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Guida · Formazione · 11 min di lettura

Formatore per la sicurezza: requisiti del docente

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Un corso di sicurezza vale quanto vale chi lo tiene. Un ispettore, davanti a un attestato, controlla anche chi ha firmato la docenza: se il formatore non è qualificato, la formazione è come non fatta, con le conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro. I requisiti del docente non sono dettati direttamente dal Testo Unico, ma da un decreto attuativo che il D.Lgs. 81/2008 all’art. 6 ha demandato alla Commissione consultiva. Vediamo come si legge e come si verifica in pratica.

Passo 1 — Individua la norma di riferimento

La qualificazione del formatore è disciplinata dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, adottato in attuazione dell’art. 6, co. 8, lett. m-bis) del D.Lgs. 81/2008. Il decreto vale per la formazione erogata ai sensi degli artt. 36 e 37 del Testo Unico: lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. Attenzione: non copre tutti i corsi. Restano fuori i percorsi con docente disciplinato da norme proprie, di cui parliamo al Passo 5.

Passo 2 — Verifica il prerequisito

Il decreto pone un prerequisito valido per tutti i criteri: di regola il diploma di scuola secondaria di secondo grado. La sola eccezione riguarda l’ipotesi in cui il docente vanti una comprovata esperienza pratica specifica, nei casi e alle condizioni indicati dal decreto stesso. Il prerequisito va documentato: senza il titolo (o l’esperienza sostitutiva ammessa) nessun criterio può essere invocato.

Passo 3 — Riconosci uno dei criteri di qualificazione

Oltre al prerequisito, il formatore deve rientrare in almeno uno dei criteri alternativi previsti dal DM 6 marzo 2013. I criteri combinano, in dosaggi diversi, tre elementi: il percorso di studi, l’esperienza lavorativa nel settore o nella materia e l’esperienza come docente in ambito sicurezza. La logica è semplice: più è solido il titolo, minore è l’esperienza richiesta, e viceversa. Chi ha una laurea coerente con la materia parte avvantaggiato; chi ha invece maturato molte ore di docenza pregressa può qualificarsi su quella base.

In concreto, per ogni docente verifica e conserva:

  • il titolo di studio e le eventuali specializzazioni;
  • gli anni di esperienza nel settore o nella materia oggetto del corso;
  • le ore di docenza già svolte in sicurezza, con committente, date e argomenti;
  • i corsi di formazione-formatori o in didattica eventualmente frequentati.

Evita di ragionare “a occhio”: il criterio scelto va indicato per iscritto e provato con documenti, perché in caso di controllo è il datore di lavoro a dover dimostrare la qualificazione di chi ha formato il proprio personale.

Passo 4 — Rispetta la competenza per area tematica

Il decreto non chiede una qualifica generica, ma coerente con la materia insegnata. Le aree tematiche sono tre:

  1. area normativa, giuridica e organizzativa (il quadro di legge, ruoli e responsabilità, organizzazione della prevenzione);
  2. area dei rischi tecnici e igienico-sanitari (i rischi specifici: chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione, attrezzature, elettrico, ecc.);
  3. area delle relazioni e della comunicazione (comportamenti, ergonomia, stress lavoro-correlato, dinamiche formative).

Un ottimo giurista non è automaticamente qualificato a spiegare il rischio elettrico, e viceversa. Per i moduli tecnici serve una competenza specifica sul rischio trattato: chi forma sull’uso in sicurezza delle attrezzature (art. 71 e relativi allegati del D.Lgs. 81/2008), sulla segnaletica di sicurezza (Titolo I e allegati dedicati) o sui lavori elettrici (regola dell’arte e norme CEI di riferimento) deve dominare quella materia, non solo la normativa generale. Nei corsi con più moduli è normale, e spesso necessario, affiancare formatori diversi per aree diverse.

Passo 5 — Attenzione ai corsi con docente disciplinato a parte

Il DM 6 marzo 2013 non si applica ai percorsi che hanno regole proprie sul docente. Tienili distinti:

  • RSPP e ASPP: la formazione dei formatori-docenti dei corsi RSPP/ASPP segue i requisiti collegati all’art. 32 e agli accordi specifici, non i criteri generali. Vedi Diventare RSPP: moduli A, B e C.
  • Antincendio e primo soccorso: i docenti seguono i requisiti fissati dalle rispettive discipline di settore.
  • Attrezzature che richiedono abilitazione (carrelli, PLE, gru, macchine agricole): il docente del modulo pratico è individuato secondo l’Accordo Stato-Regioni sulle abilitazioni, con requisiti dedicati.

Prima di ingaggiare un docente, chiediti sempre quale corso stai erogando: il requisito cambia a seconda del percorso.

Passo 6 — Documenta e aggiorna

La qualificazione va fascicolata: per ciascun formatore conserva curriculum, titoli, prove dell’esperienza e del criterio applicato, così da poterli esibire in sede di verifica. È buona prassi che il docente mantenga un aggiornamento continuo su normativa e tecnica, coerente con lo spirito della formazione periodica richiesta dal Testo Unico. Con l’evoluzione del quadro regolatorio conviene rileggere periodicamente i requisiti alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, che incide sull’organizzazione dei corsi.

Checklist di verifica del formatore

  • Corso da erogare identificato (lavoratori/preposti/dirigenti/datore, o percorso con regole proprie)
  • Prerequisito posseduto e documentato (titolo di studio o esperienza ammessa)
  • Criterio del DM 6 marzo 2013 individuato e provato con documenti
  • Competenza coerente con l’area tematica del modulo affidato
  • Per i moduli tecnici, competenza specifica sul rischio trattato
  • Curriculum e prove archiviati e disponibili per l’eventuale controllo
  • Piano di aggiornamento del docente nel tempo

Domande frequenti

  • Chi stabilisce i requisiti del formatore per la sicurezza?

    Il decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, co. 8, lett. m-bis) del D.Lgs. 81/2008. Fissa il prerequisito e i criteri alternativi che il docente deve possedere per la formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

  • Il datore di lavoro può formare da sé i propri lavoratori?

    Solo se possiede i requisiti da formatore previsti dal DM 6 marzo 2013 per l'area tematica trattata. Il ruolo aziendale non basta: senza il prerequisito e uno dei criteri di qualificazione la docenza non è valida e la formazione risulta come non erogata.

  • L'RSPP è automaticamente qualificato come formatore?

    No. Essere RSPP non attribuisce di per sé la qualifica di formatore. L'RSPP deve comunque rientrare in uno dei criteri del DM 6 marzo 2013 per l'area in cui insegna, salvo i corsi che hanno una disciplina propria del docente.