Salta al contenuto
TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXVI

Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XXVI

Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina la segnaletica di salute e sicurezza e l’art. 163 rinvia agli allegati dal XXIV al XXXII per le prescrizioni tecniche. L’Allegato XXVI risponde a una domanda precisa: come si segnalano i recipienti e le tubazioni che contengono sostanze o miscele pericolose. È il ponte tra la segnaletica di sicurezza aziendale e l’etichettatura chimica del regolamento CLP: il pittogramma che si trova sulla confezione del fornitore deve seguire il prodotto anche quando viene travasato, stoccato o fatto circolare negli impianti.

Le regole generali su colori, forme e requisiti di efficacia dei segnali stanno nell’Allegato XXIV; i modelli dei cartelli richiamati sono nell’Allegato XXV.

Cosa va etichettato

L’obbligo copre tre situazioni tipiche di qualunque azienda che gestisce il rischio chimico:

OggettoEsempio concretoCosa serve
Recipienti utilizzati sul luogo di lavoroTanica di solvente in officina, spruzzino di detergente travasatoPittogrammi o simboli di pericolo previsti dalla normativa di classificazione ed etichettatura
Recipienti per il magazzinaggioFusti e cisternette (IBC) nel deposito prodotti chimiciStessa etichettatura, sui lati visibili
Tubazioni visibiliLinea che trasporta soda caustica dal serbatoio al reattoreEtichettatura ripetuta lungo la linea, in prossimità dei punti pericolosi

L’etichettatura può essere sostituita dai cartelli di avvertimento dell’Allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma, completata da informazioni aggiuntive (nome o formula della sostanza, dettagli sui rischi) e, per il trasporto di recipienti all’interno del luogo di lavoro, completata o sostituita dai cartelli applicabili al trasporto di merci pericolose.

L’eccezione dei recipienti temporanei

I recipienti usati per brevissimo tempo o il cui contenuto cambia frequentemente possono non essere etichettati, ma solo se il datore di lavoro adotta misure alternative idonee — in particolare informazione e formazione — che garantiscano lo stesso livello di protezione. È un’eccezione da usare con prudenza: il becher usato per pochi minuti in laboratorio può rientrarvi, il contenitore di sgrassante che resta in linea per tutto il turno no.

Come applicare l’etichettatura

L’Allegato XXVI dà anche le regole di posa:

  • sui lati visibili del recipiente, in modo che l’operatore la veda nelle normali condizioni di utilizzo;
  • in forma rigida, autoadesiva o verniciata (targhe, adesivi o pittura direttamente sulla superficie);
  • rispettando, ove opportuno, i criteri di buona visibilità dell’Allegato XXV (dimensioni, caratteristiche colorimetriche e fotometriche adeguate).

Per le tubazioni l’etichettatura va collocata in prossimità dei punti di maggior pericolo — valvole, punti di raccordo, flange — e ripetuta a distanze opportune lungo la linea. Il decreto non impone un intervallo in metri: la scelta va calibrata su lunghezza dei tratti, visibilità e punti di intervento degli operatori. Nella pratica impiantistica l’etichettatura CLP si integra con la codifica a colori e le frecce di flusso delle norme tecniche sulle tubazioni, che aiutano il manutentore a capire a colpo d’occhio cosa scorre nella linea e in che direzione.

Le aree di magazzinaggio

Le aree, i locali o i settori dove sono immagazzinate quantità notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato o etichettati come i recipienti, a meno che le etichette dei singoli imballaggi bastino già allo scopo. Due regole operative:

  1. se il deposito contiene più sostanze o miscele diverse, è ammesso il cartello di pericolo generico;
  2. cartelli ed etichette vanno collocati vicino all’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale.

È il caso tipico del deposito infiammabili di una carrozzeria o del magazzino di un’azienda del settore chimico-farmaceutico: chi apre quella porta deve sapere prima cosa troverà dentro, anche ai fini dell’emergenza e dell’eventuale valutazione ATEX.

Errori comuni

  1. Travasi anonimi: il travaso in bottiglie o spruzzini senza etichetta è tra le non conformità più contestate in sede ispettiva ed è causa frequente di infortuni da scambio di prodotto. Ogni contenitore di lavoro va etichettato o gestito nell’eccezione dei recipienti temporanei, documentando le misure alternative.
  2. Simboli vecchi: etichette con i simboli arancioni della normativa previgente ancora in giro su fusti e armadi. La classificazione e i pittogrammi di riferimento sono quelli del regolamento CLP.
  3. Tubazione etichettata solo alla partenza: un’unica targhetta al serbatoio non basta; l’etichettatura va ripetuta e deve presidiare valvole e raccordi, dove l’operatore interviene davvero.
  4. Deposito senza cartello: fusti perfettamente etichettati ma porta del locale anonima. Se le quantità sono rilevanti, serve la segnalazione dell’area, coerente con quanto emerso dalla valutazione del rischio chimico.
  5. Segnaletica senza formazione: l’art. 164 impone di informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica; il pittogramma non protegge chi non sa leggerlo.

Il testo ufficiale dell’Allegato XXVI, con le formulazioni integrali delle prescrizioni, è consultabile su Normattiva; per l’apparato sanzionatorio del Titolo V si rinvia alle disposizioni finali del titolo stesso.

Domande frequenti

Un travaso in un contenitore più piccolo va etichettato?

Sì, in linea generale: qualunque recipiente usato sul luogo di lavoro che contiene sostanze o miscele pericolose deve riportare i pittogrammi previsti. L'Allegato XXVI ammette un'eccezione solo per i recipienti usati per brevissimo tempo o il cui contenuto cambia di frequente, e a condizione che misure alternative — come informazione e formazione — garantiscano lo stesso livello di protezione. Il flacone anonimo lasciato in reparto per giorni non rientra mai nell'eccezione.

Ogni quanto va ripetuta l'etichettatura lungo una tubazione?

Il decreto non fissa un passo in metri: chiede che l'etichettatura sia collocata in prossimità dei punti di maggior pericolo, come valvole e punti di raccordo, e ripetuta a distanze opportune. In pratica la distanza si definisce in base a visibilità, percorso della linea e attraversamenti di pareti, documentando il criterio adottato.

Posso usare un cartello di avvertimento al posto dell'etichetta CLP?

Sì: l'Allegato XXVI consente di sostituire l'etichettatura con i cartelli di avvertimento dell'Allegato XXV, purché riportino lo stesso pittogramma o simbolo del pericolo. L'etichetta può inoltre essere completata con informazioni aggiuntive, come il nome o la formula della sostanza e i dettagli sul rischio.

Il deposito di prodotti chimici va segnalato anche se i fusti sono già etichettati?

Le aree e i locali dove sono immagazzinate quantità notevoli di sostanze o miscele pericolose vanno segnalati con un cartello di avvertimento appropriato o etichettati, salvo che l'etichettatura dei singoli imballaggi sia già sufficiente allo scopo. Se si stoccano più sostanze diverse, è ammesso il cartello di pericolo generico, collocato vicino all'area o sulla porta di accesso.

Approfondisci