Normativa collegata · D.M. 11 aprile 2011 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
DM 11/4/2011 — Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Perché esiste questo decreto
Una gru, una piattaforma elevabile o un serbatoio a pressione possono superare il collaudo iniziale e diventare pericolosi anni dopo, per usura, corrosione o modifiche mal eseguite. Per questo l’art. 71, comma 11, del Testo Unico impone che le attrezzature elencate nell’Allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche da parte di un soggetto pubblico o abilitato, indipendente dal costruttore e dal manutentore.
Il DM 11 aprile 2011 è il decreto attuativo di quell’obbligo: definisce chi fa le verifiche, con quali procedure, in quali tempi e con quali tariffe, e istituisce gli elenchi dei soggetti abilitati tenuti dal Ministero del Lavoro. Senza questo decreto l’obbligo dell’art. 71 resterebbe una norma di principio; con il decreto diventa un sistema operativo, con moduli, scadenze e verbali.
Il sistema in quattro passaggi
- Comunicazione di messa in servizio. Quando mette in servizio un’attrezzatura dell’Allegato VII, il datore di lavoro la comunica all’INAIL, che assegna la matricola identificativa. È il “battesimo” dell’attrezzatura, senza il quale non è possibile richiedere le verifiche.
- Prima verifica. Alla scadenza della periodicità indicata dall’Allegato VII, il datore di lavoro richiede la prima verifica all’INAIL, che deve provvedere entro quarantacinque giorni, direttamente o tramite un soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro. Ne esce il verbale con la scheda tecnica dell’attrezzatura.
- Verifiche successive. Le verifiche seguenti competono all’ASL (o all’ARPA, secondo l’organizzazione regionale); il datore di lavoro può in alternativa rivolgersi direttamente a un soggetto abilitato iscritto negli elenchi ministeriali, come nella pratica avviene quasi sempre. La cadenza — da annuale in su — dipende da tipologia, settore di impiego e, per gli apparecchi di sollevamento, dall’anzianità.
- Esito e verbale. Ogni verifica si chiude con un verbale che dichiara l’attrezzatura idonea o meno all’ulteriore utilizzo. Il verbale va conservato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza; un esito negativo impone di fermare l’attrezzatura fino alla rimessa in sicurezza.
Il decreto disciplina anche le condizioni di abilitazione dei verificatori: requisiti di indipendenza, personale qualificato, obblighi di comunicazione e tariffe determinate a livello nazionale, così che la concorrenza tra soggetti abilitati non si giochi al ribasso sulla qualità tecnica.
Cosa controllare in azienda
- Il censimento delle attrezzature Allegato VII è aggiornato: gru a torre e su autocarro, paranchi e argani con portata oltre 200 kg, PLE, ponti sospesi, carri raccoglifrutta, compressori e serbatoi a pressione, generatori di vapore. L’elenco va incrociato con il registro dei controlli.
- Ogni attrezzatura ha la matricola INAIL e la comunicazione di messa in servizio agli atti, anche se acquistata usata: in quel caso va verificato il passaggio di proprietà e la documentazione pregressa.
- Il verbale dell’ultima verifica è in corso di validità e la prossima scadenza è nello scadenzario aziendale, con richiesta inoltrata con congruo anticipo: la responsabilità di chiedere la verifica è del datore di lavoro, non del verificatore.
- Il soggetto scelto per le verifiche è effettivamente iscritto negli elenchi ministeriali per il gruppo di attrezzature interessato (sollevamento cose, sollevamento persone, pressione).
- Le verifiche periodiche non sostituiscono manutenzione e controlli interni dell’art. 71: libretto d’uso, controlli trimestrali di funi e catene, indagini supplementari per gli apparecchi di sollevamento più datati devono avere una loro tracciatura, come spiegato nella guida alle verifiche periodiche.
Errori comuni
- Confondere verifica periodica e manutenzione: il rapporto del manutentore o del noleggiatore non sostituisce il verbale del soggetto abilitato, esattamente come accade per gli impianti di terra del DPR 462/2001.
- Dimenticare le attrezzature “minori”: un piccolo argano da cantiere sopra i 200 kg o il serbatoio del compressore possono rientrare nell’Allegato VII tanto quanto la gru a torre.
- Estendere l’obbligo a ciò che non c’entra: carrelli elevatori, transpallet e macchine utensili non sono soggetti al DM 11/4/2011, ma restano soggetti a controlli e manutenzione documentati.
- Aspettare la scadenza per muoversi: la richiesta va programmata per tempo, perché l’attrezzatura con verifica scaduta non dovrebbe lavorare e i tempi di intervento dei verificatori non sono comprimibili a piacere.
- Trascurare il noleggio e l’usato: chi noleggia senza operatore deve consegnare attrezzature verificate, ma chi le utilizza deve comunque accertarsi che i verbali esistano e siano validi.
Domande frequenti
Quali attrezzature sono soggette a verifica periodica?
Quelle elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008: apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, attrezzature per il sollevamento di persone (come le piattaforme di lavoro elevabili), idroestrattori e le attrezzature e insiemi a pressione dei gruppi indicati nell'allegato. La periodicità dipende da tipologia, settore di impiego e, per alcuni apparecchi, dall'anzianità dell'attrezzatura.
Chi esegue la prima verifica e le successive?
La prima verifica è di competenza dell'INAIL, che deve provvedere entro quarantacinque giorni dalla richiesta; le successive competono all'ASL o all'ARPA, dove le leggi regionali lo prevedono. Il datore di lavoro può comunque avvalersi dei soggetti abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro, che oggi svolgono in pratica la gran parte delle verifiche.
Il carrello elevatore va sottoposto a verifica periodica?
No: il carrello elevatore non rientra nell'Allegato VII, quindi non è soggetto alle verifiche del DM 11/4/2011. Restano però pieni gli obblighi generali dell'art. 71: manutenzione secondo il libretto, controlli periodici documentati e formazione abilitante del conducente.
Cosa rischio se uso un'attrezzatura senza verifica in corso di validità?
L'omessa sottoposizione a verifica periodica è una violazione dell'art. 71 del Testo Unico, sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro e del dirigente; per gli importi aggiornati occorre fare riferimento al testo vigente del decreto. In caso di infortunio con un'attrezzatura non verificata, il verbale mancante diventa inoltre un elemento centrale dell'accertamento di responsabilità.
Approfondisci
- ArticoloArt. 71 — Obblighi del datore di lavoro
- GuidaVerifiche periodiche delle attrezzature: l’Allegato VII in pratica
- GuidaGru e apparecchi di sollevamento: obblighi e verifiche
- GuidaIl registro dei controlli delle attrezzature
- NormaAccordo Stato-Regioni 22/2/2012 — Abilitazione alle attrezzature
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