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Glossario

Cartella sanitaria e di rischio

La cartella sanitaria e di rischio è il fascicolo riservato del medico competente per ogni lavoratore sorvegliato: contenuto, accesso, ciclo di vita.

La cartella sanitaria e di rischio è il documento personale che il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, come prevede l’art. 25, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. Riunisce i rischi della mansione, l’anamnesi, gli esiti di visite e accertamenti e i giudizi di idoneità; i requisiti minimi sono fissati dall’Allegato 3A.

Il nome dice già la sua particolarità: non è solo una cartella clinica, ma collega la salute del lavoratore ai rischi a cui è stato esposto.

Cosa la distingue da documenti simili

La cartella viene spesso confusa con altri documenti sanitari aziendali. Ciascuno ha un destinatario diverso.

DocumentoContenutoChi lo vedeRiferimento
Cartella sanitaria e di rischioDati clinici individuali e storia delle esposizioniMedico competente e lavoratoreArt. 25 e Allegato 3A
Giudizio di idoneitàEsito sintetico della visita, con prescrizioni o limitazioniLavoratore e datore di lavoroArt. 41, comma 6-bis
Dati aggregati sanitari e di rischioStatistiche anonime su tutti i lavoratori sorvegliatiServizio sanitario nazionale tramite INAILArt. 40 e Allegato 3B
Relazione sui risultati anonimi collettiviSintesi per la riunione periodicaDatore di lavoro, RSPP, RLSArt. 25, lett. i
Fascicolo sanitario elettronicoStoria sanitaria del cittadinoPaziente e sistema sanitarioDisciplina del SSN

L’errore più dannoso è trattare la cartella come documento del personale: inserirla nel fascicolo del dipendente o farla circolare in azienda viola il segreto professionale e la normativa sulla privacy.

Il ciclo di vita della cartella

  1. Apertura: alla prima visita, preventiva o preassuntiva, il medico apre la cartella con i dati della mansione e dei rischi ricavati dalla valutazione dei rischi.
  2. Aggiornamento: ogni visita periodica, su richiesta o per cambio mansione aggiunge esiti e giudizio (art. 41, comma 5). Se cambiano i rischi della mansione, la sezione rischi va riallineata al DVR.
  3. Cambio del medico competente: alla cessazione dell’incarico il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della riservatezza (art. 25, lett. d).
  4. Fine del rapporto di lavoro: il medico consegna al lavoratore copia della cartella e lo informa sulla necessità di conservarla (art. 25, lett. e).

Esempio: un addetto alla saldatura, esposto a rumore e fumi, si dimette dopo otto anni. Riceve copia della cartella con le audiometrie annuali. Due anni dopo, in una nuova azienda, il medico competente confronta l’audiometria preventiva con quelle precedenti e può distinguere un calo uditivo già presente da uno insorto nel nuovo lavoro.

Regole speciali per alcuni rischi

Per gli agenti fisici l’art. 186 rinvia a un decreto attuativo per contenuti, tenuta e tempi di conservazione della cartella. Per gli agenti cancerogeni e mutageni l’art. 243 collega la cartella al registro di esposizione: alla cessazione del rapporto il datore di lavoro la trasmette all’INAIL insieme alle annotazioni del registro, e la conservazione si estende fino a quarant’anni dalla fine dell’esposizione. Regole analoghe valgono per gli agenti biologici.

Le istruzioni operative per custodia, luogo di conservazione e passaggi di consegne sono nella guida alla cartella sanitaria e di rischio; il quadro delle visite è nella voce sorveglianza sanitaria. Il testo dell’art. 25 è su Normattiva.

Domande frequenti

  • Il datore di lavoro può chiedere di leggere la cartella sanitaria di un dipendente?

    No. I dati clinici sono coperti dal segreto professionale del medico competente e dalla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità, con le eventuali prescrizioni o limitazioni. Anche quando custodisce le cartelle dopo la cessazione dell'incarico del medico, deve conservarle in modo che nessuno in azienda vi acceda.

  • Il lavoratore che cambia lavoro deve consegnare la cartella al nuovo medico competente?

    Non è obbligato, ma è nel suo interesse. La copia ricevuta alla cessazione del rapporto documenta esposizioni, accertamenti e giudizi precedenti: il nuovo medico può tenerne conto nella visita preventiva, evitare esami ripetuti e confrontare nel tempo valori come l'audiometria. Per questo il medico deve informarlo sulla necessità di conservarla.

  • La cartella sanitaria e di rischio può essere solo digitale?

    Sì. L'art. 25 ammette la cartella informatizzata e l'art. 53 disciplina la tenuta della documentazione su supporto informatico. Il sistema deve però garantire che solo il medico competente acceda ai dati clinici, che le registrazioni non siano alterabili e che la cartella sia consegnabile o trasmissibile quando la legge lo prevede.