Glossario
Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni capaci di ionizzare la materia e danneggiare le cellule; la protezione dei lavoratori esposti è disciplinata non dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 ma dal D.Lgs. 101/2020.
Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni (raggi X, raggi gamma, particelle alfa e beta, neutroni) dotate di energia sufficiente a strappare elettroni agli atomi, con potenziali effetti dannosi sui tessuti biologici. Sono presenti in ambito sanitario (radiologia, medicina nucleare, radioterapia), industriale (gammagrafia, controlli non distruttivi) e nella ricerca.
Perché non rientrano nel Titolo VIII
Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, nel definire il campo di applicazione della disciplina sugli agenti fisici, esclude espressamente le radiazioni ionizzanti, la cui tutela è affidata a una normativa dedicata. Il riferimento vigente è il D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la direttiva Euratom 2013/59 riordinando in un unico corpo la radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e la gestione del radon.
Obblighi principali
Il datore di lavoro che impiega sorgenti deve avvalersi di un esperto di radioprotezione, classificare le aree (zone controllate e sorvegliate) e i lavoratori (esposti di categoria A o B), e garantire la sorveglianza sanitaria tramite medico autorizzato, con dosimetria individuale e limiti di dose stabiliti dalla legge. Se nella tua azienda si utilizzano apparecchi radiogeni o sorgenti, la valutazione va integrata con la disciplina specifica: approfondisci nella scheda del rischio da radiazioni ionizzanti e in quella del radon. Per i valori di dose e gli adempimenti puntuali fai sempre riferimento al testo del D.Lgs. 101/2020.