Guida · Sorveglianza sanitaria · 9 min di lettura
Visita medica preventiva in fase preassuntiva
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La visita medica preventiva in fase preassuntiva serve a un’unica cosa: verificare, prima che il rapporto di lavoro cominci, che il candidato non abbia controindicazioni sanitarie alla mansione che dovrà svolgere. È uno strumento utile — evita di assegnare una persona a un lavoro che potrebbe danneggiarla — ma è anche uno degli adempimenti più fraintesi, perché viene spesso usato a sproposito come filtro generico in fase di selezione. Vediamo come inquadrarla correttamente.
Passo 1 — Verifica se la mansione richiede sorveglianza sanitaria
La visita preassuntiva non è un obbligo che scatta a ogni assunzione: è una delle visite mediche preventive previste dall’art. 41 e riguarda solo le mansioni sottoposte a sorveglianza sanitaria. In pratica, se il DVR non individua per quella mansione rischi che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria (agenti chimici o cancerogeni, rumore e vibrazioni oltre soglia, movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali oltre il limite, agenti biologici, lavoro notturno, e così via), non c’è alcuna visita da eseguire, né prima né dopo l’assunzione.
Il punto di partenza è quindi sempre lo stesso: il documento di valutazione dei rischi e il protocollo sanitario definito dal medico competente. Se la mansione compare tra quelle a sorveglianza, allora la visita preventiva può essere anticipata alla fase preassuntiva.
Passo 2 — Distingui la preassuntiva dalla preventiva “ordinaria”
L’art. 41 prevede la visita preventiva in due momenti possibili:
- in fase preassuntiva, cioè prima della costituzione del rapporto di lavoro;
- prima dell’adibizione alla mansione, cioè dopo l’assunzione ma prima che il lavoratore inizi effettivamente a operare.
Il contenuto e la finalità sono identici — constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica — cambia solo la collocazione temporale. La scelta di anticipare la visita alla fase preassuntiva è del datore di lavoro, che la coordina con il medico competente. Non è invece consentito usarla come accertamento generico sullo stato di salute della persona: la visita è sempre mirata alla mansione e ai rischi che il protocollo sanitario ha collegato a quella mansione.
Passo 3 — Individua chi esegue la visita
La visita preassuntiva è a cura e a spese del datore di lavoro ed è eseguita dal medico competente nominato dall’azienda. Non è un adempimento delegabile a un medico qualsiasi né una semplice certificazione di “sana e robusta costituzione”: è una visita di sorveglianza sanitaria a tutti gli effetti, con i medesimi obblighi di refertazione, di espressione del giudizio di idoneità e di tenuta della cartella sanitaria e di rischio.
Per questo, prima ancora di programmare le visite, l’azienda deve aver assolto un obbligo a monte: la nomina del medico competente, quando la sorveglianza sanitaria è dovuta. Senza medico competente non esiste sorveglianza sanitaria — e quindi neppure una visita preassuntiva legittima.
Passo 4 — Prepara la richiesta e le informazioni sulla mansione
Il medico competente non può esprimersi nel vuoto: ha bisogno di sapere a quale mansione è destinato il candidato e a quali rischi sarà esposto. La richiesta di visita, di norma, accompagna quindi:
- l’indicazione della mansione e del reparto;
- i rischi lavorativi collegati, come risultano dal DVR;
- il protocollo sanitario applicabile (visite ed eventuali esami mirati al rischio).
Gli accertamenti (esami clinici, biologici e diagnostici) sono decisi dal medico competente in funzione del rischio, non richiesti a piacere dal datore di lavoro. Anche qui vale la regola della pertinenza: si accerta ciò che serve a valutare l’idoneità a quel lavoro, nulla di più.
Passo 5 — Rispetta i limiti di legge sugli accertamenti vietati
È il passaggio più delicato, perché è quello in cui la visita preassuntiva rischia di trasformarsi in uno strumento discriminatorio. La legge pone paletti precisi: le visite mediche non possono essere finalizzate ad accertare stati di gravidanza e sono vietati gli accertamenti negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Sono inoltre precluse le indagini che esulano dalla valutazione dell’idoneità alla mansione.
In concreto significa che la preassuntiva non può essere usata per raccogliere informazioni sulla vita privata o sullo stato di salute generale del candidato, né per scremare i lavoratori su basi diverse dall’effettiva compatibilità con il lavoro. Il medico competente è il presidio di questa correttezza: filtra ciò che è pertinente al rischio e tiene fuori tutto il resto.
Passo 6 — Gestisci il giudizio di idoneità e la riservatezza
All’esito della visita il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione, che può essere di idoneità piena, idoneità con limitazioni o prescrizioni, oppure di inidoneità (temporanea o permanente). Al datore di lavoro arriva solo il giudizio, non la diagnosi né i dati clinici, che restano coperti dal segreto professionale e dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, e avverso il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro il termine di legge: la gestione del giudizio e del ricorso segue le stesse regole di ogni altra visita di sorveglianza. Un aspetto pratico da non sottovalutare: un giudizio di inidoneità espresso in fase preassuntiva incide sulla possibilità di adibire la persona a quella specifica mansione, non è un giudizio sulla persona in assoluto.
Checklist operativa
- Ho verificato nel DVR e nel protocollo sanitario che la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria
- Il medico competente è stato nominato e ha definito il protocollo
- La richiesta di visita indica mansione, reparto e rischi collegati
- Gli accertamenti sono mirati al rischio, non generici
- Nessun accertamento vietato (gravidanza e altri casi preclusi dalla legge)
- Il giudizio di idoneità è stato comunicato per iscritto a lavoratore e datore di lavoro
- Dati clinici e cartella sanitaria custoditi dal medico competente, con accesso limitato al giudizio
Domande frequenti
La visita preassuntiva è obbligatoria per tutte le assunzioni?
No. Riguarda solo le mansioni per cui è prevista la sorveglianza sanitaria, cioè quelle esposte a rischi che il DVR e l'art. 41 individuano come tali (agenti chimici, rumore, movimentazione carichi, videoterminali oltre soglia, ecc.). Per una mansione senza rischi che richiedono sorveglianza sanitaria non c'è alcuna visita da fare, né prima né dopo l'assunzione.
Chi paga la visita e chi la esegue?
La visita è a cura e a spese del datore di lavoro (art. 41). Viene eseguita dal medico competente nominato dall'azienda: è una visita preventiva a tutti gli effetti, con gli stessi obblighi di refertazione, giudizio di idoneità e tenuta della cartella sanitaria e di rischio.
Il datore di lavoro può conoscere la diagnosi emersa dalla visita?
No. Al datore di lavoro arriva soltanto il giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con limitazioni o prescrizioni, non idoneo), non i dati clinici. La documentazione sanitaria è coperta dal segreto professionale e dalla disciplina sulla protezione dei dati; il medico competente ne è responsabile.