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Guida · Formazione · 11 min di lettura

Patentini attrezzature: carrelli, PLE, gru e macchine agricole

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Non tutte le attrezzature richiedono un “patentino”, ma alcune sì: per quelle elencate nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito l’accordo del 22 febbraio 2012, l’operatore deve possedere una specifica abilitazione, oltre alla normale formazione del lavoratore. Confondere i due obblighi — o fermarsi al corso senza tracciare l’addestramento sul mezzo reale — è uno degli errori che l’ispettore trova più spesso. Vediamo come gestire la cosa in modo ordinato.

Passo 1 — Capisci quando serve l’abilitazione

La base normativa è l’art. 73, comma 5 del Testo Unico: per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, un accordo in Conferenza Stato-Regioni individua quelle per cui è obbligatoria una abilitazione degli operatori. Dal 19 maggio 2025 quell’accordo è il Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025: i corsi sono nella sezione 8 della Parte II dell’Allegato A, che elenca 11 tipologie. La tabella riporta le durate minime indicate per ciascun percorso (modulo teorico più modulo pratico).

Attrezzatura (punto Allegato A)TeoriaPratica
PLE (8.3.1)4 ore4 ore con o senza stabilizzatori, 6 ore per entrambi i tipi
Gru per autocarro (8.3.2)4 ore8 ore
Gru a torre (8.3.3)8 ore4 ore per rotazione in basso o in alto, 6 ore per entrambe
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (8.3.4)8 ore4 ore per singola tipologia, 8 ore per le tipologie combinate, 6 ore per i telescopici usati anche per carichi sospesi e persone
Gru mobili (8.3.5)7 ore7 ore, più modulo aggiuntivo di 4 + 4 ore per le gru con falcone
Trattori agricoli o forestali (8.3.6)3 ore5 ore
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli (8.3.7)4 ore6 ore per singola macchina, 12 ore per il percorso combinato
Pompe per calcestruzzo (8.3.8)7 ore7 ore
Macchine agricole raccoglifrutta, CRF (8.3.9)4 ore4 ore
Caricatori per la movimentazione di materiali, CMM (8.3.10)4 ore4 ore
Carriponte (8.3.11)4 ore6 o 7 ore secondo il tipo di comando

Le ultime tre voci sono nuove rispetto all’accordo del 2012, che si fermava a otto famiglie di attrezzature. Le gru a bandiera, chiarisce il Ministero del Lavoro, non rientrano tra le attrezzature con formazione abilitante.

Se l’attrezzatura non è nell’elenco, l’obbligo di abilitazione non scatta: restano però pieni gli obblighi di informazione, formazione e addestramento dell’art. 37 e la messa a disposizione di attrezzature conformi ex art. 71.

Passo 2 — Distingui abilitazione, formazione e addestramento

Sono tre adempimenti che convivono e non si sostituiscono:

  1. Abilitazione (art. 73): corso specifico per il tipo di attrezzatura, con attestato.
  2. Formazione del lavoratore (art. 37): generale + specifica sui rischi della mansione.
  3. Addestramento: prova pratica guidata sul modello effettivamente in dotazione, sempre da tracciare.

Esempio concreto: assumi un magazziniere già titolare di abilitazione al carrello. Non deve rifare il corso, ma prima di salire sul tuo muletto va addestrato su quel modello (comandi, portata, punti ciechi, percorsi in magazzino) e la prova va verbalizzata.

Passo 3 — Conosci la struttura del corso

Ogni percorso dell’Accordo 2025 è organizzato in un modulo teorico-tecnico e in un modulo pratico specifico per la tipologia (o per la sotto-categoria: per esempio PLE con o senza stabilizzatori, gru mobili con o senza falcone). Il corso si svolge esclusivamente in presenza: e-learning e videoconferenza non sono ammessi né per il corso base né per l’aggiornamento. La frequenza minima è del 90% del monte ore.

Il corso si chiude con verifiche di apprendimento: un test intermedio a risposta multipla dopo il modulo teorico e una prova pratica finale; il mancato superamento della prova finale obbliga a ripetere il modulo pratico.

Passo 4 — Scegli un soggetto formatore titolato

I corsi abilitanti non li improvvisa chiunque: possono erogarli i soggetti formatori individuati dall’Accordo, nel rispetto dei requisiti dei docenti (criteri del DM 6 marzo 2013 e, per il modulo pratico, almeno tre anni di esperienza pratica documentata), del numero massimo di 30 partecipanti, del rapporto di almeno un docente ogni 6 allievi nelle esercitazioni e della dotazione di aree e attrezzature idonee. Quando ti affidi a un ente esterno, verifica in anticipo questi requisiti: un attestato rilasciato da un soggetto non titolato è carta straccia in caso di controllo.

Passo 5 — Archivia gli attestati e presidia le scadenze

L’attestato di abilitazione va conservato e messo a disposizione degli organi di vigilanza; una copia va consegnata all’operatore. Inserisci ogni abilitazione nello scadenzario formativo, perché l’obbligo non finisce con il corso: è previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore riferite alla parte pratica, in presenza. Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del corso riportata sull’attestato. Superato il termine senza aggiornamento, l’abilitazione decade e l’operatore non può più usare l’attrezzatura.

Passo 6 — Gestisci i patentini rilasciati con l’accordo del 2012

Il nuovo accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2025, con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, e ha previsto 12 mesi di transizione: fino al 18 maggio 2026 si potevano ancora avviare corsi con le regole degli accordi abrogati, mentre dal 19 maggio 2026 ogni nuovo corso segue l’Allegato A. Per chi ha già un attestato la regola è semplice:

  1. i percorsi svolti in vigenza dell’accordo del 22 febbraio 2012 sono fatti salvi, quindi il patentino resta valido;
  2. la scadenza dell’aggiornamento non cambia, ma il corso di aggiornamento si programma con le regole del 2025;
  3. per carriponte, CMM e raccoglifrutta la formazione già svolta vale solo se conforme per intero ai contenuti del nuovo accordo, senza integrazioni parziali, e i corsi andavano conclusi entro i 12 mesi transitori.

Per il confronto completo tra i due regimi vedi la scheda sull’accordo del 2012.

Passo 7 — Non dimenticare gli obblighi “sul mezzo”

L’abilitazione dell’operatore cammina insieme agli obblighi sull’attrezzatura: manutenzione, controlli e — dove previste — le verifiche periodiche di PLE, gru e apparecchi di sollevamento. Un operatore abilitato su una macchina non verificata, o viceversa, lascia comunque scoperto il datore di lavoro. Tieni allineati i due fronti: chi guida e cosa guida.

Checklist prima di far salire l’operatore

  • L’attrezzatura rientra tra le 11 tipologie dell’Accordo 2025? Se sì, serve l’abilitazione
  • Attestato di abilitazione presente, per la tipologia/sotto-categoria corretta
  • Aggiornamento quinquennale entro i termini (censito nello scadenzario)
  • Formazione generale e specifica del lavoratore ex art. 37 completata
  • Addestramento sul modello in dotazione eseguito e verbalizzato
  • Idoneità sanitaria alla mansione, dove richiesta dal medico competente
  • Attrezzatura conforme, manutenuta e con verifiche periodiche in regola

Domande frequenti

  • Il patentino del carrello elevatore ha una scadenza?

    L'abilitazione non scade in sé, ma va aggiornata ogni cinque anni con un corso di almeno 4 ore riferite alla parte pratica, svolto in presenza, come prevede l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Un attestato non aggiornato nei termini fa decadere l'abilitazione: l'operatore non può più usare l'attrezzatura finché non recupera l'aggiornamento.

  • Chi ha un patentino rilasciato con l'accordo del 2012 deve rifare il corso?

    No. I percorsi svolti in vigenza dell'accordo del 22 febbraio 2012 sono fatti salvi: l'attestato resta valido e va aggiornato ogni cinque anni, con le regole del nuovo accordo. Un semplice verbale interno di addestramento, senza corso abilitante conforme, non vale come abilitazione: l'operatore va formato secondo lo schema attuale.

  • L'abilitazione all'attrezzatura sostituisce la formazione generale del lavoratore?

    No, sono cose diverse. L'abilitazione ex art. 73 riguarda l'uso di una specifica attrezzatura; la formazione generale e specifica ex art. 37 riguarda i rischi della mansione. Servono entrambe, insieme all'informazione e all'addestramento sul modello concreto in dotazione.