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Guida · Valutazioni · 11 min di lettura

Valutazione dei campi elettromagnetici

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

I campi elettromagnetici (CEM) sono un rischio “invisibile” che molte aziende trattano con una riga di stile — “rischio non significativo” — senza averlo davvero valutato. In realtà la valutazione è dovuta sempre; ciò che cambia è la profondità con cui va condotta. Vediamo come affrontarla in modo difendibile davanti a un ispettore.

Passo 1 — Inquadra la norma

L’esposizione professionale ai campi elettromagnetici è disciplinata dal Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/2008 (artt. 206-212), che recepisce la Direttiva 2013/35/UE. La norma protegge dagli effetti biofisici diretti noti a breve termine — stimolazione di nervi e muscoli, effetti sensoriali come fosfeni e vertigini, riscaldamento dei tessuti — e dagli effetti indiretti, come le interferenze con dispositivi medici o i rischi da oggetti ferromagnetici proiettati. Restano fuori dal campo di applicazione i presunti effetti a lungo termine, per i quali non esistono evidenze consolidate.

La valutazione dei CEM è un capitolo della più ampia valutazione degli agenti fisici e confluisce nel DVR (art. 28): non è un documento a sé che vive staccato dal resto.

Passo 2 — Censisci le sorgenti

Fai l’inventario reale di ciò che genera campi in azienda, reparto per reparto. Le sorgenti tipiche:

  • saldatura a resistenza e ad arco, saldatura a induzione;
  • riscaldatori e forni a induzione, tempra, sinterizzazione;
  • elettrolisi e processi galvanici ad alta corrente;
  • apparecchi a radiofrequenza e microonde (essiccatori, saldatura plastica, forni industriali);
  • risonanza magnetica in ambito sanitario;
  • antenne, trasmettitori, sistemi RFID e antitaccheggio;
  • linee, cabine e quadri elettrici di potenza.

Per ogni sorgente annota frequenza, potenza, ciclo di lavoro e — dato decisivo — la distanza a cui stazionano gli operatori.

Passo 3 — Distingui il “giustificabile” dal “da misurare”

Non tutto va misurato. Molte attrezzature di uso comune, conformi alle direttive di prodotto e utilizzate secondo il manuale, rientrano tra le sorgenti giustificabili: un ufficio con computer, Wi-Fi e stampanti, o un negozio con lettori di codici, può concludere il rischio come basso richiamando le condizioni d’uso, senza fonometrie del campo.

Dove invece ci sono sorgenti industriali significative, o dove gli operatori lavorano a ridosso della sorgente, la valutazione preliminare non basta: servono dati quantitativi, presi da schede tecniche del costruttore, da banche dati accreditate (per esempio il Portale Agenti Fisici) o da misure strumentali.

Passo 4 — Confronta con VLE e VA

Il metro di giudizio sono i valori fissati dall’Allegato XXXVI: i valori limite di esposizione (VLE), distinti in relativi agli effetti sanitari e relativi agli effetti sensoriali, e i valori di azione (VA), a loro volta suddivisi in livelli inferiori e superiori. Il meccanismo è quello già familiare da rumore e vibrazioni: i VA sono grandezze direttamente misurabili (campo elettrico, campo magnetico) il cui rispetto garantisce, di norma, il rispetto dei VLE, che riguardano invece grandezze interne al corpo non misurabili direttamente.

Non riportare a memoria i numeri: usa i valori vigenti dell’allegato e delle norme tecniche, e cita la fonte nel documento. Il superamento di un valore di azione non è di per sé una violazione, ma impone di verificare i VLE e di attivare le misure.

Passo 5 — Individua i lavoratori a rischio particolare

È il punto più delicato e più spesso trascurato. La norma tutela in modo rafforzato i lavoratori particolarmente sensibili: portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (pacemaker, defibrillatori, pompe) o passivi contenenti metallo, portatori di dispositivi medici indossati sul corpo e lavoratrici in gravidanza che abbiano informato il datore di lavoro. Per queste persone i valori generali possono non essere protettivi. Vanno individuati tramite la sorveglianza sanitaria e la collaborazione del medico competente, informati sui rischi e valutati caso per caso. Esempio concreto: un manutentore con pacemaker assegnato a un reparto con saldatrici a resistenza richiede una valutazione dedicata e, spesso, una diversa organizzazione del lavoro.

Passo 6 — Definisci le misure e riporta tutto nel DVR

Se emergono criticità, applica la gerarchia di prevenzione: scegli attrezzature a minore emissione, aumenta le distanze, schermare o segregare le sorgenti, delimita e segnala le zone di superamento, riduci i tempi di permanenza, forma e informa gli esposti. Solo come residuo intervengono i DPI e le procedure. Coordina questa parte con la valutazione del rischio elettrico e dei lavori elettrici, spesso presente sulle stesse sorgenti.

La relazione di valutazione va aggiornata con periodicità adeguata e comunque a ogni modifica significativa delle sorgenti o del layout, in linea con l’art. 28.

Checklist della valutazione CEM

  • Inventario delle sorgenti con frequenza, potenza e distanze di lavoro
  • Classificazione sorgenti giustificabili vs. sorgenti da misurare
  • Dati di esposizione da schede tecniche, banche dati o misure strumentali
  • Confronto con VLE e VA dell’Allegato XXXVI, con fonte citata
  • Individuazione dei lavoratori a rischio particolare e coinvolgimento del medico competente
  • Misure tecniche, organizzative e procedurali, con responsabili e tempi
  • Informazione e formazione degli esposti
  • Sezione dedicata inserita e datata nel DVR

Domande frequenti

Ogni azienda deve valutare i campi elettromagnetici?

L'obbligo di valutazione riguarda tutte le aziende, ma per la maggior parte delle attività d'ufficio o commerciali le sorgenti sono 'giustificabili': attrezzature conformi alle direttive di prodotto e di uso comune permettono di concludere il rischio come basso senza misure strumentali. Servono invece misurazioni dove ci sono sorgenti significative (saldatura, elettrolisi, RM, riscaldatori a induzione, forni a microonde industriali, antenne).

Quando servono le misure strumentali?

Quando la valutazione preliminare non consente di escludere il superamento dei valori di azione, o quando sono presenti lavoratori a rischio particolare (per esempio portatori di pacemaker) vicino a sorgenti rilevanti. In questi casi si eseguono misure secondo le norme tecniche di riferimento e si confrontano i risultati con i valori dell'Allegato XXXVI.

Un lavoratore con pacemaker può stare vicino a una saldatrice?

Non automaticamente. I portatori di dispositivi medici impiantabili attivi sono lavoratori particolarmente sensibili: vanno individuati, informati e valutati caso per caso in collaborazione con il medico competente, perché per loro i valori limite generali possono non essere protettivi.

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