Glossario
Cartella sanitaria e di rischio
La cartella sanitaria e di rischio è il fascicolo riservato del medico competente per ogni lavoratore sorvegliato: contenuto, accesso, ciclo di vita.
La cartella sanitaria e di rischio è il documento personale che il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, come prevede l’art. 25, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. Riunisce i rischi della mansione, l’anamnesi, gli esiti di visite e accertamenti e i giudizi di idoneità; i requisiti minimi sono fissati dall’Allegato 3A.
Il nome dice già la sua particolarità: non è solo una cartella clinica, ma collega la salute del lavoratore ai rischi a cui è stato esposto.
Cosa la distingue da documenti simili
La cartella viene spesso confusa con altri documenti sanitari aziendali. Ciascuno ha un destinatario diverso.
| Documento | Contenuto | Chi lo vede | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Cartella sanitaria e di rischio | Dati clinici individuali e storia delle esposizioni | Medico competente e lavoratore | Art. 25 e Allegato 3A |
| Giudizio di idoneità | Esito sintetico della visita, con prescrizioni o limitazioni | Lavoratore e datore di lavoro | Art. 41, comma 6-bis |
| Dati aggregati sanitari e di rischio | Statistiche anonime su tutti i lavoratori sorvegliati | Servizio sanitario nazionale tramite INAIL | Art. 40 e Allegato 3B |
| Relazione sui risultati anonimi collettivi | Sintesi per la riunione periodica | Datore di lavoro, RSPP, RLS | Art. 25, lett. i |
| Fascicolo sanitario elettronico | Storia sanitaria del cittadino | Paziente e sistema sanitario | Disciplina del SSN |
L’errore più dannoso è trattare la cartella come documento del personale: inserirla nel fascicolo del dipendente o farla circolare in azienda viola il segreto professionale e la normativa sulla privacy.
Il ciclo di vita della cartella
- Apertura: alla prima visita, preventiva o preassuntiva, il medico apre la cartella con i dati della mansione e dei rischi ricavati dalla valutazione dei rischi.
- Aggiornamento: ogni visita periodica, su richiesta o per cambio mansione aggiunge esiti e giudizio (art. 41, comma 5). Se cambiano i rischi della mansione, la sezione rischi va riallineata al DVR.
- Cambio del medico competente: alla cessazione dell’incarico il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della riservatezza (art. 25, lett. d).
- Fine del rapporto di lavoro: il medico consegna al lavoratore copia della cartella e lo informa sulla necessità di conservarla (art. 25, lett. e).
Esempio: un addetto alla saldatura, esposto a rumore e fumi, si dimette dopo otto anni. Riceve copia della cartella con le audiometrie annuali. Due anni dopo, in una nuova azienda, il medico competente confronta l’audiometria preventiva con quelle precedenti e può distinguere un calo uditivo già presente da uno insorto nel nuovo lavoro.
Regole speciali per alcuni rischi
Per gli agenti fisici l’art. 186 rinvia a un decreto attuativo per contenuti, tenuta e tempi di conservazione della cartella. Per gli agenti cancerogeni e mutageni l’art. 243 collega la cartella al registro di esposizione: alla cessazione del rapporto il datore di lavoro la trasmette all’INAIL insieme alle annotazioni del registro, e la conservazione si estende fino a quarant’anni dalla fine dell’esposizione. Regole analoghe valgono per gli agenti biologici.
Le istruzioni operative per custodia, luogo di conservazione e passaggi di consegne sono nella guida alla cartella sanitaria e di rischio; il quadro delle visite è nella voce sorveglianza sanitaria. Il testo dell’art. 25 è su Normattiva.
Domande frequenti
Il datore di lavoro può chiedere di leggere la cartella sanitaria di un dipendente?
No. I dati clinici sono coperti dal segreto professionale del medico competente e dalla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità, con le eventuali prescrizioni o limitazioni. Anche quando custodisce le cartelle dopo la cessazione dell'incarico del medico, deve conservarle in modo che nessuno in azienda vi acceda.
Il lavoratore che cambia lavoro deve consegnare la cartella al nuovo medico competente?
Non è obbligato, ma è nel suo interesse. La copia ricevuta alla cessazione del rapporto documenta esposizioni, accertamenti e giudizi precedenti: il nuovo medico può tenerne conto nella visita preventiva, evitare esami ripetuti e confrontare nel tempo valori come l'audiometria. Per questo il medico deve informarlo sulla necessità di conservarla.
La cartella sanitaria e di rischio può essere solo digitale?
Sì. L'art. 25 ammette la cartella informatizzata e l'art. 53 disciplina la tenuta della documentazione su supporto informatico. Il sistema deve però garantire che solo il medico competente acceda ai dati clinici, che le registrazioni non siano alterabili e che la cartella sia consegnabile o trasmissibile quando la legge lo prevede.