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Guida · Attrezzature e impianti · 10 min di lettura

Verifiche dell’impianto di terra: il DPR 462/2001

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L’impianto di messa a terra è la rete di sicurezza silenziosa di ogni luogo di lavoro: quando un guasto porta tensione su una carcassa metallica, è la terra che consente alle protezioni di intervenire prima che qualcuno prenda la scossa. Il DPR 462/2001 stabilisce chi controlla che quella rete funzioni davvero, e ogni quanto. Vediamo come tenere in regola gli adempimenti senza sorprese durante un’ispezione.

Passo 1 — Capisci cosa rientra nel DPR 462/2001

Il decreto disciplina tre famiglie di impianti: gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (i cosiddetti parafulmini e le strutture autoprotette) e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (zone ATEX). Non tutti e tre sono presenti ovunque: un ufficio ha l’impianto di terra ma quasi mai un sistema anti-fulmine dedicato; un deposito di solventi rientra invece anche nel terzo gruppo.

Il primo lavoro è quindi censire cosa hai: verifica il progetto elettrico, la relazione di calcolo delle scariche atmosferiche (che dice se l’edificio è autoprotetto o richiede un LPS) e l’eventuale classificazione delle zone ATEX. Questo determina quali verifiche ti riguardano.

Passo 2 — La messa in esercizio e la denuncia iniziale

Quando l’impianto è nuovo o rifatto, la sua entrata in servizio è accompagnata dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del DM 37/2008. Questo documento vale come omologazione dell’impianto: attesta che è stato realizzato a regola d’arte.

Entro i termini previsti dal decreto (di norma trenta giorni dalla messa in esercizio), il datore di lavoro trasmette la dichiarazione di conformità all’INAIL (che ha assorbito le competenze dell’ex ISPESL) e all’ASL/ARPA territorialmente competente. È l’atto che “apre la posizione” dell’impianto e da cui partono le cadenze delle verifiche successive. Conserva la ricevuta di invio: in fase di controllo è la prova che l’adempimento iniziale è stato assolto.

Passo 3 — Programma le verifiche periodiche con la cadenza giusta

Qui si concentra la maggior parte degli errori. Il DPR 462/2001 fissa due periodicità:

  • ogni due anni per gli impianti installati in cantieri, in locali a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
  • ogni cinque anni in tutti gli altri casi (uffici, negozi, gran parte delle attività produttive ordinarie).

Un errore tipico è calcolare la scadenza dalla data in cui hai spedito la richiesta di verifica: fa fede la data del controllo. Se il tuo capannone è quinquennale e l’ultimo verbale è di giugno 2021, la nuova verifica deve essere eseguita entro giugno 2026, non semplicemente richiesta. Inserisci queste date nello scadenzario della sicurezza con un anticipo di qualche mese, perché gli organismi possono avere liste d’attesa.

Passo 4 — Scegli chi effettua la verifica

Le verifiche periodiche possono essere svolte dall’ASL/ARPA oppure da un organismo abilitato e autorizzato dal Ministero competente (oggi MIMIT). La scelta è del datore di lavoro, che si rivolge direttamente all’ente o all’organismo. Attenzione a non confondere due attività distinte:

  • la manutenzione dell’impianto, che spetta a un manutentore o a un elettricista qualificato (utile associarla alla manutenzione programmata);
  • la verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001, che è un controllo terzo e non può essere sostituito dall’autocontrollo aziendale.

Un’officina che fa misurare la resistenza di terra dal proprio elettricista di fiducia ha fatto una buona manutenzione, ma non ha assolto l’obbligo di verifica periodica se quell’elettricista non è un organismo abilitato.

Passo 5 — Gestisci il verbale e gli esiti

Al termine della verifica ricevi un verbale che riporta le misure eseguite e l’esito. Va conservato in azienda insieme alla documentazione dell’impianto ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Se l’esito è negativo, l’impianto presenta non conformità da sanare: il datore di lavoro deve provvedere alla loro eliminazione e, dove necessario, far ripetere la verifica. Sono previste inoltre verifiche straordinarie in occasione di esito negativo di una verifica precedente, di modifiche sostanziali dell’impianto o su richiesta. Chi lavora sull’impianto, in ogni caso, deve possedere le qualifiche adeguate: sui lavori elettrici resta fermo quanto vale per le figure PES, PAV e PEC.

Passo 6 — Tieni collegato l’adempimento al Testo Unico

Il DPR 462/2001 non vive isolato. L’obbligo di mantenere gli impianti elettrici in condizioni di sicurezza e di sottoporli a verifica discende dagli obblighi del datore di lavoro sui rischi elettrici e sull’uso delle attrezzature: il richiamo alle verifiche degli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche è contenuto nell’art. 86 del D.Lgs. 81/2008. Documentare correttamente queste verifiche è parte della gestione complessiva del rischio elettrico e delle più ampie verifiche periodiche delle attrezzature.

Checklist degli adempimenti DPR 462/2001

  • Censiti gli impianti soggetti: terra, scariche atmosferiche, eventuali zone ATEX
  • Dichiarazione di conformità dell’installatore (DM 37/2008) acquisita e archiviata
  • Denuncia iniziale trasmessa a INAIL e ASL/ARPA, con ricevuta conservata
  • Cadenza corretta individuata: biennale (cantieri, locali medici, alto rischio incendio) o quinquennale
  • Scadenze inserite nello scadenzario con congruo anticipo sulla data del controllo
  • Verifica affidata ad ASL/ARPA o a organismo abilitato dal Ministero
  • Verbale ricevuto, conservato in azienda e disponibile per la vigilanza
  • Non conformità eventuali sanate e verifica straordinaria eseguita dove richiesta

Domande frequenti

Ogni quanto va verificato l’impianto di terra?

Il DPR 462/2001 prevede due cadenze: ogni due anni per cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio; ogni cinque anni in tutti gli altri casi. La verifica va richiesta prima della scadenza, perché fa fede la data del controllo, non quella in cui hai spedito la richiesta.

La verifica dell’installatore basta o serve un ente esterno?

Sono due cose diverse. La dichiarazione di conformità dell’installatore (DM 37/2008) accompagna la messa in esercizio e vale come omologazione iniziale. Le verifiche periodiche successive spettano invece all’ASL/ARPA o a un organismo abilitato dal Ministero: l’autocontrollo o la manutenzione interna non le sostituiscono.

Cosa succede se non faccio la verifica periodica?

L’omessa verifica è una violazione a carico del datore di lavoro, sanzionata nell’ambito degli obblighi sugli impianti e le attrezzature elettriche del Testo Unico. Oltre alla sanzione, in caso di infortunio elettrico l’assenza delle verifiche pesa sulla ricostruzione delle responsabilità. Le cadenze e le sanzioni puntuali vanno riscontrate sul testo del DPR 462/2001 e del D.Lgs. 81/2008.

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