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Guida · Emergenze · 11 min di lettura

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) del DM 2/9/2021

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La Gestione della Sicurezza Antincendio non è un documento in più: è il modo in cui l’azienda tiene sotto controllo, ogni giorno, tutto ciò che riguarda l’incendio e l’emergenza. Il DM 2/9/2021, in attuazione dell’art. 46 del Testo Unico, ha dato a questo insieme di attività un nome e una struttura. Vediamo come costruirla concretamente.

Passo 1 — Parti dalla valutazione del rischio incendio

La GSA non nasce dal nulla: presuppone che tu abbia già valutato il rischio incendio secondo il DM 3/9/2021, individuando livello di rischio, affollamento e misure tecniche. È da quella valutazione che discendono le scelte gestionali. In una piccola officina metalmeccanica con dieci addetti le misure saranno essenziali; in un albergo con centinaia di ospiti e presidi complessi il sistema sarà molto più articolato.

Passo 2 — Stabilisci il livello di GSA

Il decreto distingue due livelli di gestione, calibrati sulla complessità e pericolosità del luogo di lavoro:

  • livello base: per la generalità delle attività a rischio contenuto;
  • livello avanzato: per i luoghi di lavoro più critici, tipicamente le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011) con affollamento o rischio elevati.

Il livello determina la profondità di ogni elemento successivo: numero e formazione degli addetti, complessità del piano, frequenza delle verifiche. Classifica correttamente la tua attività prima di procedere, perché sovradimensionare costa e sottodimensionare espone.

Passo 3 — Redigi il piano di emergenza dove è obbligatorio

Il piano di emergenza è il cuore documentale della GSA, ma non è sempre obbligatorio. Il DM 2/9/2021 lo impone nei luoghi di lavoro con determinate caratteristiche: presenza di un numero significativo di lavoratori, luoghi aperti al pubblico con affollamento rilevante, attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Sotto quelle soglie il piano scritto non serve, ma restano gli obblighi organizzativi minimi (addetti designati, misure per l’esodo, procedure essenziali).

Il piano descrive azioni in caso di incendio ed emergenza, vie ed uscite di esodo, procedure di evacuazione, modalità di allarme e di chiamata dei soccorsi, punti di raccolta e compiti del personale.

Passo 4 — Designa e forma gli addetti

Il datore di lavoro deve designare gli addetti alla prevenzione incendi e alla gestione dell’emergenza (art. 18, co. 1, lett. b), in numero adeguato e sempre presenti durante l’attività. La loro formazione segue i tre livelli introdotti dal decreto: il corso antincendio di livello 1, 2 o 3 va scelto in funzione del rischio del luogo di lavoro, con aggiornamento periodico. Un addetto formato per un rischio basso non è idoneo a gestire un’attività a rischio elevato: verifica la corrispondenza.

Passo 5 — Informa e addestra tutti i lavoratori

La GSA non riguarda solo gli addetti. Ogni lavoratore deve sapere cosa fare: come dare l’allarme, dove sono le uscite, come comportarsi all’evacuazione. L’informazione va data all’assunzione e ripetuta quando cambiano layout, lavorazioni o procedure. È la differenza tra un’evacuazione ordinata e il panico: in un capannone logistico con scaffalature alte e mezzi in movimento, un lavoratore che non conosce il percorso di esodo è un rischio per sé e per gli altri.

Passo 6 — Controlla e manutieni gli impianti, e registralo

Estintori, idranti, rivelazione, illuminazione di sicurezza, porte tagliafuoco: tutto va sorvegliato, controllato e manutenuto secondo il DM 1/9/2021, che impone anche il registro dei controlli e figure con specifica qualificazione per le operazioni più tecniche. La GSA tiene insieme queste attività e ne conserva le evidenze. Un estintore scaricato o scaduto trovato durante un’ispezione racconta da solo che la gestione è sulla carta.

Passo 7 — Prova, verifica, migliora

Il sistema si tiene vivo con le prove di evacuazione periodiche, di norma almeno annuali, verbalizzate e analizzate per correggere ciò che non ha funzionato. Ogni emergenza reale, ogni principio di incendio, ogni prova andata male è un’occasione per rivedere il piano. La GSA è un ciclo, non un adempimento chiuso in un cassetto.

Checklist operativa della GSA

  • Valutazione del rischio incendio aggiornata (DM 3/9/2021)
  • Livello di GSA individuato (base o avanzato)
  • Piano di emergenza redatto dove obbligatorio, e coerente con i luoghi
  • Addetti antincendio designati, in numero adeguato e sempre presenti
  • Formazione degli addetti coerente con il livello di rischio, con aggiornamento
  • Informazione a tutti i lavoratori su allarme, esodo ed evacuazione
  • Controllo e manutenzione degli impianti secondo il DM 1/9/2021, con registro
  • Segnaletica e illuminazione di sicurezza verificate
  • Prove di evacuazione periodiche, verbalizzate e riesaminate
  • Aggiornamento del sistema dopo modifiche, emergenze o esiti delle prove

Domande frequenti

La GSA sostituisce il piano di emergenza?

No. Il piano di emergenza è uno degli elementi della GSA, non l'intero sistema. La Gestione della Sicurezza Antincendio comprende anche la designazione e la formazione degli addetti, l'informazione dei lavoratori, il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio e la loro registrazione. Il piano di emergenza resta obbligatorio nei casi previsti; dove non lo è, restano comunque le altre misure organizzative.

Quando la GSA è di livello avanzato invece che base?

Il DM 2/9/2021 distingue i due livelli in base alla complessità e alla pericolosità dell'attività: il livello avanzato riguarda i luoghi di lavoro più critici (tipicamente attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 e con affollamento o rischio elevati). Per la classificazione puntuale del tuo luogo di lavoro fai riferimento ai criteri del decreto e alla valutazione del rischio incendio.

Da quando si applica il DM 2/9/2021?

Il decreto è entrato in vigore il 4 ottobre 2022, sostituendo per i luoghi di lavoro le previsioni gestionali del previgente DM 10/3/1998. Attua l'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e va letto insieme al DM 1/9/2021 sulla manutenzione degli impianti e al DM 3/9/2021 sulla valutazione del rischio incendio.

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