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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXXIII

Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento e fattori di rischio

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XXXIII

Il Titolo VI del decreto (artt. 167-171) disciplina la movimentazione manuale dei carichi (MMC): le operazioni di trasporto o sostegno di un carico che, per caratteristiche o condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono causare patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. L’art. 168 obbliga il datore di lavoro prima di tutto a evitare la movimentazione manuale con misure organizzative e ausili meccanici; dove non è possibile, deve valutare il rischio e ridurlo tenendo conto dell’Allegato XXXIII, che elenca gli elementi di riferimento e i fattori individuali da considerare. Anche l’art. 167, nel definire il campo di applicazione, rinvia all’allegato per individuare quando un carico è “a rischio”.

Gli elementi di riferimento

L’allegato non fissa limiti numerici: fornisce la griglia di analisi della valutazione. Gli elementi sono quattro, più i fattori individuali.

ElementoCosa guardare in pratica
Caratteristiche del caricoPeso eccessivo, ingombro o difficoltà di presa, equilibrio instabile o contenuto che può spostarsi, posizione che obbliga a tenerlo lontano dal tronco o con torsione, superfici che possono ferire in caso di urto
Sforzo fisico richiestoSforzo eccessivo, effettuato solo con torsione del tronco, movimenti bruschi del carico, corpo in posizione instabile
Ambiente di lavoroSpazio insufficiente (soprattutto verticale), pavimenti irregolari o scivolosi, dislivelli tra i piani di movimentazione, punti di appoggio instabili, microclima inadeguato
Esigenze dell’attivitàSforzi sulla colonna troppo frequenti o prolungati, pause e recupero insufficienti, distanze eccessive di sollevamento o trasporto, ritmi imposti dal processo non modulabili dal lavoratore

Un esempio concreto: in un magazzino, lo stesso collo da 12 kg può essere accettabile se prelevato ad altezza bacino vicino al corpo, e critico se prelevato da terra in fondo a uno scaffale profondo, con torsione del busto e ritmo imposto dalla linea. La valutazione deve fotografare il compito reale, non solo il peso.

I fattori individuali di rischio

La seconda parte dell’allegato sposta l’attenzione dal compito alla persona. Il lavoratore può essere esposto a rischio se:

  • è fisicamente inidoneo al compito (da qui il collegamento con la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità del medico competente);
  • indossa indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati;
  • ha conoscenze o formazione insufficienti: l’art. 169 impone informazione sul peso e sulle caratteristiche del carico, formazione sulle corrette modalità di movimentazione e addestramento pratico.

Questi fattori impongono di valutare anche genere, età e condizioni particolari (si pensi alle lavoratrici in gravidanza), coerentemente con l’approccio dell’art. 28.

Le norme tecniche di riferimento

L’allegato chiude indicando che le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento privilegiati per la valutazione, richiamando espressamente la serie ISO 11228:

  1. sollevamento e trasporto (metodo tipo NIOSH, con masse di riferimento differenziate per popolazione lavorativa);
  2. traino e spinta di carichi su ruote (transpallet manuali, carrelli, letti ospedalieri);
  3. movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza (movimenti ripetitivi degli arti superiori).

I valori puntuali (masse di riferimento, indici di rischio, soglie delle fasce verde/gialla/rossa) vanno ricavati dalle norme tecniche aggiornate e dalle linee guida applicative, non dall’allegato. Per l’applicazione operativa del metodo di calcolo si veda la guida al metodo NIOSH; per le altre modalità, le pagine su traino e spinta e movimenti ripetitivi.

Errori comuni

  1. Cercare nell’allegato il “limite dei 25 kg”: l’allegato non contiene pesi massimi di legge; i valori di riferimento stanno nelle norme ISO richiamate e variano per genere, età e condizioni del compito.
  2. Valutare solo il sollevamento: traino, spinta e movimentazione ad alta frequenza sono a pieno titolo nel perimetro del Titolo VI; un DVR che ignora il transpallet manuale della logistica è incompleto.
  3. Fermarsi al peso del collo: frequenza, posture, distanze e ritmi pesano quanto i chilogrammi; due compiti con lo stesso carico possono avere indici di rischio molto diversi.
  4. Formazione senza addestramento: l’art. 169 richiede anche l’addestramento pratico alle corrette manovre; la sola lezione in aula non basta e in caso di infortunio dorso-lombare è tra le prime carenze contestate.
  5. Dimenticare la riprogettazione: la gerarchia dell’art. 168 parte dall’eliminazione del rischio con ausili meccanici e organizzazione del lavoro; ricorrere subito a “formazione e cintura lombare” ribalta l’ordine voluto dal legislatore. Le violazioni degli obblighi di valutazione e prevenzione sono sanzionate a carico di datore di lavoro e dirigente secondo le previsioni del Titolo VI.

Domande frequenti

L'Allegato XXXIII fissa un peso massimo sollevabile per legge?

No: l'allegato non contiene limiti di peso in chilogrammi, ma gli elementi da considerare nella valutazione. I valori di riferimento (masse massime raccomandate per genere ed età, indici di sollevamento) derivano dalle norme tecniche della serie ISO 11228, richiamate dallo stesso allegato come criteri di riferimento.

Quando la movimentazione manuale è un rischio da valutare nel DVR?

Ogni volta che l'attività comporta operazioni di trasporto o sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori — sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare — con caratteristiche che possono causare patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. La valutazione va condotta secondo gli elementi dell'Allegato XXXIII e riportata nel DVR ex art. 28.

La movimentazione manuale dei carichi comporta sorveglianza sanitaria?

Sì: l'art. 168, co. 2, lett. d) prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale che comportano rischio. Il medico competente definisce il protocollo (tipicamente con visita preventiva e periodiche) e formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Traino, spinta e movimenti ripetitivi rientrano nell'Allegato XXXIII?

Sì, tramite le norme tecniche richiamate: la serie ISO 11228 copre il sollevamento e trasporto (parte 1), il traino e la spinta (parte 2) e la movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza (parte 3). La valutazione deve quindi considerare tutte le modalità di movimentazione presenti in azienda, non solo il sollevamento.

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