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Guida · Formazione · 11 min di lettura

Formazione dei neoassunti: la checklist dei 60 giorni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L’assunzione di un nuovo lavoratore apre una finestra in cui gli obblighi si concentrano tutti nelle prime settimane: è il periodo più delicato, perché statisticamente i neoassunti si infortunano più dei colleghi esperti. Organizzare la formazione come una sequenza di adempimenti con scadenze precise — non come un corso da piazzare “quando capita” — è il modo per non arrivare impreparati a un controllo e, soprattutto, per non mandare in reparto una persona che non sa cosa la aspetta.

Giorno 0 — Prima che metta piede in reparto

Alcuni adempimenti devono precedere l’inizio effettivo dell’attività, non seguirlo. Prima dell’operatività consegna e fai firmare l’informazione prevista dall’art. 36: rischi generali dell’azienda, rischi specifici della mansione, misure di prevenzione, procedure di emergenza, nominativi di RSPP, medico competente e addetti alle emergenze. Nello stesso momento verifica se la mansione richiede la sorveglianza sanitaria: dove prevista, la visita medica e il relativo giudizio di idoneità condizionano l’adibizione alla mansione.

Giorni 1-2 — Accoglienza e consegna dei DPI

Il primo affiancamento è decisivo. Assegna al neoassunto un preposto o un tutor di riferimento: la figura del preposto ha proprio il compito di vigilare e correggere i comportamenti scorretti sul campo. Consegna i DPI necessari con il relativo verbale (la procedura di scelta, consegna e gestione va tracciata) e mostra concretamente luoghi, vie di esodo, punti di raccolta e presidi di emergenza. In questa fase il lavoratore può operare solo se già informato e sotto vigilanza.

Entro i primi giorni — Addestramento sul campo

Dove l’uso di attrezzature, macchine o DPI lo richiede, l’addestramento pratico deve avvenire prima dell’uso in autonomia. L’addestramento è “prova sul campo” effettuata da persona esperta, non una lezione teorica, e va tracciato con registrazione documentale. Per le attrezzature che richiedono abilitazione specifica (carrelli, piattaforme, gru) serve inoltre il percorso previsto dal relativo Accordo, che non si sostituisce all’addestramento aziendale sulla macchina effettivamente in uso.

Entro il termine previsto — Formazione generale e specifica

Qui entra in gioco la scadenza che dà il titolo a questa guida. La formazione dei lavoratori prevista dall’art. 37 si articola in formazione generale (i concetti di base, uguale per tutti) e formazione specifica (legata ai rischi della mansione e del settore). Il nuovo Accordo Stato-Regioni fissa la durata minima dei moduli in funzione del livello di rischio dell’attività e stabilisce il termine entro cui la formazione va completata dalla costituzione del rapporto di lavoro. Per le scadenze e le durate esatte fai sempre riferimento al testo dell’Accordo in vigore, senza affidarti a cifre ricordate a memoria: le durate cambiano per classe di rischio e la normativa è stata aggiornata.

Due accortezze operative:

  • Verifica dei crediti. Se il neoassunto porta attestati validi da un precedente rapporto, puoi riconoscere i crediti formativi già maturati, nei limiti di validità e coerenza con la mansione. Chiedi gli attestati in fase di assunzione, non dopo.
  • Modalità di erogazione. La formazione generale può svolgersi anche in e-learning quando ne ricorrono le condizioni; la formazione specifica a rischio più elevato e l’addestramento richiedono di norma la presenza.

Casi che richiedono attenzione extra

La checklist standard va adattata ad alcune situazioni:

  • Lavoratori stranieri. Prima della formazione va verificata la comprensione della lingua: un attestato firmato da chi non ha capito il corso non assolve l’obbligo e non regge a un controllo.
  • Mansioni con rischi particolari. Chi userà DPI di terza categoria, opererà in quota, in spazi confinati o su impianti elettrici ha obblighi di addestramento aggiuntivi e specifici, da pianificare prima dell’esposizione al rischio.
  • Preposti e ruoli dedicati. Se il neoassunto è destinato a diventare preposto o addetto alle emergenze, la relativa formazione si aggiunge a quella di base.

Chiudi il cerchio — Registrazione e tracciabilità

Ogni passaggio deve lasciare traccia documentale: è la prova che l’obbligo è stato assolto. Conserva nel registro della formazione aziendale attestati, verbali di consegna DPI, registrazioni di addestramento e firma dell’informativa. In sede di ispezione non conta “aver formato”, conta poterlo dimostrare con data e contenuti. Annota anche la data di scadenza dei futuri aggiornamenti periodici, così la posizione del nuovo lavoratore entra subito nello scadenzario.

La checklist operativa dei 60 giorni

  • Informazione ex art. 36 consegnata e firmata prima dell’operatività
  • Verifica obbligo di sorveglianza sanitaria e, se dovuta, visita medica con giudizio di idoneità
  • Assegnazione di preposto/tutor e affiancamento iniziale
  • Consegna DPI con verbale di consegna
  • Informazione su vie di esodo, punti di raccolta, presidi e procedure di emergenza
  • Addestramento pratico su attrezzature, macchine e DPI, tracciato, prima dell’uso in autonomia
  • Eventuali abilitazioni specifiche per le attrezzature che le richiedono
  • Verifica della comprensione linguistica per i lavoratori stranieri
  • Formazione generale e specifica ex art. 37 completata entro il termine dell’Accordo
  • Riconoscimento di eventuali crediti formativi documentati
  • Archiviazione di tutti gli attestati e inserimento delle scadenze nello scadenzario

Domande frequenti

  • Un neoassunto può iniziare a lavorare prima di aver completato la formazione?

    L'informazione e l'addestramento necessari all'uso sicuro di attrezzature e DPI devono precedere l'inizio dell'attività. La formazione generale e specifica va invece erogata entro il termine fissato dall'Accordo Stato-Regioni dalla costituzione del rapporto di lavoro: il lavoratore può operare nel frattempo, ma solo se adeguatamente informato, affiancato e sotto la vigilanza del preposto.

  • La formazione fatta presso un precedente datore di lavoro è valida?

    I crediti formativi già maturati possono essere riconosciuti se documentati con attestati validi e coerenti con la mansione, entro i limiti temporali di validità. La formazione specifica, però, è legata ai rischi della singola azienda: se cambiano mansione, attrezzature o rischi, va comunque integrata.

  • Il contratto a termine o in somministrazione cambia gli obblighi formativi?

    No, gli obblighi di informazione, formazione e addestramento valgono per tutti i lavoratori a prescindere dalla durata del contratto. Nella somministrazione la ripartizione tra utilizzatore e agenzia va definita nel contratto, ma la formazione sui rischi specifici della postazione resta a carico di chi utilizza il lavoratore.