Normativa collegata · Accordo Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, Rep. atti n. 53/CSR (GU n. 60 del 12 marzo 2012, S.O. n. 47), sostituito dall'Accordo 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR
Accordo Stato-Regioni 22/2/2012 sulle attrezzature: un accordo superato
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Rep. atti n. 53/CSR) è l’atto che ha introdotto i cosiddetti patentini per carrelli, PLE, gru, trattori e macchine movimento terra. Oggi non è più la norma di riferimento: lo ha sostituito l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riunito in un solo testo tutta la formazione sulla sicurezza. Gli attestati rilasciati con le regole del 2012 restano validi se aggiornati con regolarità, ma aggiornamenti e nuovi corsi seguono il 2025.
Questa scheda serve a due cose: ricostruire che cosa aveva stabilito l’accordo del 2012, perché molti attestati in archivio ne riportano ancora gli estremi, e spiegare come passare al nuovo regime senza perdere abilitazioni né ripetere corsi inutilmente.
Cosa aveva stabilito l’accordo del 2012
L’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 affida alla Conferenza Stato-Regioni il compito di individuare le attrezzature per cui serve una specifica abilitazione degli operatori, con soggetti formatori, durata e requisiti minimi dei corsi. L’accordo del 2012 è stato la prima attuazione di quella delega. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 (supplemento ordinario n. 47) e si è applicato dal 12 marzo 2013, dodici mesi dopo la pubblicazione.
L’elenco comprendeva otto famiglie di attrezzature, considerato tassativo e non estendibile per analogia:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;
- gru mobili;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli);
- pompe per calcestruzzo.
Ogni corso era diviso in un modulo giuridico-normativo, un modulo tecnico e un modulo pratico per la tipologia di attrezzatura. Per i carrelli elevatori, ad esempio, servivano 1 ora di modulo giuridico, 7 ore di modulo tecnico e 4 ore di pratica per ogni tipologia di carrello, oppure 8 ore per le tre tipologie insieme. Le prove teoriche si superavano con almeno il 70% di risposte esatte; a fine modulo pratico c’era una prova pratica, e chi non la superava ripeteva il modulo.
L’aggiornamento era almeno quinquennale, con un corso di almeno 4 ore di cui almeno 3 sui contenuti pratici. Per chi era già incaricato al 12 marzo 2013 l’accordo prevedeva un regime di riconoscimento della formazione pregressa, con 24 mesi per completare i corsi e regole proprie per il settore agricolo. Quei termini sono chiusi da anni.
Cosa lo ha sostituito
L’Accordo del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il testo completo, l’Allegato A, è sul sito del Ministero del Lavoro dal 19 maggio 2025: secondo le FAQ ministeriali l’accordo è entrato in vigore proprio in quella data. Il nuovo testo ha preso il posto degli accordi del 2011, del 2012 e del 2016, che le stesse FAQ indicano come abrogati.
Le abilitazioni sono nella sezione 8 della Parte II dell’Allegato A, intitolata ai corsi per gli operatori delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5. L’aggiornamento è nella Parte III, sezione 6, mentre le norme transitorie e l’entrata in vigore sono nella Parte VII. Rispetto al 2012 l’elenco passa da otto a 11 tipologie: si aggiungono le macchine agricole raccoglifrutta (CRF), i caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e i carriponte. Le gru a bandiera, precisa il Ministero, restano fuori.
Il regime transitorio
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema si è giocato su 12 mesi.
- Dal 19 maggio 2025 al 18 maggio 2026 era ancora consentito avviare corsi secondo le regole degli accordi abrogati, anche per quanto riguarda i requisiti dei soggetti formatori.
- Dal 19 maggio 2026 le nuove disposizioni sono obbligatorie per tutti i corsi avviati, sia di abilitazione sia di aggiornamento.
- Corsi del 2012 già svolti: sono fatti salvi. Per gli escavatori, un corso che non era conforme all’accordo del 2012 non vale come formazione pregressa.
- Nuove attrezzature (CRF, CMM, carriponte): i corsi andavano frequentati e conclusi entro i 12 mesi. La formazione svolta prima vale solo se i contenuti sono conformi per intero al nuovo accordo; il riconoscimento non è parziale e, se manca una parte, il corso va ripetuto per intero.
Per i corsi riconosciuti, il quinquennio di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso riportata sull’attestato.
Cosa devono fare oggi i titolari di un patentino 2012
- Controllare la data dell’ultimo corso o aggiornamento. L’attestato conseguito con l’accordo del 2012 resta valido per la tipologia di attrezzatura indicata e non va rifatto se gli aggiornamenti sono regolari. Secondo le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026, un aggiornamento in ritardo recupera il titolo solo entro dieci anni: oltre questa soglia l’abilitazione decade e il corso va ripetuto per intero.
- Ricalcolare la scadenza. Il termine di cinque anni non cambia. Annota la data in uno scadenzario della sicurezza e verifica chi è già fuori termine: l’operatore con aggiornamento scaduto non può condurre il mezzo.
- Programmare l’aggiornamento con le regole 2025. Il corso dura almeno 4 ore riferite alla parte pratica e si svolge esclusivamente in presenza: e-learning e videoconferenza non sono ammessi. Le regole sono le stesse per tutte le tipologie, dal patentino del muletto alle gru.
- Controllare il soggetto formatore. Docenti con i requisiti del DM 6 marzo 2013 e, per la pratica, almeno tre anni di esperienza documentata; massimo 30 partecipanti; almeno un docente ogni 6 allievi nelle esercitazioni.
- Verificare le attrezzature nuove. Se in azienda si usano carriponte o caricatori per la movimentazione di materiali, serve l’abilitazione anche per chi ha anni di esperienza su quei mezzi.
Esempio: un carrellista abilitato con un corso concluso il 10 giugno 2022 deve aggiornarsi entro il 10 giugno 2027. Non deve ripetere il corso base, ma l’aggiornamento si svolge in presenza e con le regole dell’Allegato A.
Confronto tra accordo 2012 e accordo 2025
| Aspetto | Accordo 22/2/2012 | Accordo 17/4/2025 |
|---|---|---|
| Estremi | Rep. atti n. 53/CSR, GU n. 60 del 12/3/2012 | Rep. atti n. 59/CSR, GU n. 119 del 24/5/2025 |
| Applicazione | dal 12 marzo 2013 | dal 19 maggio 2025, obbligatorio per i corsi avviati dal 19 maggio 2026 |
| Attrezzature | 8 famiglie | 11 tipologie, con CRF, CMM e carriponte |
| Struttura del corso | modulo giuridico-normativo, modulo tecnico, modulo pratico | modulo teorico-tecnico e modulo pratico, solo in presenza, frequenza minima 90% |
| Carrelli elevatori | 1 + 7 ore di teoria, 4 ore di pratica per tipologia | 8 ore di teoria, 4 ore di pratica per tipologia |
| Verifica | prove teoriche con almeno 70% di risposte esatte, prova pratica finale | test intermedio a risposta multipla, prova pratica finale; se non superata si ripete il modulo pratico |
| Aggiornamento | almeno quinquennale, 4 ore di cui almeno 3 pratiche | quinquennale, almeno 4 ore riferite alla parte pratica, in presenza |
Le regole operative per la singola attrezzatura, con la tabella delle durate di tutte le 11 tipologie, è nella guida sui patentini per le attrezzature.
Errori da evitare
- Citare ancora il 2012 nei documenti nuovi. Procedure, DVR e piani formativi aggiornati dopo il 19 maggio 2026 vanno riferiti all’Accordo del 2025; il vecchio accordo resta solo come riferimento storico degli attestati già rilasciati.
- Pensare che il vecchio patentino sia decaduto. Rifare da capo un corso base per chi ha un attestato 2012 in regola è una spesa inutile: basta l’aggiornamento alla scadenza.
- Acquistare l’aggiornamento online. Per le attrezzature il nuovo accordo esclude ogni forma a distanza, anche per l’aggiornamento: un attestato e-learning non copre l’obbligo.
- Dimenticare i carriponte. Con il 2012 non serviva patentino, oggi sì; il Ministero precisa che restano escluse soltanto le gru a bandiera, non rientranti nelle definizioni di gru a ponte e gru a cavalletto.
- Confondere abilitazione e addestramento. Anche con l’attestato in regola, l’operatore va addestrato sul modello presente in azienda e l’addestramento va tracciato, come richiede l’art. 73.
Per gli obblighi sulla macchina, distinti da quelli sull’operatore, restano le verifiche periodiche del DM 11 aprile 2011.
Domande frequenti
L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 è ancora in vigore?
No. È stato sostituito dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), entrato in vigore il 19 maggio 2025 con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro. Per 12 mesi si sono potuti avviare corsi con le vecchie regole; dal 19 maggio 2026 ogni nuovo corso di abilitazione e di aggiornamento segue soltanto il nuovo accordo.
Il patentino preso con l'accordo del 2012 vale ancora?
Sì. L'Accordo del 2025 fa salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell'accordo del 22 febbraio 2012, quindi l'attestato non va rifatto. Resta l'obbligo di aggiornamento quinquennale: quando scade, il corso si frequenta secondo le regole del nuovo accordo, cioè almeno 4 ore riferite alla parte pratica e solo in presenza.
Chi usava già un carroponte senza patentino deve abilitarsi?
Sì. Carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e macchine agricole raccoglifrutta sono entrati nell'elenco con l'Accordo del 2025. Secondo le FAQ del Ministero del Lavoro i relativi corsi andavano conclusi entro i 12 mesi transitori, e la formazione già svolta vale solo se conforme per intero ai contenuti del nuovo accordo, senza integrazioni parziali.
L'esperienza pluriennale sostituisce il corso di abilitazione?
No. Il riconoscimento dell'esperienza pregressa previsto nel 2012 era legato a termini transitori chiusi da tempo. Chi conduce una delle 11 tipologie previste deve avere un attestato rilasciato da un soggetto formatore qualificato, con verifica finale superata.