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Glossario

Vigilanza

Vigilanza nella sicurezza sul lavoro: quella pubblica dell'art. 13 D.Lgs. 81/2008 e l'obbligo interno di datore, dirigenti e preposti. Chi vigila su chi.

La vigilanza è il controllo sull’effettivo rispetto delle regole di salute e sicurezza. Nel D.Lgs. 81/2008 la parola ha due significati: la vigilanza pubblica, che l’art. 13 affida agli organi dello Stato e delle Regioni, e l’obbligo di vigilanza interno all’azienda, che grava su datore di lavoro, dirigenti e preposti.

I due piani si incontrano spesso: dopo un infortunio, l’organo di vigilanza pubblica verifica proprio se la vigilanza interna è stata esercitata.

La vigilanza pubblica

L’art. 13, co. 1, stabilisce che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza è svolta dall’azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dagli altri organi previsti per settori particolari, come le attività estrattive. Dopo il DL 146/2021 l’INL ha una competenza generale, non più limitata ad alcuni settori: le due strutture lavorano in parallelo, coordinate a livello provinciale secondo il comma 4.

Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza spetta esclusivamente ai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni (co. 1-bis). Il comma 5 vieta al personale ispettivo qualsiasi attività di consulenza.

Gli strumenti sono descritti nelle voci dedicate: la prescrizione per le contravvenzioni, la disposizione, la sospensione dell’attività dell’art. 14. Le differenze operative tra i due organi sono nelle voci ASL e INL.

L’obbligo di vigilanza in azienda

Dentro l’impresa vigilare significa controllare che le misure decise vengano applicate e che le persone si comportino come previsto.

Chi vigilaSu che cosaFonte
Datore di lavoro e dirigentiAdempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, installatori e medico competenteArt. 18, co. 3-bis
Datore di lavoro deleganteCorretto svolgimento delle funzioni trasferite al delegatoArt. 16, co. 3
PrepostoOsservanza da parte dei lavoratori di disposizioni aziendali, uso dei DPI e dei mezzi di protezioneArt. 19, co. 1, lett. a)
Committente o responsabile dei lavoriAdempimento degli obblighi dei coordinatori nei cantieriArt. 93, co. 2

Il comma 3-bis dell’art. 18 fissa il criterio decisivo: la responsabilità resta esclusivamente a carico del soggetto obbligato solo se l’inadempimento è addebitabile unicamente a lui e non è riscontrabile un difetto di vigilanza di datore di lavoro e dirigenti. È la base normativa di quella che nella pratica si chiama culpa in vigilando.

Per il datore di lavoro che ha delegato funzioni, l’art. 16, co. 3, precisa che l’obbligo di vigilanza sul delegato si intende assolto con l’adozione e l’efficace attuazione del modello di verifica e controllo dell’art. 30, co. 4.

Come si dimostra di aver vigilato

La vigilanza interna è difficile da provare se non lascia tracce. Gli elementi che un organo di controllo considera sono di solito:

  1. preposti individuati per iscritto, come richiede l’art. 18, co. 1, lett. b-bis), e formati;
  2. registrazioni dei sopralluoghi interni con le anomalie rilevate;
  3. richiami e provvedimenti disciplinari per le violazioni ripetute;
  4. verbali di interruzione dell’attività da parte del preposto in caso di pericolo;
  5. verifiche periodiche sull’operato dei delegati e dei coordinatori.

Esempio: in una carpenteria un operaio lavora alla mola senza occhiali e si ferisce. Se in azienda risultano preposto nominato, richiami precedenti e controlli annotati, la sua condotta può essere valutata come violazione personale; se gli occhiali non venivano usati da mesi senza che nessuno intervenisse, emerge il difetto di vigilanza. Cosa controllano gli ispettori in un accesso è descritto nella guida sull’ispezione ASL e INL; il testo vigente degli articoli è su Normattiva.

Domande frequenti

  • Un ispettore dell'ASL può dare consigli all'azienda su come mettersi in regola?

    Può indicare cosa va corretto, perché la prescrizione stessa individua la violazione e le misure per eliminarla. Non può invece svolgere attività di consulenza: l'art. 13, comma 5, vieta al personale degli uffici di vigilanza di prestarla a qualsiasi titolo e in qualsiasi parte del territorio nazionale. Per un supporto sistematico l'azienda deve rivolgersi al proprio servizio di prevenzione o a consulenti esterni.

  • Il datore di lavoro deve stare in reparto per vigilare personalmente?

    No. L'obbligo di vigilanza si adempie con un'organizzazione adeguata: preposti individuati e formati, procedure scritte, controlli periodici documentati, provvedimenti quando emergono comportamenti scorretti. La giurisprudenza non chiede una presenza continua, ma un sistema che funzioni davvero. Quando il datore di lavoro ha delegato funzioni, la vigilanza sul delegato si considera assolta con un modello di verifica e controllo efficacemente attuato.

  • Se un lavoratore non usa i DPI, risponde solo lui?

    Il lavoratore ha un obbligo proprio ai sensi dell'art. 20 e può essere sanzionato. L'art. 18, comma 3-bis, però, lascia la responsabilità esclusivamente a lui solo se la violazione è addebitabile unicamente al lavoratore e non emerge un difetto di vigilanza di datore di lavoro e dirigenti. Se la cattiva abitudine era nota e tollerata, la responsabilità risale la linea gerarchica, a partire dal preposto.