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Guida · Attrezzature e impianti · 11 min di lettura

Gru e apparecchi di sollevamento: obblighi e verifiche

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Una gru che si ribalta o un carico che cade sono tra gli scenari più gravi della sicurezza aziendale: per questo gli apparecchi di sollevamento hanno un regime di controlli più stringente delle altre attrezzature. Gli obblighi si muovono su tre binari paralleli — conformità della macchina, verifiche nel tempo, abilitazione di chi la usa — e vanno tenuti insieme. Vediamo come.

Passo 1 — Individua cosa è un apparecchio di sollevamento

Non tutto ciò che solleva rientra nello stesso regime. Parliamo di gru a torre, autogru e gru per autocarro, paranchi e argani, ponti sospesi, ma anche di accessori di sollevamento come funi, catene, brache e ganci. Le attrezzature di lavoro sono definite dall’art. 69; l’obbligo di metterle a disposizione dei lavoratori idonee e sicure discende dall’art. 71. Fai un censimento reale: marca, modello, matricola, anno di costruzione, portata massima. Senza questo elenco non puoi programmare nulla.

Passo 2 — Verifica la conformità all’acquisto

Un apparecchio immesso sul mercato dopo il 1996 deve avere la marcatura CE, la dichiarazione CE di conformità e il libretto di uso e manutenzione in italiano. Alla consegna controlla che documentazione e targa dati coincidano con la macchina reale e che siano presenti gli indicatori e i limitatori di carico previsti. Per le macchine più datate, prive di marcatura, valgono i requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008: l’attrezzatura va comunque adeguata e mantenuta sicura.

Passo 3 — Attiva la prima messa in servizio

Gli apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifica di prima messa in servizio e a immatricolazione. Il datore di lavoro deve comunicare la messa in servizio all’INAIL, che assegna la matricola e prende in carico l’apparecchio ai fini delle verifiche successive. È il passaggio più spesso dimenticato quando si acquista una macchina usata o la si sposta in una nuova unità produttiva: la matricola segue l’attrezzatura, non l’azienda.

Passo 4 — Programma le verifiche periodiche

Qui entra in gioco l’Allegato VII, che elenca le attrezzature soggette a verifica periodica e ne fissa la periodicità in funzione della tipologia e dell’anzianità. Il meccanismo, richiamato dal DM 11/4/2011, è a due livelli:

  • la prima verifica periodica è affidata all’INAIL;
  • le verifiche successive competono all’ASL/ARPA o a soggetti privati abilitati.

Il datore di lavoro deve richiedere la verifica prima della scadenza (in genere con congruo anticipo rispetto al termine previsto) e mettere a disposizione l’attrezzatura e la documentazione. Esempio concreto: hai una gru a torre in cantiere: verifica sull’Allegato VII la periodicità applicabile alla sua categoria e anzianità, poi inserisci la scadenza nello scadenzario con almeno un mese di margine per gestire eventuali code del verificatore.

Passo 5 — Non confondere verifica e manutenzione

La verifica periodica non sostituisce i controlli ordinari. Il datore di lavoro deve comunque garantire la manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante e i controlli iniziali e periodici sull’efficienza dei dispositivi di sicurezza. In particolare gli accessori di sollevamento (funi, catene, brache) vanno ispezionati con la frequenza indicata dal costruttore e sostituiti a fronte di usura, deformazioni o corrosione. Tieni traccia di tutto: la manutenzione programmata è a tutti gli effetti una misura di prevenzione.

Passo 6 — Abilita gli operatori

Usare una gru non è un’attività “a vista”. Per le attrezzature elencate nell’Accordo Stato-Regioni 22/2/2012 — gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, tra le altre — l’operatore deve possedere una specifica abilitazione, conseguita con corso teorico-pratico ed esame e soggetta ad aggiornamento periodico. È un requisito che si aggiunge alla formazione e all’addestramento previsti dall’art. 73 per l’uso delle attrezzature. Verifica gli attestati in corso di validità prima di affidare la macchina: un patentino scaduto equivale, in caso di controllo, a operatore non abilitato.

Passo 7 — Documenta e conserva

Ogni verbale di verifica, la comunicazione di messa in servizio, i registri di controllo e manutenzione e gli attestati di abilitazione vanno conservati in azienda e messi a disposizione degli organi di vigilanza. Il registro dei controlli è lo strumento che tiene insieme la cronologia: un faldone ordinato racconta un sistema sano, un cassetto vuoto racconta il contrario.

Checklist degli obblighi per gli apparecchi di sollevamento

  • Censimento con matricola, portata e anno di ogni apparecchio
  • Marcatura CE, dichiarazione di conformità e libretto in italiano
  • Comunicazione di prima messa in servizio e immatricolazione INAIL
  • Periodicità della verifica individuata sull’Allegato VII
  • Prima verifica periodica richiesta all’INAIL, successive ad ASL/ARPA o soggetto abilitato
  • Programma di manutenzione secondo il fabbricante e controllo degli accessori di sollevamento
  • Operatori in possesso dell’abilitazione ex Accordo Stato-Regioni, aggiornata
  • Verbali, registri e attestati conservati e disponibili in caso di ispezione

Domande frequenti

Ogni quanto va verificata una gru?

La periodicità dipende dal tipo di apparecchio e dalla sua anzianità, ed è fissata dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008: per gli apparecchi di sollevamento va da annuale a biennale a seconda della categoria e degli anni di servizio. La prima verifica avviene invece alla messa in servizio. Fai sempre riferimento alla tabella ufficiale dell'Allegato VII per la tua attrezzatura specifica.

Chi esegue la prima verifica periodica?

La prima delle verifiche periodiche è di competenza dell'INAIL, che deve intervenire entro i termini previsti dalla normativa; le verifiche successive sono affidate all'ASL/ARPA territoriale o a soggetti privati abilitati dal Ministero. Il datore di lavoro resta responsabile di richiederle in tempo utile e di conservarne i verbali.

Serve il patentino per usare una gru?

Sì, per le attrezzature indicate dall'Accordo Stato-Regioni 22/2/2012 — tra cui gru per autocarro, gru a torre e gru mobili — l'operatore deve possedere l'abilitazione specifica conseguita con corso ed esame. È un requisito distinto e aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica del lavoratore.

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