Guida · Casi particolari · 10 min di lettura
Somministrazione e distacco: chi fa cosa
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Somministrazione e distacco hanno una cosa in comune che genera quasi tutti gli errori: il lavoratore ha un datore di lavoro “formale” da una parte e lavora fisicamente da un’altra. La sicurezza segue il posto di lavoro reale, non il contratto. Vediamo chi fa cosa, senza zone grigie.
Passo 1 — Distingui somministrazione da distacco
Sono istituti diversi e la ripartizione degli obblighi cambia.
- Somministrazione: un’agenzia per il lavoro autorizzata (il somministratore) invia un proprio dipendente presso un’azienda cliente (l’utilizzatore), che ne dirige la prestazione. È il rapporto disciplinato dal D.Lgs. 81/2015.
- Distacco: un datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per un proprio interesse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 276/2003.
Il campo di applicazione del Testo Unico tratta entrambi i casi ai commi 5 e 6, proprio per assegnare gli obblighi a chi governa il rischio.
Passo 2 — Somministrazione: gli obblighi in capo all’utilizzatore
Per il lavoratore somministrato, gli obblighi di prevenzione e protezione del Testo Unico gravano sull’utilizzatore, esattamente come per i propri dipendenti (art. 3, co. 5). In pratica l’azienda cliente deve:
- includere la mansione somministrata nella valutazione dei rischi e negli aggiornamenti del DVR;
- garantire la formazione e l’addestramento specifici sulla mansione e sulle attrezzature usate, prima dell’adibizione;
- consegnare i DPI adeguati e verbalizzarne la consegna;
- attivare la sorveglianza sanitaria se la mansione la richiede;
- computare il lavoratore ai fini delle soglie che fanno scattare gli obblighi organizzativi.
Al somministratore (l’agenzia) restano l’informazione e la formazione generale sui rischi connessi all’attività, salvo che il contratto di somministrazione ponga esplicitamente questi compiti in capo all’utilizzatore. Attenzione: l’accordo scritto può spostare la formazione specifica, non la responsabilità sul luogo di lavoro concreto, che è e resta dell’utilizzatore.
Esempio: un magazzino di logistica attiva tre somministrati per il picco natalizio. L’agenzia consegna la formazione generale e informa sui rischi; il magazzino deve formarli sul carrello elevatore, addestrarli, dare scarpe antinfortunistiche e giubbotti ad alta visibilità, e sottoporli a visita medica se previsto dal protocollo. Se salta anche uno solo di questi passaggi, risponde il magazzino.
Passo 3 — Distacco: quasi tutto al distaccatario
Nel distacco la regola è netta: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (art. 3, co. 6), cioè l’azienda presso cui il lavoratore opera. Formazione specifica, DPI, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze, aggiornamento del DVR sulla mansione: tutto ricade su chi riceve il lavoratore.
L’unico obbligo che resta al distaccante è informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per cui viene distaccato. È un obbligo “di partenza”: prepara il lavoratore, ma non sostituisce ciò che il distaccatario deve fare sul proprio ambiente.
Esempio: la capogruppo distacca un tecnico manutentore in una consociata produttiva. La capogruppo lo forma sui rischi tipici della manutenzione elettromeccanica; la consociata deve formarlo sui rischi specifici del proprio stabilimento, sulle procedure di lockout, sull’emergenza interna e integrarlo nel proprio organigramma della sicurezza.
Passo 4 — Non confondere con l’appalto
L’errore ricorrente è trattare somministrazione e distacco come un appalto, o viceversa. Nell’appalto l’impresa appaltatrice resta datore di lavoro dei propri dipendenti e conserva i suoi obblighi; committente e appaltatore cooperano e coordinano i rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26, con DUVRI dove dovuto. Nella somministrazione e nel distacco, invece, il lavoratore è etero-diretto da chi lo utilizza e gli obblighi si spostano su quest’ultimo. Prima di impostare gli adempimenti, qualifica correttamente il rapporto: da lì discende chi firma cosa.
Passo 5 — Formalizza la ripartizione per iscritto
Che si tratti di contratto di somministrazione o di accordo di distacco, metti nero su bianco chi svolge formazione generale e specifica, chi eroga i DPI, chi gestisce la sorveglianza sanitaria e a chi va comunicato l’infortunio. Una ripartizione scritta evita il rimpallo in caso di controllo e ti permette di dimostrare, documenti alla mano, di aver assolto la tua parte prima che il lavoratore mettesse piede in reparto.
Checklist operativa
- Rapporto qualificato correttamente: somministrazione, distacco o appalto
- Mansione inserita nel DVR dell’azienda che utilizza il lavoratore
- Formazione generale erogata (agenzia/distaccante) e verificata
- Formazione e addestramento specifici erogati prima dell’adibizione
- DPI consegnati con verbale dall’utilizzatore/distaccatario
- Sorveglianza sanitaria attivata se la mansione la richiede
- Lavoratore integrato nel piano di emergenza e nell’organigramma
- Ripartizione degli obblighi formalizzata nel contratto/accordo
- Lavoratore computato ai fini delle soglie di obbligo, dove previsto
Domande frequenti
Chi deve formare un lavoratore somministrato?
La formazione e l'informazione generale sui rischi spettano al somministratore (l'agenzia per il lavoro); la formazione e l'addestramento specifici legati alla mansione e all'attrezzatura, salvo diverso accordo scritto nel contratto di somministrazione, restano in capo all'utilizzatore, che conosce il posto di lavoro reale. È l'utilizzatore a doverli garantire prima dell'adibizione.
Nel distacco chi risponde se il lavoratore si infortuna?
Nel distacco tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, cioè l'azienda dove il lavoratore opera concretamente (art. 3, co. 6). Al distaccante resta l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici della mansione per cui viene distaccato.
Il lavoratore somministrato va contato per gli obblighi aziendali?
Sì. Ai fini del computo dei lavoratori per far scattare gli obblighi (nomina RSPP, medico competente, addetti alle emergenze, riunione periodica) il somministrato adibito all'utilizzatore concorre come un dipendente, secondo i criteri dell'art. 4. Verifica sempre come incide sulle soglie della tua organizzazione.
Approfondisci
- ArticoloArt. 3 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 18 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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- GuidaDUVRI: guida completa ai rischi interferenziali
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