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Glossario

Lavoratore equiparato

Il lavoratore equiparato è la persona che, pur senza un ordinario rapporto di lavoro subordinato, l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 assimila al lavoratore ai fini della tutela della salute e sicurezza.

Il lavoratore equiparato è, secondo l’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, il soggetto che viene assimilato al lavoratore ai fini della tutela della salute e sicurezza pur non essendo legato al datore di lavoro da un ordinario contratto di lavoro subordinato. La definizione, infatti, prescinde dalla natura del contratto e dalla presenza di una retribuzione: conta l’inserimento nell’organizzazione di un datore di lavoro, anche solo per apprendere un mestiere.

Chi rientra nell’equiparazione

La norma elenca espressamente alcune figure equiparate: i soci lavoratori di cooperative o di società, i lavoratori somministrati, i tirocinanti e gli stagisti, gli allievi degli istituti di istruzione e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, i volontari di specifiche categorie e chi svolge lavori socialmente utili. In pratica, chiunque operi di fatto dentro l’azienda è tutelato come un dipendente, a prescindere dall’etichetta del rapporto.

Per l’individuazione puntuale delle singole situazioni sono utili gli approfondimenti su stagisti e tirocinanti, su somministrazione e distacco e sui volontari e le associazioni.

Cosa comporta l’equiparazione

Essere equiparato significa avere gli stessi diritti e gli stessi obblighi di prevenzione del lavoratore ordinario: informazione, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria quando prevista, consegna dei DPI, inserimento nella valutazione dei rischi. Specularmente, il datore di lavoro presso cui la persona opera deve garantirle tutte le misure di tutela, senza poter invocare l’assenza di un contratto subordinato per sottrarsi agli adempimenti. La definizione va sempre letta insieme al campo di applicazione del Testo Unico, che stabilisce come le regole si adattino a rapporti particolari.

Un esempio pratico

Uno studente in alternanza scuola-lavoro che utilizza un tornio in officina è, a tutti gli effetti, un lavoratore equiparato: va formato sui rischi della macchina, addestrato al suo uso e dotato dei DPI necessari esattamente come un operaio assunto. Analogamente, il socio di una società che presta attività manuale in reparto non è un semplice titolare di quote, ma un lavoratore da tutelare. Per la definizione generale e le altre nozioni collegate si rinvia alla voce lavoratore e al testo dell’art. 2.