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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato III-A

Cartella sanitaria e di rischio

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato 3A

Ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve avere una cartella sanitaria e di rischio: il documento, personale e riservato, in cui il medico competente registra la storia sanitaria del lavoratore in relazione ai rischi della sua mansione. L’Allegato 3A stabilisce i requisiti minimi di questa cartella, cioè le informazioni che non possono mancare e il modello di riferimento per compilarla in modo uniforme.

Non è un adempimento formale: la cartella è lo strumento che permette di collegare nel tempo esposizioni, accertamenti e giudizi di idoneità, anche a distanza di anni e presso datori di lavoro diversi.

Gli articoli che la richiamano

  • Art. 25: tra gli obblighi del medico competente c’è istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella per ogni lavoratore in sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; alla cessazione del rapporto ne consegna copia al lavoratore.
  • Art. 41: gli esiti delle visite mediche (preventiva, periodica, su richiesta, al cambio mansione, alla cessazione ove prevista) sono allegati alla cartella secondo i requisiti minimi dell’Allegato 3A, e il giudizio di idoneità vi viene riportato.
  • Art. 53: disciplina la tenuta della documentazione, compresa la possibilità del formato informatizzato.

I dati aggregati e anonimi che il medico trasmette annualmente ai servizi di prevenzione seguono invece il modello dell’Allegato 3B: due allegati gemelli ma con funzioni diverse, individuale il primo, statistico-epidemiologica il secondo.

Cosa contiene la cartella: le sezioni operative

SezioneContenuto in pratica
Dati anagrafici e aziendaIdentificazione del lavoratore, del datore di lavoro e dell’unità produttiva
Dati di rischioMansione, reparto, fattori di rischio a cui il lavoratore è esposto (rumore, chimico, MMC, VDT…), con i livelli di esposizione quando disponibili dal DVR
AnamnesiAnamnesi lavorativa (esposizioni pregresse, precedenti idoneità), familiare e personale
Visite ed accertamentiEsiti delle visite mediche e degli esami clinici, biologici e strumentali mirati al rischio
Giudizi di idoneitàIdoneità piena, parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, con date e scadenze
Altre registrazioniVaccinazioni legate al rischio, infortuni e malattie professionali rilevanti, provvedimenti conseguenti

Esempio concreto: in un’officina metalmeccanica la cartella dell’addetto alla saldatura riporterà l’esposizione a fumi di saldatura e rumore ricavata dal DVR, gli accertamenti mirati (spirometria, audiometria) e l’eventuale prescrizione di otoprotettori nel giudizio di idoneità. Se il lavoratore passa al magazzino, la cartella va aggiornata con la nuova mansione e i nuovi rischi (ad esempio movimentazione carichi e carrello elevatore).

Custodia, riservatezza e conservazione

  1. Chi compila e custodisce: il medico competente, sotto la propria responsabilità e con segreto professionale. Il luogo di custodia va concordato con il datore di lavoro al momento della nomina.
  2. Cosa vede il datore di lavoro: solo il giudizio di idoneità, mai i contenuti sanitari. Le cartelle non possono stare in un armadio accessibile all’ufficio del personale.
  3. Cessazione del rapporto: il lavoratore riceve copia della cartella con le informazioni per conservarla; l’originale resta al datore di lavoro per almeno dieci anni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
  4. Rischi particolari: per agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici valgono regole di registrazione e conservazione specifiche e più lunghe, previste dai titoli dedicati del decreto e dalle relative disposizioni attuative: per i termini puntuali conviene verificare il testo ufficiale.

Errori comuni

  1. Confondere cartella e giudizio di idoneità: il giudizio è l’unico documento destinato al datore di lavoro; la cartella è un fascicolo sanitario completo e riservato. Consegnare copia delle cartelle all’azienda “per archivio” è una violazione della riservatezza.
  2. Cartelle mai aggiornate al cambio mansione: se il DVR cambia o il lavoratore cambia reparto, i dati di rischio in cartella devono seguire; altrimenti la sorveglianza sanitaria risulta tarata su rischi che non esistono più.
  3. Cambio del medico competente senza passaggio di consegne: alla sostituzione del medico le cartelle devono transitare al successore in modo tracciato; è uno dei punti da scrivere nero su bianco nella lettera di nomina.
  4. Mancata consegna alla cessazione: la copia al lavoratore non è una cortesia ma un obbligo dell’art. 25; conviene farsi firmare una ricevuta.
  5. Digitale improvvisato: scansioni sparse su PC aziendali condivisi non sono una cartella informatizzata; servono accessi riservati al medico e integrità delle registrazioni, come richiede l’art. 53.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può leggere la cartella sanitaria e di rischio?

No: la cartella contiene dati sanitari coperti dal segreto professionale ed è custodita sotto la responsabilità del medico competente. Al datore di lavoro arriva solo il giudizio di idoneità alla mansione, per iscritto. Il datore concorda però con il medico il luogo di custodia al momento della nomina e deve assicurarne le condizioni.

Cosa succede alla cartella quando il lavoratore cessa il rapporto?

Il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella con le informazioni sulla sua conservazione, come previsto dall'art. 25. L'originale resta conservato dal datore di lavoro per almeno dieci anni, nel rispetto della normativa privacy; per alcuni rischi particolari (ad esempio agenti cancerogeni o biologici) valgono regole e durate diverse, previste dai titoli specifici del decreto.

La cartella sanitaria può essere tenuta in formato digitale?

Sì: l'art. 53 ammette la tenuta della documentazione su supporto informatico, purché siano garantite integrità, accesso riservato al medico competente e tracciabilità delle registrazioni. Molti medici competenti usano gestionali dedicati; resta essenziale definire per iscritto le modalità di custodia e di consegna in caso di cambio del medico.

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