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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXVII

Prescrizioni per la segnaletica destinata a identificare e indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XXVII

Durante un principio di incendio nessuno ha tempo di cercare l’estintore: deve vederlo subito, anche da lontano e in condizioni di visibilità ridotta. L’Allegato XXVII stabilisce per questo come devono essere identificate e segnalate le attrezzature antincendio: colorazione rossa dell’attrezzatura o del suo alloggiamento e cartelli che ne indicano l’ubicazione, con caratteristiche grafiche uniformi in tutta l’Unione europea.

L’allegato attua gli obblighi del Titolo V del decreto (segnaletica di salute e sicurezza): l’art. 163 impone al datore di lavoro di ricorrere alla segnaletica quando i rischi non possono essere evitati o limitati con misure tecniche e organizzative, e rinvia agli allegati dal XXIV al XXXII per le prescrizioni tecniche. L’art. 161 ne definisce il campo di applicazione, mentre l’art. 164 richiede che i lavoratori siano informati e formati sul significato della segnaletica presente in azienda.

I due pilastri dell’allegato

1. Identificazione con il colore rosso

Le attrezzature antincendio si riconoscono per la colorazione rossa: è il motivo per cui estintori, cassette delle manichette, naspi e pulsanti di allarme sono rossi. L’allegato richiede che la superficie rossa sia sufficientemente ampia da consentire un’identificazione agevole e immediata. In pratica: un armadietto porta-estintore di colore neutro con un piccolo bollino rosso non soddisfa la prescrizione; l’alloggiamento deve essere esso stesso rosso o riportare una campitura rossa ben visibile.

2. Cartelli di ubicazione

Oltre al colore dell’attrezzatura, serve il cartello che ne segnala la posizione. I cartelli antincendio hanno caratteristiche comuni:

ElementoPrescrizione
FormaQuadrata o rettangolare
PittogrammaBianco su fondo rosso
Colore di fondoRosso, in proporzione preponderante sulla superficie del cartello
Requisiti generaliMateriali, dimensioni e visibilità secondo l’Allegato XXIV

I cartelli tipici previsti riguardano: lancia antincendio (manichetta), scala, estintore, telefono per gli interventi antincendio e le frecce di direzione da usare insieme agli altri cartelli per indicare il percorso verso l’attrezzatura. I modelli grafici puntuali e le combinazioni cromatiche sono riportati nel testo ufficiale dell’allegato e nell’Allegato XXV, che raccoglie le prescrizioni generali per tutti i cartelli segnaletici.

Come applicarlo in azienda

  1. Partire dalla planimetria di emergenza: la posizione di estintori, idranti e pulsanti di allarme individuata nel piano di emergenza determina dove servono i cartelli.
  2. Installare i cartelli in alto: il cartello va posto sopra l’attrezzatura, a un’altezza che lo renda visibile oltre scaffalature, macchine e persone. In un magazzino con corsie di scaffali, ad esempio, i cartelli a bandiera (visibili da entrambe le direzioni di percorrenza) risolvono il problema della visibilità laterale.
  3. Usare le frecce direzionali: quando l’attrezzatura non è visibile dal punto in cui si trova il lavoratore (corridoi lunghi, curve, reparti articolati), i cartelli con freccia guidano verso di essa.
  4. Curare dimensioni e distanza di lettura: la dimensione del cartello va rapportata alla distanza da cui deve essere percepito, secondo i criteri dell’Allegato XXIV.
  5. Verificare illuminazione e manutenzione: nei locali che restano occupati al buio o in emergenza, valutare cartelli fotoluminescenti o illuminati; i controlli periodici della segnaletica rientrano nella manutenzione dei presidi antincendio disciplinata dal DM 1° settembre 2021.

La segnaletica non sostituisce le altre misure: si affianca alla valutazione del rischio incendio, alla gestione della sicurezza antincendio e alla formazione degli addetti antincendio.

Errori comuni

  1. Cartello attaccato all’estintore: se l’estintore viene rimosso o è nascosto da un bancale, sparisce anche la segnalazione. Il cartello va fissato a parete, in posizione alta e stabile.
  2. Estintore segnalato ma inaccessibile: il cartello perfetto non sana l’attrezzatura bloccata da merce accatastata; l’accessibilità va verificata nei sopralluoghi periodici, con esiti annotati nel registro dei controlli.
  3. Segnaletica “fai da te”: cartelli stampati in ufficio con pittogrammi non conformi o proporzioni cromatiche sbagliate non rispettano gli allegati; vanno usati cartelli conformi alle prescrizioni tecniche (e alle norme UNI applicabili sulla segnaletica di sicurezza).
  4. Dimensioni sottostimate: un cartello piccolo in un capannone di grandi dimensioni non è percepibile dalla distanza reale di osservazione.
  5. Lavoratori non formati: installare i cartelli senza spiegarne il significato viola l’art. 164; il significato della segnaletica va incluso nella formazione e nelle prove di evacuazione.

Domande frequenti

Il cartello sopra l'estintore è obbligatorio anche se l'estintore è ben visibile?

Sì, quando dalla valutazione dei rischi emerge la necessità di segnalare le attrezzature antincendio, cosa che nella pratica accade in quasi tutti i luoghi di lavoro. Il cartello serve proprio nei momenti di emergenza, quando fumo, panico o affollamento riducono la visibilità diretta dell'attrezzatura; va quindi installato in posizione alta e visibile da lontano, non attaccato all'estintore stesso.

Di che colore e forma devono essere i cartelli delle attrezzature antincendio?

Forma quadrata o rettangolare, con pittogramma bianco su fondo rosso; il rosso deve coprire una parte preponderante della superficie del cartello, secondo le proporzioni indicate negli allegati sulla segnaletica. Le caratteristiche cromatiche e dimensionali puntuali sono definite dagli Allegati XXIV e XXV, ai quali l'Allegato XXVII rinvia.

Chi risponde se la segnaletica antincendio manca o è sbagliata?

Il datore di lavoro e il dirigente, che ai sensi dell'art. 163 devono predisporre la segnaletica quando i rischi non possono essere evitati con altre misure. La violazione degli obblighi sulla segnaletica è sanzionata penalmente dalle disposizioni del Titolo V; in caso di infortunio o incendio, la segnaletica assente o non conforme aggrava sensibilmente la posizione dei garanti.

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