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Guida · Attrezzature e impianti · 10 min di lettura

Trattori e macchine agricole: adeguamento e revisione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il trattore è tra le attrezzature agricole che causano più infortuni gravi, quasi sempre per ribaltamento o per contatto con organi in movimento. Metterlo in sicurezza significa gestire due binari distinti che spesso vengono confusi: l’adeguamento ai requisiti di sicurezza per l’uso da parte dei lavoratori e la revisione periodica di idoneità alla circolazione. Vediamo come affrontarli in ordine.

Passo 1 — Distingui adeguamento e revisione

Sono due obblighi con logiche diverse. L’adeguamento discende dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi, e le macchine costruite prima del recepimento delle direttive di prodotto devono rispettare i requisiti generali dell’Allegato V. La revisione, invece, è un controllo di idoneità alla circolazione delle macchine agricole previsto dalla normativa di settore (Codice della Strada e relativi decreti attuativi del Ministero competente). Un trattore può essere in regola con la revisione ma non adeguato ai requisiti di sicurezza per il lavoro, e viceversa.

Passo 2 — Censisci il parco macchine

Prima di intervenire serve un inventario onesto: per ogni trattore e macchina operatrice annota anno di costruzione, presenza o assenza della marcatura CE, dispositivi di sicurezza già installati, attrezzature portate e trainate (cardano, rimorchi, atomizzatori). La presenza della marcatura CE è lo spartiacque: le macchine marcate CE nascono conformi alla direttiva di prodotto, quelle prive di marcatura vanno valutate rispetto all’Allegato V. Il censimento è anche la base del registro dei controlli delle attrezzature.

Passo 3 — Adegua le macchine ai requisiti di sicurezza

Per i trattori privi di marcatura CE l’adeguamento all’Allegato V si concentra sui punti che statisticamente fanno la differenza:

  • dispositivo di protezione in caso di ribaltamento (arco o telaio di sicurezza) abbinato alla cintura di sicurezza: è la misura contro il rischio di ribaltamento del mezzo, la prima causa di morte in campo;
  • protezione della presa di potenza e dell’albero cardanico, con cuffie e ripari integri, per evitare l’avvolgimento;
  • ripari degli altri organi in movimento (cinghie, pulegge, ventole);
  • dispositivi di comando chiari, protetti dall’azionamento accidentale, e sistema di arresto efficace;
  • sedile e posto di guida adeguati, con accesso sicuro alla cabina o alla piattaforma.

L’adeguamento va documentato: interventi eseguiti, componenti installati e loro conformità restano agli atti come prova della messa a norma.

Passo 4 — Manutenzione e verifiche periodiche

L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 impone di mantenere le attrezzature in condizioni di sicurezza attraverso una manutenzione regolare e i controlli periodici eseguiti da persona competente, registrandone gli esiti. I trattori e le macchine agricole non rientrano di norma tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII — riservate ad apparecchi di sollevamento, recipienti in pressione e simili — ma questo non attenua l’obbligo di controllo: freni, sterzo, luci, cardano, impianto idraulico e dispositivi di protezione vanno verificati con periodicità definita nel programma di manutenzione. Imposta una manutenzione programmata e tieni traccia di ogni intervento nel registro dei controlli. Sul metodo generale delle verifiche periodiche delle attrezzature trovi lo schema di riferimento.

Passo 5 — La revisione periodica dei mezzi agricoli

La revisione periodica delle macchine agricole è un controllo di idoneità tecnica alla circolazione, distinto dall’adeguamento alla sicurezza sul lavoro. È prevista dalla normativa di settore e viene attuata secondo il calendario e le modalità fissati dai decreti del Ministero competente: per date, categorie interessate e scadenze fai sempre riferimento al provvedimento vigente, che è aggiornato periodicamente. In pratica: verifica se e quando il mezzo rientra nell’obbligo, prenota la revisione presso le strutture abilitate e conserva la documentazione insieme al libretto. Non dare per scontate scadenze lette anni prima: la materia è stata più volte prorogata e scaglionata.

Passo 6 — Abilitazione dell’operatore e formazione

Non basta la macchina a norma: serve l’operatore abilitato. L’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 impone informazione, formazione e addestramento sull’uso delle attrezzature. Per i trattori agricoli e forestali (a ruote e cingolati) è inoltre richiesta l’abilitazione specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito quello del 2012: corso teorico-pratico in presenza (3 ore di teoria e 5 di pratica) con verifica finale e aggiornamento quinquennale. I dettagli sui percorsi e sulle durate sono nella guida ai patentini per le attrezzature. Verbalizza sempre l’addestramento pratico sul mezzo specifico.

Checklist operativa

  • Inventario dei trattori e delle macchine, con anno e stato della marcatura CE
  • Adeguamento all’Allegato V dei mezzi privi di marcatura (antiribaltamento, cintura, cardano, ripari)
  • Documentazione degli interventi di adeguamento conservata agli atti
  • Programma di manutenzione e registro dei controlli aggiornato (art. 71)
  • Verifica dell’obbligo e delle scadenze di revisione secondo la normativa di settore vigente
  • Operatori formati ex art. 73 e in possesso dell’abilitazione specifica, con aggiornamento
  • Addestramento pratico verbalizzato sul mezzo effettivamente utilizzato

Domande frequenti

  • Il ribaltamento del trattore è davvero il rischio principale?

    Sì. Il ribaltamento è la causa più frequente di infortunio grave e mortale in agricoltura. Per questo l'adeguamento parte quasi sempre dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (arco o telaio) abbinato alla cintura di sicurezza: senza cintura la struttura protettiva perde gran parte della sua efficacia.

  • Un trattore d'epoca senza marcatura CE si può ancora usare?

    Può essere usato solo se adeguato ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008, cioè ai requisiti generali di sicurezza previsti per le attrezzature costruite in assenza di norme di recepimento delle direttive di prodotto. Se manca la protezione antiribaltamento o i ripari degli organi in movimento non è a norma e non va messo a disposizione dei lavoratori.

  • Adeguamento alla sicurezza e revisione stradale sono la stessa cosa?

    No. L'adeguamento riguarda la conformità dell'attrezzatura ai requisiti di sicurezza per l'uso da parte dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). La revisione periodica è un controllo di idoneità alla circolazione previsto dalla normativa di settore (Codice della Strada e decreti attuativi). Sono obblighi distinti e vanno gestiti entrambi.