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TUS

Scheda rischio

Incendio

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

L’incendio è un rischio trasversale: riguarda l’officina come l’ufficio, il magazzino come il negozio. Bastano tre elementi — un combustibile, un comburente (l’ossigeno dell’aria) e una sorgente di innesco — perché la reazione parta e si propaghi in pochi minuti. Il danno non è solo alle cose: i fumi caldi e tossici uccidono prima delle fiamme, e le vie di fuga ostruite trasformano un principio d’incendio in una tragedia. Per questo la sicurezza antincendio non si gioca sull’estintore appeso al muro, ma sull’insieme di prevenzione (ridurre le probabilità di innesco), protezione (limitare gli effetti) e gestione dell’emergenza (mettere in salvo le persone).

Cosa dice la norma

Il D.Lgs. 81/2008 colloca l’incendio nella gestione delle emergenze del Titolo I. L’art. 18 impone al datore di lavoro di adottare le misure per la prevenzione incendi e l’evacuazione; gli artt. 43-45 disciplinano la gestione delle emergenze, la designazione degli addetti e il primo soccorso; l’art. 46 è la norma cardine sulla prevenzione incendi, che rinvia ai decreti attuativi per criteri e misure.

Quei decreti, in vigore da fine 2021, hanno sostituito il vecchio DM 10/3/1998 e vanno letti insieme al Testo Unico:

RiferimentoOggetto
DM 3/9/2021Criteri di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro (cosiddetto “minicodice”)
DM 2/9/2021Gestione della sicurezza antincendio, addetti, formazione e piano di emergenza
DM 1/9/2021Controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio

Per gli importi delle sanzioni e per i termini dei procedimenti di prevenzione incendi si rinvia al testo di legge e alla normativa dei Vigili del Fuoco: non vanno riportati a memoria, ma verificati sulla fonte ufficiale.

Come si valuta

La valutazione del rischio incendio è parte integrante del DVR e segue lo schema del DM 3/9/2021:

  1. Identificazione dei pericoli: si mappano i materiali combustibili (carta, imballi, legno, solventi, gas), le sorgenti di innesco (impianti elettrici, fiamme libere, superfici calde, saldatura) e i lavoratori e le persone presenti, comprese quelle con difficoltà di esodo.
  2. Analisi e valutazione: si stima la probabilità di innesco e la possibile propagazione, considerando compartimentazione, carico di incendio e affollamento.
  3. Classificazione: il livello di rischio guida le misure. Per le attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco il minicodice offre un percorso semplificato; per le attività soggette (elencate nel DPR 151/2011) la valutazione si integra con SCIA e progetto antincendio.
  4. Definizione delle misure e del piano: la valutazione si chiude individuando le misure di prevenzione e protezione e il piano di emergenza da attuare.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Prevenzione (evitare l’innesco): ridurre e ordinare i materiali combustibili, tenere i depositi separati, mantenere in efficienza gli impianti elettrici, gestire con permessi di lavoro le lavorazioni a caldo. Un magazzino che accatasta cartoni davanti al quadro elettrico ha già perso la partita sulla prevenzione.
  2. Protezione (limitare gli effetti): compartimentazione, estintori e idranti dimensionati e segnalati, rivelazione e allarme, illuminazione di sicurezza, vie di esodo e uscite sempre libere e apribili nel verso dell’esodo.
  3. Manutenzione: estintori, impianti e porte tagliafuoco vanno controllati e manutenuti secondo il DM 1/9/2021, con registro dei controlli. Un estintore scarico o un’uscita chiusa a chiave annullano ogni misura sulla carta.

Gestione dell’emergenza

Il rischio incendio si governa soprattutto prima che accada. Il datore di lavoro designa gli addetti alla prevenzione incendi, che non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo, e li fa formare con il corso antincendio di livello adeguato al rischio. Redige il piano di emergenza ed evacuazione dove previsto e ne verifica l’efficacia con prove periodiche. La gestione va coordinata anche con rischi affini, come le atmosfere esplosive, che richiedono valutazioni specifiche.

Errori comuni

  1. Confondere il DVR con il CPI: avere le pratiche dei Vigili del Fuoco in regola non sostituisce la valutazione del rischio incendio nel DVR, e viceversa.
  2. Vie di fuga ingombre: uscite bloccate da pallet, porte antipanico legate, corridoi usati come deposito. È il rilievo più frequente e più grave in un’ispezione.
  3. Formazione dimenticata: designare gli addetti senza formarli, o non aggiornarli, equivale a non averli.
  4. Estintori “decorativi”: presenti ma scaduti, scarichi o piazzati dove nessuno li raggiunge. La manutenzione non è un dettaglio burocratico.
  5. Piano di emergenza mai provato: un piano che nessuno ha mai messo alla prova con un’evacuazione reale funziona solo sulla carta.

Domande frequenti

Chi deve fare la valutazione del rischio incendio?

Ogni datore di lavoro, in tutte le attività e a prescindere dalla dimensione. La valutazione confluisce nel DVR o, per i luoghi soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco, si integra con il procedimento di prevenzione incendi. Non esiste un'attività così piccola da esserne esentata.

Quanti addetti antincendio servono in azienda?

Non c'è un numero fisso: il datore di lavoro designa un numero di addetti sufficiente a garantire la gestione dell'emergenza su tutti i turni e in tutte le aree, tenendo conto del livello di rischio e della presenza di persone. Un solo addetto formato per un capannone su tre turni non è una designazione adeguata.

Ogni quanto si aggiorna la valutazione del rischio incendio?

Va rivista a ogni modifica che incida sul rischio: nuove lavorazioni, nuovi depositi, cambi di layout o di destinazione d'uso dei locali. Anche senza modifiche, va tenuta coerente con il piano di emergenza e con gli esiti delle prove di evacuazione.

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