Glossario
Notifica preliminare
Notifica preliminare di cantiere: definizione, i tre casi dell'art. 99, chi la trasmette e a quali enti, come si contano i 200 uomini-giorno, con esempio.
La notifica preliminare è la comunicazione con cui il committente, o il responsabile dei lavori, informa gli organi di vigilanza dell’apertura di un cantiere temporaneo o mobile prima che i lavori inizino. La prevede l’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, che ne fissa i casi, mentre l’Allegato XII ne stabilisce il contenuto minimo.
Cosa dice la norma
L’art. 99, comma 1, individua tre ipotesi di obbligo. La notifica va trasmessa all’azienda sanitaria locale e all’Ispettorato del lavoro territorialmente competenti e, per i soli lavori pubblici, anche al prefetto. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
| Caso (art. 99, c. 1) | Quando ricorre | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Lett. a) | Più imprese esecutrici, anche non contemporanee (art. 90, c. 3) | Notifica sempre dovuta, a prescindere da importo e durata |
| Lett. b) | Cantiere inizialmente escluso che rientra nell’obbligo per varianti in corso d’opera | Notifica dal momento in cui cambia la situazione |
| Lett. c) | Un’unica impresa, con entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno | Notifica dovuta solo sopra soglia |
Il comma 2 impone di affiggere una copia della notifica in modo visibile presso il cantiere e di custodirla a disposizione dell’organo di vigilanza. La notifica va inoltre aggiornata quando cambiano i dati comunicati.
È un errore diffuso pensare che la notifica serva solo quando c’è il coordinatore. Nel caso della lettera c) il cantiere ha una sola impresa, quindi nessun coordinatore, ma la notifica è comunque obbligatoria se si superano i 200 uomini-giorno.
Come si calcolano gli uomini-giorno
Gli uomini-giorno sono l’unità di misura dell’entità del cantiere. L’art. 89, tra le definizioni del Titolo IV, li individua nella somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per realizzare l’opera.
Esempio: un’impresa unica prevede 4 operai per 45 giorni lavorativi e 2 operai per altri 15 giorni di finiture. Il conteggio è 4 × 45 = 180, più 2 × 15 = 30, per 210 uomini-giorno: la soglia è superata e la notifica è dovuta. Con lo stesso cantiere ridotto a 180 uomini-giorno l’obbligo non scatterebbe, ma tornerebbe se in corso d’opera entrasse una seconda impresa, come nel caso della lettera b).
Il calcolo va fatto sulla stima iniziale e conservato tra gli atti del committente. Se il cronoprogramma si allunga, conviene rifarlo.
Notifica preliminare e altre comunicazioni di cantiere
Il termine «notifica» compare in più punti del Testo Unico, con obblighi diversi. Confonderli porta a omissioni.
| Adempimento | Chi lo trasmette | A chi | Oggetto |
|---|---|---|---|
| Notifica preliminare (art. 99) | Committente o responsabile dei lavori | ASL, Ispettorato del lavoro, prefetto per i lavori pubblici | Apertura del cantiere |
| Notifica amianto (art. 250) | Datore di lavoro dell’impresa | Organo di vigilanza | Attività con esposizione ad amianto |
| Trasmissione all’amministrazione concedente (art. 90) | Committente o responsabile dei lavori | Comune o ente che rilascia il titolo | Copia della notifica e dati delle imprese |
La differenza più importante riguarda il soggetto obbligato. La notifica preliminare è sempre un obbligo del committente, anche quando è un privato che ristruttura casa, mentre quella sull’amianto grava sull’impresa che esegue i lavori. Se l’impresa prepara materialmente il modulo per conto del committente, la responsabilità resta comunque a quest’ultimo. In assenza di notifica l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa (art. 90, comma 10), e l’omessa trasmissione della copia all’amministrazione concedente è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 157, comma 1, lett. c).
Cosa contiene
L’Allegato XII richiede, tra l’altro: data della comunicazione, indirizzo del cantiere, dati di committente, responsabile dei lavori e coordinatori, natura dell’opera, data presunta di inizio e durata, numero massimo presunto di lavoratori, numero previsto di imprese e lavoratori autonomi, imprese già selezionate e ammontare complessivo presunto dei lavori.
In quasi tutte le regioni la trasmissione avviene oggi per via telematica, attraverso portali regionali. Per i passaggi operativi, dal controllo dei presupposti all’affissione, vedi la guida sulla notifica preliminare di cantiere; per il ruolo di chi la firma, la pagina su committente e responsabile dei lavori.
Domande frequenti
Per i lavori in casa con un idraulico e un elettricista serve la notifica?
Sì, se le due ditte sono imprese esecutrici distinte. L'art. 99 richiede la notifica in tutti i cantieri con più imprese, anche non presenti contemporaneamente, senza soglie di importo o di durata. Il committente privato è il destinatario dell'obbligo come un'azienda, e con più imprese deve anche nominare i coordinatori. Se invece lavora un'impresa sola, la notifica scatta solo da 200 uomini-giorno.
Con quanto anticipo va inviata la notifica preliminare?
L'art. 99 non fissa un numero di giorni: chiede che la notifica sia trasmessa prima dell'inizio dei lavori. Nella pratica conviene inviarla prima dell'allestimento del cantiere, perché anche recinzione e baraccamenti fanno parte dei lavori. Va considerato anche il legame con il titolo edilizio, la cui efficacia dipende dalla trasmissione della notifica quando dovuta. Alcune regioni indicano tempi e canali nei propri portali telematici.
La notifica preliminare sostituisce il titolo edilizio?
No, sono adempimenti distinti con destinatari diversi. Il titolo edilizio riguarda il Comune, la notifica gli organi di vigilanza sulla sicurezza. I due piani sono però collegati: l'art. 90 lega l'efficacia del titolo abilitativo alla trasmissione della notifica, quando dovuta, all'amministrazione concedente. Una notifica mancante può quindi bloccare anche lavori formalmente autorizzati.