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Guida · Valutazioni · 11 min di lettura

Valutazione del rischio incendio dopo il DM 3/9/2021

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dal 29 ottobre 2022 il vecchio DM 10/3/1998 è stato sostituito dai tre decreti del settembre 2021. La valutazione del rischio incendio segue oggi i criteri del DM 3/9/2021, il cosiddetto “minicodice”, che vale per i luoghi di lavoro non regolati dal Codice di prevenzione incendi. L’obbligo resta quello dell’art. 46 del Testo Unico: valutare il rischio e adottare le misure per ridurlo. Vediamo come farlo in modo difendibile.

Passo 1 — Inquadra l’attività e la cornice normativa

Prima di misurare qualsiasi cosa, stabilisci in quale regime rientri l’attività. Se è elencata nell’Allegato I del DPR 151/2011, è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco (SCIA antincendio, eventuale CPI) e la valutazione va coordinata con quel procedimento. Se non lo è, applichi comunque i criteri del minicodice. Verifica anche la sovrapposizione con altri rischi: dove sono presenti atmosfere esplosive serve la valutazione ATEX dedicata, che integra ma non sostituisce quella incendio.

Passo 2 — Individua pericoli, sorgenti e persone esposte

Il cuore della valutazione è un censimento onesto di tre elementi:

  • i materiali combustibili e infiammabili presenti (quantità, forma, modalità di stoccaggio): carta e imballaggi in un magazzino, solventi in un’officina, oli e grassi in una cucina;
  • le sorgenti di innesco: impianti elettrici, fiamme libere, superfici calde, saldatura, ricarica di batterie, fumo;
  • le persone presenti ed esposte, con particolare attenzione ad affollamento, presenza di pubblico, lavoratori isolati o persone con difficoltà motorie.

Un esempio concreto: in un deposito con scaffalature alte e cartone, il pericolo non è solo la quantità di combustibile ma la velocità di propagazione verticale e la distanza dalle vie di esodo.

Passo 3 — Classifica il livello di rischio

Il DM 3/9/2021 imposta la valutazione sull’analisi della probabilità di innesco e delle conseguenze, arrivando a classificare il livello di rischio dell’attività. Da quel livello discendono i contenuti della gestione della sicurezza antincendio e la classificazione del rischio ai fini della formazione degli addetti (livelli 1, 2 e 3 del DM 2/9/2021). Non riportare qui percentuali o soglie a memoria: applica le tabelle e i criteri del decreto e cita la fonte. L’output di questa fase è un giudizio motivato, non un’etichetta apposta d’ufficio.

Passo 4 — Definisci le misure di prevenzione e protezione

Per ogni criticità emersa indica misure concrete, con responsabile e tempistica. Si articolano in tre famiglie:

  1. misure di prevenzione (riduzione dell’innesco): gestione delle sorgenti di calore, controllo dei permessi di lavoro a caldo, ordine e pulizia, limitazione dei quantitativi stoccati;
  2. misure di protezione attiva e passiva: estintori e impianti di spegnimento, rivelazione e allarme, compartimentazioni, vie di esodo e illuminazione di emergenza;
  3. misure gestionali e organizzative: la gestione della sicurezza antincendio, il piano di emergenza ed evacuazione, la designazione e formazione degli addetti.

Sul numero e posizionamento degli estintori applica i criteri tecnici di dettaglio invece di andare a occhio: la guida dedicata spiega il metodo.

Passo 5 — Formalizza l’esito e collegalo al DVR

La valutazione va messa nero su bianco. Può vivere dentro il DVR o come documento specifico allegato, ma deve contenere l’analisi svolta, il livello di rischio attribuito, le misure adottate e il programma di miglioramento. Assicurati che i rimandi siano coerenti: il piano di emergenza, l’elenco degli addetti formati e i registri dei controlli antincendio devono corrispondere a quanto dichiarato qui.

Passo 6 — Mantienila aggiornata nel tempo

La valutazione non è un atto una tantum. Rivedila quando cambiano i luoghi, le lavorazioni, i materiali o l’affollamento, dopo un principio di incendio, e quando modifichi layout o vie di esodo. La logica è la stessa dell’aggiornamento del DVR previsto dall’art. 29: il segnale di un sistema sano è una valutazione con la storia delle revisioni, non un documento fermo alla prima stesura.

Checklist del documento di valutazione

  • Inquadramento dell’attività e regime (soggetta o non soggetta a DPR 151/2011)
  • Censimento di materiali combustibili, sorgenti di innesco e persone esposte
  • Classificazione del livello di rischio secondo i criteri del DM 3/9/2021
  • Misure di prevenzione, protezione attiva e passiva, gestionali
  • Piano di emergenza ed evacuazione coerente con l’esito
  • Addetti antincendio designati e formati sul livello corretto
  • Registri di controllo e manutenzione degli impianti antincendio
  • Data e criterio di aggiornamento, coordinamento con il DVR

Domande frequenti

La valutazione del rischio incendio è un documento a parte dal DVR?

Può essere integrata nel DVR o costituire un documento specifico allegato. In entrambi i casi deve rispettare i criteri del DM 3/9/2021 e riportare l'esito della valutazione, la classificazione del livello di rischio e le misure adottate. Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011) si coordina con la documentazione del procedimento di prevenzione incendi.

Chi può effettuare la valutazione del rischio incendio?

La responsabilità è del datore di lavoro, che si avvale del RSPP e, quando serve, di un tecnico antincendio competente. Per le attività più complesse o soggette a controllo VVF conviene coinvolgere un professionista abilitato ai sensi del DM 5/8/2011; per una piccola attività a rischio basso il datore di lavoro con il proprio RSPP può gestirla internamente.

Ogni quanto va aggiornata?

Non c'è una scadenza fissa: si aggiorna a ogni modifica significativa dei luoghi, delle lavorazioni, dei materiali stoccati o dell'affollamento, dopo un incendio o un principio di incendio, e quando cambiano gli assetti che incidono sull'esodo. Vale la stessa logica dell'aggiornamento del DVR (art. 29).

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