Guida · Casi particolari · 10 min di lettura
Volontari e associazioni: quali tutele
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il volontariato vive di una regola semplice ma spesso fraintesa: chi presta la propria opera gratuitamente non è un lavoratore, e per lui il Testo Unico non si applica nella sua interezza. Ma “non tutto” non vuol dire “niente”: esistono tutele mirate, e cambiano radicalmente a seconda che l’associazione abbia o meno dei lavoratori. Vediamo come orientarsi senza applicare per eccesso obblighi che non esistono, né dimenticare quelli che esistono davvero.
Passo 1 — Stabilisci se sei davvero fuori dal Testo Unico
Il punto di partenza è il campo di applicazione dell’art. 3. Il volontario che opera in un’organizzazione di volontariato, in un’associazione di promozione sociale o nella protezione civile non rientra tra i lavoratori del Titolo I: non gli si applicano, in via ordinaria, sorveglianza sanitaria, formazione ex Accordi Stato-Regioni e l’intero apparato di obblighi pensati per il rapporto di lavoro.
Attenzione però a non confondere le figure. Il socio che presta attività retribuita, il dipendente dell’associazione, il tirocinante: questi non sono volontari e vanno trattati come lavoratori. La qualifica dipende dalla sostanza del rapporto, non dal nome scritto nello statuto.
Passo 2 — Applica le tutele minime del comma 12-bis
Per il volontario in senso proprio, l’art. 3 al comma 12-bis individua un pacchetto ridotto ma vincolante. L’organizzazione deve garantire:
- l’informazione sui rischi specifici connessi all’attività svolta;
- i dispositivi di protezione individuale necessari, quando l’attività lo richiede;
- la formazione e le misure di cooperazione, quando il volontario svolge la propria attività negli stessi ambienti in cui operano lavoratori subordinati.
Un esempio concreto: l’associazione che organizza una sagra e affida ai volontari la cucina deve informarli sui rischi di ustione e taglio, fornire guanti e presidi adeguati, e coordinarsi con l’eventuale personale dipendente del catering presente. Non deve invece attivare la sorveglianza sanitaria del volontario o iscriverlo a un corso di 8 o 12 ore.
Passo 3 — Verifica se l’associazione è anche datore di lavoro
Qui la situazione cambia natura. Nel momento in cui l’associazione assume anche un solo lavoratore — un dipendente amministrativo, un educatore, un coordinatore retribuito — diventa datore di lavoro e per quella parte di attività si applica l’intero Testo Unico: nomina del RSPP, redazione del DVR, designazione degli addetti alle emergenze, formazione dei lavoratori.
Molte realtà del terzo settore sono in questa condizione mista: pochi dipendenti e molti volontari. In questi casi il DVR va comunque redatto per i lavoratori, e deve tenere conto della presenza dei volontari negli stessi ambienti, perché genera rischi da cooperazione e coordinamento del tutto analoghi a quelli di un appalto interno.
Passo 4 — Gestisci la convivenza tra volontari e lavoratori
Quando volontari e dipendenti condividono spazi e attività, la sicurezza non può essere a compartimenti stagni. Il datore di lavoro-associazione deve:
- estendere ai volontari l’informazione sui rischi degli ambienti che frequentano;
- coordinare le attività così che la presenza degli uni non aumenti i rischi degli altri;
- mettere a disposizione DPI e procedure coerenti con quanto previsto per i lavoratori.
Il modello logico è simile a quello che il lavoratore autonomo dell’art. 21 applica quando entra in un ambiente altrui: obblighi ridotti ma reali di autotutela e cooperazione. La differenza è che qui l’onere del coordinamento pesa in capo all’organizzazione ospitante.
Passo 5 — Non trascurare la copertura assicurativa
La tutela del volontario non passa dall’INAIL nel modo in cui passa per il lavoratore subordinato, ma dalla disciplina del terzo settore, che impone all’ente l’assicurazione obbligatoria dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività, oltre alla responsabilità civile verso terzi. È un obbligo distinto dalla sicurezza sul lavoro in senso stretto, ma va verificato insieme: un volontario informato e protetto ma non assicurato lascia scoperta l’associazione. Per gli importi, i massimali e le condizioni fai sempre riferimento alla polizza e alla normativa di settore aggiornata, senza affidarti a stime generiche.
Passo 6 — Metti nero su bianco cosa hai fatto
Anche dove gli obblighi sono semplificati, la prova conta. Conserva una traccia dell’informazione consegnata ai volontari, dei DPI forniti, delle indicazioni operative. In caso di controllo o di infortunio, poter dimostrare di aver informato e protetto il volontario fa la differenza tra un’organizzazione diligente e una esposta a contestazioni.
Checklist per l’associazione
- Ho distinto correttamente volontari, lavoratori subordinati ed equiparati
- Ho verificato se l’associazione ha almeno un lavoratore (e quindi è datore di lavoro)
- Se datore di lavoro, ho redatto il DVR e nominato le figure obbligatorie
- Ho fornito ai volontari l’informazione sui rischi specifici dell’attività
- Ho messo a disposizione i DPI necessari e ne ho tracciato la consegna
- Ho garantito coordinamento e formazione dove volontari e lavoratori condividono gli ambienti
- Ho verificato la copertura assicurativa obbligatoria dei volontari
- Ho conservato la documentazione a prova degli adempimenti svolti
Domande frequenti
Un'associazione con soli volontari deve fare il DVR?
Non per i volontari in quanto tali: verso di loro non si applica l'impianto ordinario del Titolo I. L'obbligo di DVR scatta però nel momento in cui l'associazione ha anche un solo lavoratore subordinato o equiparato (dipendente, socio lavoratore, tirocinante): in quel caso è datore di lavoro a tutti gli effetti e il DVR è obbligatorio.
Il volontario va formato come un dipendente?
No. L'art. 3, co. 12-bis prevede per il volontario misure semplificate: informazione sui rischi specifici dell'attività, DPI dove necessari e formazione connessa quando il volontario opera negli stessi ambienti di lavoratori subordinati. Non si applicano automaticamente le durate degli Accordi Stato-Regioni pensati per i lavoratori.
Chi risponde se un volontario si infortuna?
Dipende dall'assetto. Se l'associazione è anche datore di lavoro e il volontario opera nei suoi ambienti, valgono le misure di cooperazione previste dalla legge. La copertura assicurativa del volontario segue però la disciplina del terzo settore (assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie), distinta dalla tutela INAIL del lavoratore subordinato.
Approfondisci
- ArticoloArt. 3 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 21 — Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
- GuidaLavoratori autonomi: gli obblighi dell’art. 21
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