Scheda rischio
Attrezzature e recipienti in pressione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il rischio in breve
Un recipiente in pressione che cede non “si guasta”: esplode. L’energia accumulata da un gas compresso o dal vapore si libera in un istante, proiettando frammenti, provocando ustioni da fluido caldo e onde di pressione capaci di danneggiare l’intero reparto. È un rischio a bassa frequenza ma ad altissima gravità, e riguarda molte più aziende di quanto si creda: il serbatoio del compressore d’officina, l’autoclave dello studio dentistico, il generatore di vapore della lavanderia o del caseificio, gli accumuli di aria e i circuiti dell’impianto di verniciatura.
Cosa dice la norma
Le attrezzature a pressione sono attrezzature di lavoro e ricadono nel Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008, che disciplina scelta, uso, manutenzione e verifica. Due piani si sommano:
- Messa in commercio: il recipiente deve essere conforme alla disciplina di prodotto applicabile — per le attrezzature a pressione la direttiva PED — e recare la marcatura CE, il fascicolo tecnico e le istruzioni del fabbricante. È il primo controllo che devi fare all’acquisto (art. 70).
- Uso in azienda: l’art. 71 impone di sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza. Per le attrezzature in pressione elencate nell’Allegato VII queste verifiche sono obbligatorie, con periodicità che varia secondo la tipologia.
La sequenza tipica è: denuncia di messa in servizio all’INAIL prima dell’avvio, prima verifica periodica a cura dell’INAIL, verifiche successive a cura dell’ASL o dei soggetti abilitati. I contenuti tecnici e le modalità di effettuazione delle verifiche sono fissati dalla normativa di settore, a cui occorre rinviare per gli aspetti puntuali. Restano fermi gli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale addetto previsti dall’art. 73.
Come si valuta
La valutazione di questo rischio parte da un censimento onesto: molte attrezzature a pressione sono nascoste dentro impianti più grandi e passano inosservate finché non arriva l’ispezione. Per ciascun recipiente raccogli i dati di targa (pressione massima ammissibile, volume, fluido), la documentazione del costruttore e la storia delle verifiche.
- Individua le attrezzature soggette: confronta i dati di targa con le soglie e le categorie della disciplina applicabile e con l’Allegato VII. Non tutte le attrezzature superano le soglie di verifica, ma la giustificazione dell’esclusione va motivata nel DVR, non presunta.
- Verifica il titolo a operare: per ogni attrezzatura soggetta accerta che esistano denuncia di messa in servizio e verbali di verifica in corso di validità. Un recipiente in esercizio senza verifica valida è, di fatto, fuori norma.
- Analizza i modi di guasto: corrosione interna, fatica dei cicli di pressurizzazione, malfunzionamento delle valvole di sicurezza, sovrariscaldamento nei generatori di vapore. Sono questi i meccanismi che portano al cedimento.
- Considera l’ambiente: dove si scarica una valvola di sicurezza? Chi transita accanto al serbatoio? Un recipiente sano in una posizione sbagliata resta un pericolo per le persone.
Le misure, in ordine di priorità
- Integrità e conservazione: mantieni i dispositivi di protezione — valvole di sicurezza, dischi di rottura, pressostati, manometri — efficienti e tarati. Sono l’ultima barriera contro il sovrappressione e non vanno mai esclusi, bypassati o “regolati” sul campo.
- Verifiche e manutenzione programmata: rispetta le periodicità delle verifiche periodiche e affianca loro un piano di manutenzione programmata che comprenda controlli visivi, spurghi della condensa e prove funzionali dei dispositivi. Traccia tutto nel registro dei controlli.
- Organizzative: procedure per la messa in pressione e la depressurizzazione, delimitazione delle aree, divieto di sostare nella traiettoria di scarico delle valvole, gestione ordinata delle bombole e dei gas compressi collegati all’impianto.
- Informazione, formazione e addestramento: chi conduce un generatore di vapore o gestisce un’autoclave deve sapere cosa fa, riconoscere i segnali di anomalia e saper reagire. L’addestramento all’uso corretto è un obbligo, non un di più.
Errori comuni
- Serbatoi “dimenticati”: il compressore comprato anni fa e mai denunciato è tra i rilievi più frequenti in officine e carrozzerie. L’assenza di denuncia e verifica non si sana da sola.
- Valvole manomesse: bloccare o tarare al rialzo una valvola di sicurezza perché “interveniva troppo spesso” significa disattivare l’unica protezione contro lo scoppio. Il sintomo va indagato, non messo a tacere.
- Verbale scaduto in cassetto: avere una verifica passata non basta se è scaduta. La richiesta della verifica successiva va programmata con anticipo, non all’ultimo.
- Manutenzione confusa con la verifica: la verifica periodica dell’organismo abilitato non sostituisce la manutenzione ordinaria, né viceversa. Sono due obblighi distinti che devono coesistere.
Domande frequenti
Un compressore con serbatoio va denunciato all'INAIL?
Sì, se il serbatoio rientra tra le attrezzature a pressione soggette a verifica. Prima della messa in servizio va inviata la denuncia all'INAIL competente per territorio, che effettua la prima verifica; le verifiche successive seguono le periodicità dell'Allegato VII. Restano esclusi solo i recipienti al di sotto delle soglie fissate dalla disciplina applicabile: verifica sempre i dati di targa e la documentazione del costruttore.
Ogni quanto vanno verificate le attrezzature in pressione?
La periodicità dipende dalla tipologia (recipienti per gas o vapore, generatori di vapore, tubazioni, insiemi) ed è fissata nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. La richiesta di verifica periodica va inoltrata al soggetto competente entro i termini previsti dalla normativa, per evitare che l'attrezzatura resti in esercizio senza titolo. Fai riferimento alla fonte ufficiale per la periodicità puntuale della tua attrezzatura.
Chi esegue le verifiche periodiche?
La prima delle verifiche periodiche è affidata all'INAIL; le successive competono all'ASL o ai soggetti pubblici e privati abilitati. Il datore di lavoro resta comunque responsabile di richiederle nei termini, di conservarne i verbali e di tenere l'attrezzatura in efficienza tra una verifica e l'altra.
Approfondisci
- ArticoloArt. 71 — Obblighi del datore di lavoro
- AllegatoAllegato VII — Verifiche di attrezzature di lavoro (periodicità delle verifiche periodiche)
- GuidaVerifiche periodiche delle attrezzature: l’Allegato VII in pratica
- GuidaIl registro dei controlli delle attrezzature
- RischioBombole e gas compressi
- GuidaLa manutenzione programmata come misura di prevenzione