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Glossario

Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato è il complesso dei controlli con cui le autorità pubbliche verificano che i prodotti immessi sul mercato UE — macchine, DPI, attrezzature — siano conformi ai requisiti di sicurezza, ritirando quelli pericolosi.

La sorveglianza del mercato è l’insieme delle attività svolte dalle autorità pubbliche per verificare che i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione europea — tra cui macchine, attrezzature e DPI — siano conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione di prodotto e non presentino rischi per la salute delle persone. È disciplinata a livello europeo dal Regolamento (UE) 2019/1020 (che ha sostituito le pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) 765/2008): il D.Lgs. 81/2008 non la definisce direttamente, ma vi rinvia quando impone che attrezzature, macchine e DPI siano conformi alle norme che ne regolano l’immissione sul mercato.

In cosa si distingue dalla vigilanza sui luoghi di lavoro

La sorveglianza del mercato agisce sul prodotto, verificando che chi lo fabbrica o lo importa rispetti la legislazione di settore. È cosa diversa dalla vigilanza sui luoghi di lavoro, che riguarda invece l’uso corretto e la manutenzione dei beni da parte del datore di lavoro. Il controllo di conformità che precede la marcatura CE, affidato in molti casi a un organismo notificato, è un momento ancora anteriore: l’organismo certifica il prodotto, l’autorità di sorveglianza verifica poi che quanto circola sul mercato mantenga davvero quella conformità.

I prodotti e gli strumenti di controllo

Rientrano nell’ambito i beni disciplinati da direttive e regolamenti di prodotto, come le macchine coperte dalla Direttiva Macchine e dal Regolamento (UE) 2023/1230, o i DPI del Regolamento (UE) 2016/425. Le autorità possono richiedere la documentazione tecnica, effettuare prove e ispezioni, e adottare misure che vanno dalla richiesta di adeguamento fino al ritiro o al richiamo dei prodotti non conformi o pericolosi. Per i tipi di provvedimento e le eventuali sanzioni si rinvia alle norme di prodotto applicabili e al citato Regolamento (UE) 2019/1020.

Perché riguarda il datore di lavoro

Il datore di lavoro non è soggetto attivo della sorveglianza del mercato: acquista prodotti che devono già essere conformi. Ne subisce però gli effetti quando un modello che possiede viene dichiarato non conforme e ritirato o richiamato: in quel caso deve sospenderne l’uso e attivarsi presso il fornitore. La dichiarazione di conformità e la marcatura CE restano i primi indizi da controllare all’acquisto, ma non esauriscono gli obblighi d’uso e mantenimento previsti dal Testo Unico.