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TUS

Scheda rischio

Rischio meccanico e organi in movimento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Il rischio meccanico nasce dal contatto tra il corpo del lavoratore e le parti in movimento di una macchina o attrezzatura: ingranaggi, cinghie, alberi, lame, rulli, presse, mandrini. Gli infortuni tipici sono cesoiamento, trascinamento, schiacciamento, impigliamento e taglio, spesso su mani e arti superiori, e le conseguenze vanno dalla ferita all’amputazione. È uno dei rischi più diffusi in officina, in produzione e nella manutenzione, e uno di quelli in cui l’infortunio è quasi sempre improvviso e definitivo.

Cosa dice la norma

Le attrezzature di lavoro sono disciplinate dal Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008 (artt. 69-73). I riferimenti da conoscere:

RiferimentoContenuto
Art. 70Requisiti di sicurezza: le macchine immesse dopo il recepimento della Direttiva Macchine devono essere marcate CE; le altre devono rispettare l’Allegato V
Art. 71Obblighi del datore di lavoro: attrezzature idonee, mantenute in efficienza, sottoposte a manutenzione e alle verifiche periodiche dell’Allegato VII
Art. 73Informazione, formazione e addestramento all’uso, con abilitazione specifica per le attrezzature indicate dall’Accordo Stato-Regioni

Il piano di sicurezza della macchina è integrato dalla disciplina di prodotto (D.Lgs. 17/2019 e Direttiva 2006/42/CE), destinata a essere sostituita dal nuovo Regolamento Macchine. La marcatura CE e il libretto di uso e manutenzione sono il primo documento da controllare all’acquisto: un contatto pericoloso che non doveva essere accessibile è, prima ancora che un errore del lavoratore, un difetto di progetto o di scelta.

Come si valuta

La valutazione del rischio meccanico si fa macchina per macchina e fase per fase, non in astratto:

  1. Censimento delle attrezzature: elenco di macchine e utensili, con anno, conformità (marcatura CE o Allegato V), stato dei ripari e presenza del libretto.
  2. Analisi delle zone pericolose: per ogni organo in movimento si individua il punto di contatto possibile durante uso normale, pulizia, attrezzaggio, manutenzione e sblocco di un inceppamento — le fasi in cui i ripari vengono più spesso rimossi.
  3. Verifica delle protezioni: ripari fissi, mobili interbloccati, dispositivi di comando a due mani, barriere immateriali, arresti di emergenza. Si controlla che siano presenti, efficienti e non facilmente eludibili.
  4. Manutenzione e verifiche: si accerta che le attrezzature soggette a controllo periodico (Allegato VII) siano in regola e che esista un registro dei controlli delle manutenzioni.

L’esito confluisce nel DVR con le misure e le procedure operative per le fasi critiche. Per le sanzioni e i valori puntuali, il riferimento resta il testo ufficiale del decreto.

Le misure, in ordine di priorità

Vale la gerarchia dell’art. 15: prima si elimina, poi si protegge, infine si organizza.

  1. Alla progettazione e all’acquisto: scegliere macchine intrinsecamente sicure, con ripari adeguati già di serie; verificare marcatura CE, dichiarazione di conformità e istruzioni prima della messa in servizio.
  2. Protezioni tecniche: ripari fissi dove l’accesso non serve, ripari mobili interbloccati dove serve accedere spesso (l’apertura deve fermare l’organo), dispositivi di arresto di emergenza raggiungibili. Un riparo che rallenta la produzione ma che il lavoratore non può bypassare vale più di dieci cartelli.
  3. Organizzative e procedurali: procedure di lock-out/tag-out per manutenzione e pulizia, così che nessuno riavvii la macchina mentre un collega ha le mani all’interno; divieto di rimuovere le protezioni; consegne di turno chiare.
  4. Informazione, formazione e addestramento: ai sensi dell’art. 73, l’uso di ogni attrezzatura va insegnato in modo specifico, con addestramento pratico documentato per le macchine che lo richiedono. Il preposto vigila sull’uso corretto e sul mantenimento dei ripari.

Un esempio ricorrente: nella piegatrice di una carpenteria metallica l’infortunio non avviene durante la produzione a regime, ma quando l’operatore sblocca un lamierino inceppato senza aver arrestato la macchina. La misura decisiva non è un DPI, ma una procedura di arresto e riavvio che renda impossibile quel gesto.

Errori comuni

  1. Ripari rimossi “perché rallentano”: la protezione tolta e appoggiata a lato macchina è la causa classica dell’amputazione, e la prima cosa che un ispettore fotografa.
  2. Confidare nei DPI contro gli organi in movimento: i guanti, contro un rullo o un mandrino, sono un fattore di rischio (trascinamento), non una protezione. Il rischio meccanico si ferma alla fonte, non sulla mano.
  3. Dimenticare le fasi di manutenzione e pulizia: si valuta l’uso a regime e si ignora l’attrezzaggio, che è il momento in cui le mani entrano nelle zone pericolose.
  4. Nessun addestramento sulle macchine “semplici”: trapano a colonna, mola, sega circolare provocano infortuni gravi proprio perché considerati banali e usati senza formazione specifica.

Domande frequenti

Chi risponde se un lavoratore rimuove un riparo per lavorare più in fretta?

Il datore di lavoro non è automaticamente scagionato. Deve dimostrare di aver fornito attrezzature conformi, formato e addestrato il lavoratore, vigilato tramite il preposto e reso non facilmente eludibili i ripari. Un dispositivo di interblocco manomettibile con un cacciavite raramente regge alla contestazione: la prevenzione va progettata perché resista anche all'errore prevedibile.

Una macchina vecchia senza marcatura CE si può usare?

Sì, se è antecedente al recepimento della Direttiva Macchine e rispetta i requisiti dell'Allegato V. Le attrezzature messe a disposizione prima di quella data non hanno l'obbligo di marcatura CE, ma devono comunque garantire i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma, e vanno adeguate se non li soddisfano.

Serve un patentino per usare tutte le macchine?

No. L'abilitazione formale è richiesta solo per le attrezzature elencate nell'Accordo Stato-Regioni (carrelli, PLE, gru, ecc.). Per tutte le altre resta comunque l'obbligo di informazione, formazione e, dove l'uso lo richiede, addestramento specifico ai sensi dell'art. 73.

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