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Glossario

Giudizio di idoneità

Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva che il medico competente esprime, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, sull'idoneità del lavoratore alla mansione specifica al termine della visita medica di sorveglianza sanitaria.

Il giudizio di idoneità è la pronuncia con cui il medico competente, al termine di una visita di sorveglianza sanitaria, stabilisce se il lavoratore può svolgere la mansione specifica a cui è adibito.

Le possibili conclusioni previste dall’art. 41, co. 6, sono cinque: idoneità piena; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Nel caso di inidoneità temporanea il medico indica anche la durata del provvedimento.

Il giudizio va comunicato per iscritto sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Se la conclusione comporta limitazioni o inidoneità, scattano gli obblighi dell’art. 42: il datore deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori compatibili, conservando la retribuzione corrispondente alla mansione di provenienza nei limiti di legge.

Contro il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente (di norma l’ASL/SPISAL) entro trenta giorni dalla comunicazione: l’organo può confermare, modificare o revocare il giudizio. Ne può fare uso sia il lavoratore che non condivide una limitazione, sia il datore che ritiene ingiustificata la conclusione.

Esempio concreto: a un magazziniere con lombalgia cronica il medico può rilasciare un giudizio di idoneità con la prescrizione di non movimentare manualmente carichi superiori a un certo peso; l’azienda deve adeguare l’organizzazione del lavoro di conseguenza. Per gli effetti pratici e la procedura di impugnazione vedi la guida giudizio di idoneità: effetti e ricorso all’ASL.

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