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Glossario

Azienda sanitaria locale (ASL)

ASL e sicurezza sul lavoro: vigilanza ex art. 13 D.Lgs. 81/2008, differenze con l'INL, come funziona la prescrizione e quali comunicazioni riceve.

L’Azienda sanitaria locale (ASL) è l’ente del Servizio sanitario nazionale che, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008, vigila sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del proprio territorio. La funzione è svolta dai dipartimenti di prevenzione, attraverso servizi che a seconda della Regione si chiamano SPISAL, PSAL o SPreSAL.

Cosa fa l’ASL per la sicurezza sul lavoro

La vigilanza è il compito più noto, ma non l’unico. I servizi di prevenzione svolgono attività diverse, che coinvolgono le imprese in momenti differenti.

  1. Vigilanza e controllo: accesso ai luoghi di lavoro, esame dei documenti, audizione delle persone, sopralluoghi programmati o su segnalazione.
  2. Indagini sugli infortuni e sulle malattie professionali, spesso su delega dell’autorità giudiziaria, per ricostruire cause e responsabilità.
  3. Ricorsi contro il giudizio di idoneità del medico competente, ai sensi dell’art. 41, comma 9.
  4. Ricezione di comunicazioni e piani previsti da norme specifiche, come la notifica preliminare dei cantieri e i piani di lavoro per la rimozione dell’amianto.
  5. Informazione e assistenza a imprese, lavoratori e rappresentanti, anche con piani regionali di prevenzione per comparto.

ASL e Ispettorato nazionale del lavoro

Dopo il DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, la vigilanza sulla sicurezza non è più riservata all’ASL salvo pochi settori: l’art. 13 la affida sia all’ASL competente per territorio sia all’Ispettorato nazionale del lavoro, con un coordinamento a livello provinciale per evitare sovrapposizioni.

AspettoASL (servizi di prevenzione)INL
NaturaEnte del Servizio sanitario regionaleAgenzia nazionale del Ministero del Lavoro
Competenza in materia di sicurezzaGenerale, su tutti i settoriGenerale dopo il DL 146/2021, coordinata con l’ASL
Altre competenzeIgiene pubblica, sorveglianza sanitaria, ricorsi sull’idoneitàLavoro irregolare, contratti, orario, contribuzione
Strumento tipicoPrescrizione, indagini su infortuni e malattie professionaliPrescrizione, diffida, sospensione dell’attività (art. 14)

Come funziona la prescrizione

Quando l’operatore accerta una contravvenzione punita con arresto o ammenda, applica la procedura del D.Lgs. 758/1994. In sintesi:

  • impartisce una prescrizione con le misure da adottare e un termine per la regolarizzazione;
  • alla scadenza verifica se la violazione è stata eliminata;
  • se l’impresa ha adempiuto, la ammette a pagare in via amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda;
  • l’adempimento e il pagamento nei termini estinguono il reato; altrimenti il procedimento penale prosegue.

Il testo vigente dell’art. 13 si legge nella versione multivigente del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.

Esempio: durante un sopralluogo in una falegnameria, il tecnico ASL rileva una sega circolare priva del riparo della lama e un DVR che non valuta le polveri di legno. Riceve due prescrizioni con termini diversi: pochi giorni per il riparo, più tempo per aggiornare la valutazione. Alla verifica, se entrambe sono state eseguite, l’impresa paga la somma ridotta e il reato si estingue. Cosa aspettarsi durante il controllo è descritto nella guida su cosa controllano davvero ASL e INL, mentre la gestione del verbale è spiegata in come rispondere a un verbale di prescrizione.

Domande frequenti

  • L'ASL deve avvisare prima di venire in azienda?

    No. L'accesso ispettivo avviene di norma senza preavviso, perché gli operatori dei servizi di prevenzione agiscono come ufficiali di polizia giudiziaria e devono poter vedere le condizioni reali di lavoro. Diverso è il caso delle attività di assistenza o dei campionamenti concordati con l'azienda, che non sono un accesso ispettivo a sorpresa ma restano attività dell'organo di vigilanza.

  • Si può chiedere un parere all'ASL senza rischiare un controllo?

    Molti servizi di prevenzione offrono attività di informazione e assistenza, come sportelli, linee guida regionali e incontri con le associazioni di categoria. Restano però organi di vigilanza: se durante un contatto emerge una violazione grave in corso, l'operatore non può ignorarla. Per quesiti di portata generale lo strumento dedicato è l'interpello alla Commissione nazionale.

  • Il medico dell'ASL può modificare il giudizio del medico competente?

    Sì, tramite il ricorso previsto dall'art. 41, comma 9. Il lavoratore o il datore di lavoro possono impugnare il giudizio di idoneità entro trenta giorni dalla comunicazione, rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente. L'ASL, dopo eventuali accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio, e la sua decisione prevale su quella del medico competente.