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Glossario

Coordinatore per la sicurezza

Figura tecnica del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, nominata dal committente nei cantieri con più imprese: opera come coordinatore in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE).

Il Coordinatore per la sicurezza è la figura professionale che, nei cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, garantisce il coordinamento delle attività a tutela della salute e sicurezza. La sua nomina spetta al committente o al responsabile dei lavori, secondo le definizioni dell’art. 89.

Il ruolo si articola in due funzioni distinte:

Coordinatore in fase di progettazione (CSP)

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo dell’opera. Interviene nella fase progettuale, quando le scelte tecniche e organizzative influenzano ancora in modo decisivo la sicurezza del futuro cantiere.

Coordinatore in fase di esecuzione (CSE)

Verifica l’applicazione del PSC durante i lavori, coordina le imprese, adegua il piano all’evoluzione del cantiere e, nei casi gravi, può proporre la sospensione dei lavori o l’allontanamento delle imprese inadempienti. Gli obblighi dei due coordinatori sono definiti dagli artt. 91 e 92.

Requisiti

Il coordinatore deve possedere i requisiti professionali dell’art. 98: titolo di studio tecnico, anzianità di servizio nel settore e attestato del corso di 120 ore, con aggiornamento periodico.

Ad esempio, un committente che ristruttura un capannone affidando demolizioni, opere edili e impianti a tre imprese diverse deve nominare il coordinatore prima dell’affidamento della progettazione. Per approfondire il ruolo operativo vedi la scheda coordinatore per la sicurezza (CSP e CSE).

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