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TUS

Scheda rischio

Agenti biologici

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Gli agenti biologici sono microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. A differenza di molti rischi fisici, il pericolo non è sempre visibile né misurabile con uno strumento: si stima a partire dalla natura dell’agente, dalla probabilità di contatto e dalla via di trasmissione. Chi lavora in ospedale, in un laboratorio di analisi, in un allevamento, in un impianto di depurazione o nella raccolta dei rifiuti convive quotidianamente con questo rischio.

Cosa dice la norma

La materia è regolata dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (artt. 266-286). La norma distingue due situazioni molto diverse:

  • Uso deliberato: l’agente biologico è deliberatamente introdotto nel ciclo di lavoro (laboratori, biotecnologie, produzione di vaccini).
  • Esposizione potenziale: il contatto è un effetto non voluto dell’attività (sanità, veterinaria, zootecnia, agricoltura, smaltimento rifiuti, manutenzione fognaria).

Gli agenti sono classificati in quattro gruppi in funzione crescente della pericolosità, secondo i criteri dell’art. 268 e l’elenco dell’Allegato XLVI:

GruppoCaratteristiche essenziali
Gruppo 1Poche probabilità di causare malattie nell’uomo
Gruppo 2Può causare malattie; poco probabile la propagazione nella comunità; di norma esistono profilassi o terapie
Gruppo 3Può causare malattie gravi; rischio di propagazione; di norma disponibili profilassi o terapie
Gruppo 4Malattie gravi; elevato rischio di propagazione; assenza, di norma, di profilassi o terapie efficaci

L’Allegato XLIV riporta l’elenco esemplificativo delle attività lavorative interessate.

Come si valuta

La valutazione, disciplinata dall’art. 271, non produce un “valore limite” ma un giudizio motivato che confluisce nel DVR. I passaggi tipici:

  1. Identificazione degli agenti ragionevolmente presenti, distinguendo uso deliberato ed esposizione potenziale.
  2. Classificazione nel gruppo di appartenenza e analisi delle vie di trasmissione (aerea, cutanea, mucosa, parenterale da taglio o puntura).
  3. Stima dell’esposizione per mansione: chi entra in contatto, con quale frequenza, in quali condizioni.
  4. Individuazione delle misure già in atto e di quelle da introdurre.

La valutazione va riesaminata periodicamente e comunque a ogni variazione significativa che possa incidere sull’esposizione: nuove lavorazioni, nuovi agenti, casi di malattia o infortunio riconducibili al rischio biologico.

Le misure, in ordine di priorità

L’art. 272 impone di ridurre al minimo il numero di esposti e la probabilità di contatto. In pratica:

  1. Alla fonte e organizzative: evitare l’agente quando possibile, limitare i volumi trattati, definire procedure di lavoro sicure, segnalare le aree, gestire correttamente rifiuti e campioni biologici.
  2. Igieniche: divieto di mangiare e bere nelle aree a rischio, servizi igienici e lavaggi adeguati, indumenti di lavoro separati, disinfezione e sanificazione (art. 273).
  3. Misure specifiche di contenimento per laboratori, stabulari e processi industriali, graduate secondo il gruppo dell’agente (Allegati XLVII e XLVIII).
  4. DPI: guanti, camici, occhiali e soprattutto protezione delle vie respiratorie con facciali filtranti idonei alla via di trasmissione aerea.

Restano centrali l’informazione e la formazione dei lavoratori (art. 278), comprese le procedure da seguire in caso di esposizione accidentale, come una puntura d’ago.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 279: il medico competente definisce il protocollo, gestisce l’offerta dei vaccini disponibili ed efficaci e assicura il follow-up dopo eventuali eventi accidentali. Gli esiti anonimi collettivi rientrano nella valutazione, come per gli altri rischi. La gestione della sorveglianza va coordinata con l’aggiornamento del DVR.

Per gli agenti dei gruppi 3 e 4 il datore di lavoro istituisce e aggiorna, tramite il medico competente, il registro degli esposti (art. 280), oltre al registro dei casi di malattia e decesso previsto dalla norma. Questi documenti seguono il lavoratore e vanno conservati e trasmessi all’INAIL secondo le regole di legge.

Errori comuni

  1. Confondere assenza di misurazione con assenza di rischio: il rischio biologico si valuta per via qualitativa, non serve un fonometro per doverlo affrontare.
  2. Trattare la sanità come “rischio zero”: negli ospedali e nelle strutture assistenziali l’esposizione potenziale è la regola, non l’eccezione.
  3. Dimenticare il registro degli esposti quando si impiegano agenti dei gruppi 3 e 4.
  4. Offrire i DPI ma non addestrare: un facciale filtrante indossato male non protegge dalla via aerea.
  5. Non gestire gli eventi accidentali: senza una procedura chiara per punture e schizzi, l’esposizione accidentale resta senza follow-up sanitario.

Domande frequenti

In che cosa differisce l'uso deliberato dall'esposizione potenziale?

Si ha uso deliberato quando l'agente biologico è introdotto volontariamente nel ciclo di lavoro perché ne costituisce l'oggetto, come in un laboratorio di microbiologia o in un impianto di fermentazione. Si ha esposizione potenziale quando il contatto con gli agenti è un effetto collaterale non voluto dell'attività, come in sanità, negli allevamenti, nella gestione dei rifiuti o nelle fognature. Gli obblighi di contenimento sono più stringenti nel primo caso.

Il registro degli esposti va sempre tenuto?

No. Il registro dei lavoratori esposti è previsto per l'impiego di agenti biologici dei gruppi 3 e 4, quelli che possono causare malattie gravi. Il datore di lavoro lo istituisce e aggiorna tramite il medico competente e lo trasmette all'INAIL secondo le modalità di legge. Per gli agenti dei gruppi 1 e 2 l'obbligo non sussiste.

Le vaccinazioni per i lavoratori esposti sono obbligatorie?

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione, quando esistono e sono efficaci, i vaccini per gli agenti a cui i lavoratori sono o possono essere esposti. L'offerta è a carico dell'azienda; l'adesione del singolo lavoratore va gestita dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, informando sui vantaggi e sugli inconvenienti.

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