Salta al contenuto
TUS

Glossario

Rischio elettrico

Rischio elettrico nel D.Lgs. 81/08: i pericoli dell'art. 80, la mappa degli artt. 80-87, le distanze dell'Allegato IX e la differenza dal lavoro elettrico.

Il rischio elettrico è il rischio di danno alle persone legato all’impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici: elettrocuzione per contatto diretto o indiretto, ustioni da arco, incendi ed esplosioni innescati dall’elettricità, fulminazione e sovratensioni. Lo disciplina il Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/2008, dall’art. 80 all’art. 87.

I pericoli che la norma elenca

L’art. 80, comma 1, non si limita a un obbligo generico: elenca i rischi da cui il datore di lavoro deve salvaguardare i lavoratori. È un elenco utile anche come traccia per la valutazione.

  1. Contatti elettrici diretti, cioè con parti normalmente in tensione, come un conduttore scoperto.
  2. Contatti elettrici indiretti, con masse andate in tensione per un guasto d’isolamento, come la carcassa di una macchina.
  3. Incendi e ustioni da sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni.
  4. Esplosioni innescate da scintille o archi in presenza di atmosfere pericolose.
  5. Fulminazione diretta e indiretta.
  6. Sovratensioni.
  7. Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Il comma 2 chiede di valutare questi rischi tenendo conto delle condizioni specifiche del lavoro, delle interferenze e di tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Ne derivano misure tecniche e organizzative, DPI e procedure di uso e manutenzione (commi 3 e 3-bis).

La mappa degli articoli 80-87

ArticoloOggettoPunto chiave
80Obblighi del datore di lavoroValutazione e misure contro i rischi elencati
81Requisiti di sicurezzaMateriali e impianti realizzati secondo le norme di buona tecnica
82Lavori sotto tensioneVietati, salvo tensioni di sicurezza o condizioni tassative
83Lavori in prossimità di parti attiveDistanze minime dell’Allegato IX per i lavori non elettrici
84Protezione dai fulminiEdifici, impianti e strutture protetti dagli effetti dei fulmini
85Protezione di edifici, impianti e attrezzatureDifesa dall’innesco elettrico di atmosfere esplosive
86Verifiche e controlliControlli periodici, ferme restando le verifiche del DPR 462/2001
87SanzioniArresto o ammenda per le violazioni principali, negli importi rivalutati

Per i lavori sotto tensione su sistemi di II e III categoria, l’art. 82 richiede inoltre aziende autorizzate dal Ministero del lavoro e lavoratori abilitati. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Rischio elettrico e lavoro elettrico non sono la stessa cosa

Il rischio elettrico riguarda chiunque usi un’attrezzatura alimentata: l’impiegata con il PC, l’operaio alla pressa, il cuoco con l’affettatrice. Il lavoro elettrico è invece l’intervento su impianti o in loro prossimità, con rischio specifico per chi lo esegue, e richiede personale con le qualifiche PES, PAV o PEI previste dalla norma CEI 11-27.

C’è poi una terza situazione, spesso trascurata: i lavori non elettrici vicino a linee con parti attive non protette, come l’autogru in cantiere o la potatura sotto una linea aerea. Qui l’art. 83 rinvia alla Tabella 1 dell’Allegato IX.

Tensione nominale della lineaDistanza minima
Fino a 1 kV3 m
Oltre 1 kV e fino a 30 kV3,5 m
Oltre 30 kV e fino a 132 kV5 m
Oltre 132 kV7 m

Sotto queste distanze si può operare solo con disposizioni organizzative e procedurali idonee, che l’art. 83 considera rispettate se conformi alle pertinenti norme tecniche.

Esempio: un’impresa di manutenzione del verde deve potare alberi lungo una strada attraversata da una linea a media tensione da 15 kV. Se il cestello della piattaforma può avvicinarsi a meno di 3,5 metri dai conduttori, il lavoro va pianificato con il gestore della rete, ad esempio chiedendo la messa fuori servizio della linea. Per chi esegue interventi sugli impianti vedi la guida alle qualifiche PES e PAV, mentre i controlli dell’impianto di terra sono trattati nella guida alle verifiche secondo il DPR 462/2001.

Domande frequenti

  • Un ufficio deve valutare il rischio elettrico nel DVR?

    Sì. L'art. 80 riguarda tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori, quindi anche quadri, prese, ciabatte e apparecchi di un ufficio. La valutazione sarà di norma breve: conformità dell'impianto, dichiarazione dell'installatore, verifiche periodiche dell'impianto di terra, stato di cavi e prolunghe, divieto di interventi improvvisati da parte del personale.

  • Cambiare una lampadina o riarmare un interruttore è un lavoro elettrico?

    Riarmare un differenziale o un interruttore magnetotermico dal fronte quadro è una manovra d'esercizio, non un lavoro elettrico, se il quadro è integro e chiuso. Sostituire una lampada può rientrare tra le operazioni semplici, a condizione che l'apparecchio sia disalimentato. Aprire il quadro, smontare frutti o intervenire su parti attive è invece lavoro elettrico e richiede personale qualificato secondo la norma CEI 11-27.

  • Chi deve fare le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra?

    Il datore di lavoro deve far verificare periodicamente l'impianto di terra e quello di protezione dalle scariche atmosferiche secondo il DPR 462/2001, richiamato dall'art. 86 del D.Lgs. 81/2008. La verifica è affidata, su richiesta del datore di lavoro, all'ASL o all'ARPA competente oppure a un organismo abilitato. L'esito va verbalizzato e tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.