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TUS

Scheda rischio

Investimento da mezzi in movimento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

L’investimento da mezzi in movimento è tra le cause più frequenti di infortunio grave e mortale nei luoghi di lavoro industriali, logistici e di cantiere. Carrelli elevatori, transpallet motorizzati, pale, autocarri e mezzi in manovra condividono spesso gli stessi spazi in cui camminano gli operatori, e l’urto tra una massa di più tonnellate e un pedone lascia margini minimi. Il pericolo è aggravato da visuali coperte dal carico, retromarce senza assistenza, punti ciechi agli incroci e pavimentazioni scivolose. È un rischio organizzativo prima che tecnico: si previene disegnando bene i flussi, non solo comprando mezzi migliori.

Cosa dice la norma

Il D.Lgs. 81/2008 non dedica un capo unico a questo rischio, che nasce dall’incrocio di più Titoli.

  • Luoghi di lavoro (Titolo II): l’art. 63 impone che i luoghi rispettino i requisiti dell’Allegato IV, che disciplina le vie di circolazione, la loro larghezza, la separazione tra transito di pedoni e di veicoli e la delimitazione delle zone di pericolo.
  • Uso delle attrezzature (Titolo III): l’art. 71 richiede attrezzature idonee, sottoposte a manutenzione e affidate a operatori adeguatamente informati, formati e addestrati; le attrezzature di trasporto seguono anche le prescrizioni d’uso dell’Allegato VI.
  • Segnaletica (Titolo V): quando il rischio non è eliminabile con misure tecniche o organizzative, scattano gli obblighi di segnalazione; l’Allegato XXVIII detta le prescrizioni per la segnalazione di ostacoli, punti di pericolo e vie di circolazione.
  • Valutazione dei rischi (art. 28): la viabilità interna e l’interferenza pedoni-mezzi vanno analizzate nel DVR con le relative misure.

Quando i mezzi appartengono a imprese esterne (appalti, corrieri, manutentori), entra in gioco anche l’art. 26: il coordinamento dei rischi interferenziali si formalizza nel DUVRI.

Come si valuta

La valutazione parte dalla mappatura reale dei flussi, non dalla planimetria teorica.

  1. Mappare i percorsi: tracciare su pianta dove si muovono i mezzi e dove camminano le persone, individuando i punti in cui i due flussi si incrociano (portoni, baie di carico, angoli, aree di sosta).
  2. Analizzare gli incroci critici: valutare visibilità, spazi di manovra, frequenza dei passaggi, presenza di retromarce e di carichi che ostruiscono la vista dell’operatore.
  3. Considerare le condizioni reali: illuminazione, fondo bagnato o sconnesso, traffico misto con mezzi di terzi, turni notturni, presenza di visitatori non formati.
  4. Definire velocità e priorità: stabilire limiti di velocità coerenti con i luoghi e regole di precedenza, da tradurre in segnaletica e procedure operative.

L’esito confluisce nel DVR con misure gerarchizzate e responsabilità assegnate.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Separare fisicamente pedoni e mezzi: è la misura regina. Percorsi pedonali delimitati da barriere, cordoli o guardrail leggeri, distinti dalle corsie dei veicoli; attraversamenti dedicati e protetti dove i flussi devono incrociarsi. In un magazzino della logistica, una corsia pedonale continua dall’ingresso agli uffici vale più di dieci cartelli.
  2. Organizzare i flussi: sensi unici, aree di manovra dedicate lontane dai passaggi pedonali, divieto di sosta negli incroci, separazione temporale tra movimentazione merci e transito del personale.
  3. Migliorare la visibilità: specchi parabolici agli angoli ciechi, illuminazione adeguata, segnaletica orizzontale e verticale, delimitazione delle baie di carico.
  4. Agire sui mezzi: avvisatori acustici di retromarcia, luci blu proiettate a terra, telecamere e sensori di prossimità, limitatori di velocità. La scelta e l’uso corretto dei carrelli elevatori restano il cuore della prevenzione.
  5. DPI e comportamenti: indumenti ad alta visibilità per chi opera nelle aree di transito, formazione e addestramento degli operatori, disciplina delle precedenze.

La regola di fondo è la gerarchia dell’art. 15: prima si elimina il rischio alla fonte, poi lo si riduce con misure collettive, e solo in ultimo ci si affida a DPI e comportamento individuale.

Errori comuni

  1. Affidarsi solo alla segnaletica: righe gialle a terra non fermano un muletto. La separazione fisica va sempre tentata per prima; la segnaletica la integra, non la sostituisce.
  2. Dimenticare i mezzi di terzi: il corriere che entra in retromarcia senza coordinamento è un classico punto cieco della valutazione. Vanno gestiti nel DUVRI.
  3. Limiti di velocità copiati: fissare un numero senza rapportarlo agli spazi e alla visibilità reali produce regole ignorate. La velocità va calibrata sui luoghi.
  4. Formazione senza addestramento pratico: un patentino sul carrello non basta se l’operatore non è addestrato alle manovre in quello specifico ambiente, con quel traffico e quei percorsi.
  5. Ignorare il ribaltamento: dove c’è investimento c’è spesso anche il rischio di ribaltamento del mezzo; le due valutazioni vanno lette insieme.

Domande frequenti

  • Come si separano i percorsi dei pedoni da quelli dei mezzi?

    La soluzione più solida è fisica: percorsi pedonali delimitati da barriere o cordoli, distinti dalle corsie dei veicoli. Dove non è possibile, si ricorre a segnaletica orizzontale e verticale, specchi parabolici agli incroci ciechi, attraversamenti dedicati e regole di precedenza scritte. La separazione fisica va sempre preferita a quella solo segnaletica.

  • Esiste un limite di velocità obbligatorio per i carrelli in azienda?

    La norma non fissa un numero valido ovunque: la velocità va stabilita dal datore di lavoro nella valutazione dei rischi in base a spazi, visibilità e traffico pedonale, e poi imposta con segnaletica e procedure. Il valore scelto deve essere coerente con le condizioni reali dei luoghi, non un dato copiato da un altro sito.

  • Chi risponde di un investimento causato dal mezzo di una ditta esterna?

    Quando in azienda operano mezzi di appaltatori o corrieri, la gestione del rischio interferenziale passa dal DUVRI ex art. 26. Il datore di lavoro committente deve cooperare e coordinare la viabilità comune; ciascun datore resta responsabile della formazione e del comportamento dei propri operatori.