli spazi e alla visibilità reali produce regole ignorate. La velocità va calibrata sui luoghi.
  4. Formazione senza addestramento pratico: un patentino sul carrello non basta se l’operatore non è addestrato alle manovre in quello specifico ambiente, con quel traffico e quei percorsi.
  5. Ignorare il ribaltamento: dove c’è investimento c’è spesso anche il rischio di ribaltamento del mezzo; le due valutazioni vanno lette insieme.

Domande frequenti

Come si separano i percorsi dei pedoni da quelli dei mezzi?

La soluzione più solida è fisica: percorsi pedonali delimitati da barriere o cordoli, distinti dalle corsie dei veicoli. Dove non è possibile, si ricorre a segnaletica orizzontale e verticale, specchi parabolici agli incroci ciechi, attraversamenti dedicati e regole di precedenza scritte. La separazione fisica va sempre preferita a quella solo segnaletica.

Esiste un limite di velocità obbligatorio per i carrelli in azienda?

La norma non fissa un numero valido ovunque: la velocità va stabilita dal datore di lavoro nella valutazione dei rischi in base a spazi, visibilità e traffico pedonale, e poi imposta con segnaletica e procedure. Il valore scelto deve essere coerente con le condizioni reali dei luoghi, non un dato copiato da un altro sito.

Chi risponde di un investimento causato dal mezzo di una ditta esterna?

Quando in azienda operano mezzi di appaltatori o corrieri, la gestione del rischio interferenziale passa dal DUVRI ex art. 26. Il datore di lavoro committente deve cooperare e coordinare la viabilità comune; ciascun datore resta responsabile della formazione e del comportamento dei propri operatori.

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