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Guida · Documenti · 10 min di lettura

Il registro della formazione: come tenerlo aggiornato

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il registro della formazione è il documento che tiene insieme, per ogni lavoratore, tutto il percorso formativo in materia di sicurezza: corsi svolti, durate, scadenze, addestramenti pratici. Il Testo Unico non prescrive un modello con quel nome, ma impone al datore di lavoro di assicurare e di poter dimostrare formazione, informazione e addestramento (art. 37 e art. 36). Il registro è lo strumento con cui quell’obbligo diventa verificabile e non un ricordo. Vediamo come costruirlo e, soprattutto, come tenerlo vivo.

Passo 1 — Decidi cosa deve tracciare

Un registro utile non è un elenco di corsi: è una mappa delle posizioni. Per ogni lavoratore deve permettere di rispondere a tre domande — quale formazione è dovuta per la sua mansione, quale ha già svolto, quando scade. Metti in conto almeno:

  • formazione generale e formazione specifica dei lavoratori;
  • formazione e aggiornamento di preposti e dirigenti, dove presenti;
  • abilitazioni all’uso di attrezzature che le richiedono (carrelli, PLE, gru…);
  • corsi di addetto antincendio e primo soccorso;
  • addestramento pratico, che va tracciato a parte.

La distinzione tra formazione, informazione e addestramento non è formale: l’addestramento va effettuato sul campo e comprovato, e il suo tracciamento è oggetto di attenzione specifica dopo le modifiche introdotte all’art. 37.

Passo 2 — Fissa la struttura del registro

Tieni due livelli. Un quadro d’insieme con una riga per lavoratore e una colonna per tipo di corso, che dice a colpo d’occhio chi è in regola e chi no. E una scheda individuale che, per ogni evento formativo, riporta: titolo del corso, data, durata in ore, contenuti, modalità (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning dove ammesso), soggetto formatore e docente, esito della verifica di apprendimento, data di scadenza dell’aggiornamento. Ogni riga deve rinviare all’attestato corrispondente, che è la prova del singolo corso.

Passo 3 — Popola le posizioni di partenza

Prima di gestire il futuro, sistema il presente. Per ogni lavoratore attivo raccogli gli attestati esistenti e verifica che coprano la mansione reale, non quella sulla carta. Se un corso è stato svolto presso un precedente datore di lavoro o è comune ad altre normative, valuta il riconoscimento dei crediti formativi prima di far ripetere l’aula. Segnala subito le posizioni scoperte: un neoassunto senza formazione è un rischio immediato, perché la formazione va garantita in occasione dell’assunzione.

Passo 4 — Calcola e annota le scadenze

È qui che quasi tutti i registri muoiono. Ogni corso soggetto ad aggiornamento periodico genera una scadenza che va calcolata a partire dalla data di svolgimento e riportata nella scheda. Non tenere la scadenza solo nella testa di una persona: falla comparire nel quadro delle scadenze della sicurezza con un anticipo sufficiente a organizzare l’aula. Le periodicità di aggiornamento e i monte-ore sono definiti dalla normativa e dagli accordi attuativi: verificale sul dettaglio degli aggiornamenti formativi e non fissarle a memoria.

Passo 5 — Aggiorna a ogni evento, non a fine anno

Il registro si aggiorna quando succede qualcosa, non a consuntivo. I momenti che impongono una scrittura sono precisi:

  • nuova assunzione, cambio mansione o trasferimento: cambia la formazione dovuta e vanno programmati i corsi mancanti;
  • introduzione di nuove attrezzature, sostanze o tecnologie: fa scattare formazione e addestramento aggiuntivi;
  • corso o aggiornamento appena concluso: si registra l’evento e si ricalcola la scadenza successiva;
  • cessazione del rapporto: la posizione si chiude, ma la documentazione va conservata.

Allinea sempre la formazione registrata a quella prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni: è il riferimento che stabilisce contenuti, durate e modalità.

Passo 6 — Conserva le prove e proteggi il dato

Il registro senza gli allegati vale poco. Conserva attestati, fogli firma, verbali di addestramento e materiali della verifica di apprendimento, in modo che a ogni riga corrisponda un documento recuperabile. Sui tempi di conservazione fai riferimento alla guida dedicata alla conservazione dei documenti della sicurezza: meglio eccedere che distruggere troppo presto. Se il registro è su supporto informatico, cura backup e integrità del dato, e ricorda che contiene dati personali dei lavoratori, da trattare secondo la normativa privacy.

Cosa guarda l’ispettore

In un controllo, il registro serve a rispondere in fretta a una domanda semplice: questo lavoratore, per questa mansione, ha la formazione che gli spetta ed è aggiornata? Un registro tenuto bene incrocia mansione e corsi, mostra le date, rinvia agli attestati e non lascia caselle vuote inspiegate. La responsabilità dell’obbligo formativo resta del datore di lavoro (art. 18); il registro è ciò che gli permette di dimostrarne l’adempimento invece di limitarsi ad affermarlo.

Checklist di tenuta del registro

  • Una scheda per ogni lavoratore, allineata alla mansione reale
  • Formazione generale, specifica, di preposti e dirigenti tracciata separatamente
  • Abilitazioni all’uso delle attrezzature registrate con la loro scadenza
  • Addestramento pratico comprovato e conservato a parte
  • Scadenze di aggiornamento calcolate e riportate nello scadenzario
  • Ogni riga collegata all’attestato e al foglio firma corrispondente
  • Aggiornamento a ogni assunzione, cambio mansione o corso concluso
  • Documentazione conservata anche dopo la cessazione del rapporto

Domande frequenti

  • Il registro della formazione è obbligatorio per legge?

    Il Testo Unico non impone un modello di registro con quel nome, ma obbliga il datore di lavoro a garantire e a poter dimostrare la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori (artt. 36 e 37). Senza un registro ordinato, in caso di controllo o di infortunio quella prova diventa difficile da ricostruire: il registro è lo strumento pratico con cui si assolve e si documenta l'obbligo.

  • Basta il registro o servono anche gli attestati?

    Servono entrambi. Il registro è l'indice che tiene insieme le posizioni; l'attestato del singolo corso, con data, durata, contenuti, docente ed esito della verifica, è la prova documentale del singolo evento formativo. Il registro rinvia agli attestati e permette di ritrovarli; gli attestati provano che il corso c'è stato davvero.

  • Chi tiene aggiornato il registro?

    La responsabilità dell'obbligo formativo è del datore di lavoro (art. 18). La tenuta operativa del registro viene di norma affidata al RSPP, all'ufficio del personale o a chi gestisce gli adempimenti, ma la responsabilità di fondo resta in capo al datore di lavoro e, per le rispettive competenze, ai dirigenti.