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Glossario

Lavoratore

Lavoratore ex art. 2 D.Lgs. 81/2008: definizione, equiparati ed esclusi, tutele per tipo di contratto, obblighi dell'art. 20 e sanzioni dell'art. 59.

Il lavoratore è, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Una definizione funzionale, non contrattuale

Per la sicurezza conta l’inserimento nell’organizzazione altrui, non il tipo di contratto. Per questo la norma equipara al lavoratore figure che il diritto del lavoro tratta in modo diverso: soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto; tirocinanti; allievi di scuole, università e corsi professionali quando usano laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici o videoterminali, limitatamente a quei periodi; volontari dei Vigili del fuoco e della protezione civile; lavoratori socialmente utili. L’elenco completo e i suoi limiti sono trattati alla voce lavoratore equiparato.

L’art. 3 precisa poi come si applicano le tutele nei rapporti particolari:

RapportoChi garantisce la sicurezza
SomministrazioneUtilizzatore per gli obblighi di prevenzione; somministratore per l’informazione e la formazione generale, salvo diverso accordo
DistaccoDistaccatario, salvo l’obbligo del distaccante di informare e formare sui rischi tipici delle mansioni
Lavoro a domicilioObblighi di informazione e formazione, oltre ai DPI
Lavoro agileDatore di lavoro, con informativa scritta sui rischi generali e specifici
Lavoratore autonomoSé stesso, secondo gli artt. 21 e 26

Diritti e obblighi

Il lavoratore è destinatario delle misure di tutela che il datore di lavoro deve adottare: valutazione dei rischi, informazione, formazione secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025, addestramento, DPI, sorveglianza sanitaria nei casi previsti, consultazione tramite l’RLS.

Allo stesso tempo l’art. 20 gli attribuisce un ruolo attivo. Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, conformemente alla formazione ricevuta. In pratica:

  1. osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute;
  2. usare correttamente attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
  3. utilizzare in modo appropriato i DPI;
  4. segnalare subito deficienze e situazioni di pericolo;
  5. non rimuovere né modificare i dispositivi di sicurezza;
  6. non compiere operazioni non di propria competenza;
  7. partecipare a formazione e addestramento;
  8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Negli appalti e subappalti deve inoltre esporre la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.

Sanzioni

Il lavoratore risponde in proprio. L’art. 59 punisce la violazione degli obblighi elencati dall’art. 20, comma 2, lettere da b) a i), con l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro; la mancata esposizione della tessera di riconoscimento è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. Gli importi sono quelli base del testo e sono soggetti alla rivalutazione periodica prevista dall’art. 306, comma 4-bis.

Esempio: un magazziniere formato e abilitato che guida il carrello elevatore senza allacciare la cintura viola l’art. 20, comma 2, lettera c). Se l’ispettore lo accerta, la contravvenzione è a carico del lavoratore; resta però da verificare se il preposto abbia vigilato, perché la condotta scorretta del singolo non esonera la linea gerarchica. Solo un comportamento abnorme, del tutto imprevedibile, interrompe il nesso con le responsabilità datoriali.

Il profilo completo del ruolo è descritto nella scheda dedicata al lavoratore. La definizione vigente è consultabile su Normattiva.

Domande frequenti

  • Uno stagista non retribuito è un lavoratore ai fini della sicurezza?

    Sì. La definizione dell'art. 2 prescinde dalla retribuzione e il tirocinante è espressamente equiparato al lavoratore. Il soggetto ospitante deve quindi garantirgli valutazione dei rischi, informazione, formazione, DPI e, se le mansioni lo richiedono, sorveglianza sanitaria, esattamente come per un dipendente assunto con lo stesso compito.

  • Il lavoratore può essere multato per non aver indossato i DPI?

    Sì. L'uso non appropriato dei DPI messi a disposizione viola l'art. 20, comma 2, lettera d), punito dall'art. 59 con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda. Si tratta di una contravvenzione, che l'organo di vigilanza gestisce con la procedura di prescrizione. La responsabilità del lavoratore non cancella quella di datore di lavoro e preposto sulla vigilanza.

  • Colf e badanti sono lavoratori ai sensi del Testo Unico?

    No. L'art. 2 esclude espressamente dalla definizione gli addetti ai servizi domestici e familiari. Per loro restano applicabili le tutele generali previste dal contratto collettivo e dal codice civile, ma non l'insieme degli obblighi del D.Lgs. 81/2008, a partire da DVR, nomine e formazione secondo l'Accordo Stato-Regioni.