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Guida · Casi particolari · 9 min di lettura

Stagisti e tirocinanti: chi è il datore di lavoro?

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Quando un giovane entra in azienda con un tirocinio o uno stage, la domanda pratica è sempre la stessa: se si fa male, chi risponde? La risposta non dipende dal contratto — che spesso non c’è — ma da una nozione di sicurezza che guarda alla sostanza del rapporto, non alla sua etichetta. Vediamo come si individua il datore di lavoro e cosa deve fare concretamente.

Passo 1 — Parti dalla definizione di lavoratore, non dal contratto

Ai fini della sicurezza il “lavoratore” è definito dall’art. 2, co. 1, lett. a) in modo volutamente ampio: conta chiunque svolga un’attività nell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere. La stessa norma equipara espressamente al lavoratore l’allievo degli istituti di istruzione, il partecipante a corsi di formazione professionale e il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento.

Tradotto: lo stagista che opera nei tuoi locali, usa le tue attrezzature ed è inserito nella tua organizzazione è, per il Testo Unico, un lavoratore a tutti gli effetti. L’assenza di stipendio o di un contratto di lavoro subordinato non cambia nulla.

Passo 2 — Individua il soggetto ospitante come datore di lavoro

Nel tirocinio ci sono di norma tre soggetti: il promotore (l’ente che attiva e monitora il percorso — università, scuola, centro per l’impiego, agenzia), il tirocinante e il soggetto ospitante, cioè l’azienda dove l’attività si svolge materialmente.

Il datore di lavoro ai fini della sicurezza è il soggetto ospitante: è chi organizza il lavoro, mette a disposizione luoghi e attrezzature ed esercita il potere direttivo di fatto sul tirocinante. È quindi l’azienda ospitante a dover adempiere agli obblighi dell’art. 18 nei confronti dello stagista, esattamente come per i propri dipendenti. La convenzione di tirocinio può ripartire alcuni oneri con il promotore, ma non può traslare altrove la responsabilità di prevenzione.

Esempio: uno studente in tirocinio curriculare presso un’officina meccanica lavora al banco accanto ai dipendenti. Il datore di lavoro dell’officina è, per la sicurezza, il suo datore di lavoro: DVR, formazione, DPI e vigilanza sono a suo carico.

Passo 3 — Aggiorna il DVR con la presenza dei tirocinanti

Il tirocinante è quasi sempre un soggetto inesperto, spesso giovane, talvolta minorenne: una condizione che la valutazione dei rischi deve considerare. L’art. 28 impone di valutare i rischi tenendo conto anche dell’età e della provenienza dei lavoratori. Prima dell’inserimento verifica quindi che il DVR contempli le mansioni affidate agli stagisti e le eventuali limitazioni.

Se lo stagista è minorenne, si sommano i vincoli della L. 977/1967: alcune lavorazioni sono vietate agli adolescenti e la valutazione deve essere condotta prima dell’adibizione, con le tutele specifiche per i minori.

Passo 4 — Formazione e addestramento prima di iniziare

La formazione dell’art. 37 va erogata prima che il tirocinante inizi a operare, non “appena c’è tempo”. Sono dovuti:

  • la formazione generale e la formazione specifica commisurata ai rischi della mansione, secondo il vigente Accordo Stato-Regioni;
  • l’informazione sui rischi dell’attività e sulle misure di prevenzione;
  • l’addestramento pratico quando la mansione lo richiede (attrezzature, DPI di terza categoria).

Un tirocinio breve non riduce l’obbligo: la formazione precede sempre l’esposizione al rischio. Conserva gli attestati con data anteriore all’avvio effettivo dell’attività.

Passo 5 — DPI, sorveglianza sanitaria ed emergenze

Al tirocinante spettano gli stessi presidi degli altri lavoratori:

  • DPI idonei, forniti gratuitamente dall’ospitante, con l’eventuale addestramento;
  • sorveglianza sanitaria quando la mansione la richiede: se la valutazione dei rischi prevede visite per quella lavorazione, il tirocinante va sottoposto a visita e giudizio di idoneità come chiunque altro;
  • inclusione nel piano di emergenza: lo stagista deve sapere come comportarsi in caso di evacuazione ed essere considerato nel computo delle persone presenti.

Va inoltre garantita la copertura assicurativa INAIL, generalmente attivata dal promotore secondo quanto stabilito nella convenzione: verifica sempre che sia operativa prima del primo giorno.

Passo 6 — Formalizza la ripartizione nella convenzione

Poiché più soggetti concorrono, metti nero su bianco chi fa cosa. La convenzione e il progetto formativo dovrebbero indicare mansioni ammesse, obblighi formativi, gestione della sorveglianza sanitaria e copertura assicurativa. È un’impostazione simile — pur con regole proprie — a quella dei rapporti in cui il lavoratore opera presso un’organizzazione diversa da quella che lo ha selezionato, come nella somministrazione e nel distacco. Chiarezza documentale a monte evita contestazioni a valle.

Checklist per l’inserimento di uno stagista

  • Verificato che la mansione rientri nel DVR e nelle lavorazioni ammesse (con limiti L. 977/1967 se minorenne)
  • Formazione generale e specifica erogata prima dell’avvio, con attestati datati
  • Addestramento pratico su attrezzature e DPI dove necessario
  • DPI consegnati con eventuale verbale
  • Sorveglianza sanitaria attivata se prevista per la mansione
  • Tirocinante informato sul piano di emergenza e incluso nel conteggio dei presenti
  • Copertura assicurativa INAIL verificata come operativa
  • Convenzione/progetto formativo con ripartizione degli obblighi tra ospitante e promotore

Domande frequenti

Il tirocinante conta nel numero dei lavoratori dell'azienda?

Ai fini della sicurezza sì: il soggetto equiparato al lavoratore ex art. 2 rientra nel computo per gli obblighi che dipendono dalla presenza di lavoratori (DVR, nomina RSPP, gestione delle emergenze). Non incide invece automaticamente sulle soglie di altre discipline, che seguono regole proprie.

Chi paga i costi di formazione e visite mediche dello stagista?

Salvo diversa ripartizione fissata nella convenzione di tirocinio, gli obblighi di sicurezza gravano sul soggetto ospitante, che sopporta i relativi costi. La convenzione può attribuire alcuni oneri al promotore, ma non può spostare la responsabilità di sicurezza sul tirocinante.

Uno stagista minorenne può fare qualsiasi mansione?

No. Per i minori si applicano anche i divieti e le limitazioni della L. 977/1967 sui lavori vietati agli adolescenti: prima dell'inserimento vanno verificate le mansioni consentite e i risultati della valutazione dei rischi riferita ai minori.

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