Glossario
Azienda sanitaria locale (ASL)
ASL e sicurezza sul lavoro: vigilanza ex art. 13 D.Lgs. 81/2008, differenze con l'INL, come funziona la prescrizione e quali comunicazioni riceve.
L’Azienda sanitaria locale (ASL) è l’ente del Servizio sanitario nazionale che, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008, vigila sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del proprio territorio. La funzione è svolta dai dipartimenti di prevenzione, attraverso servizi che a seconda della Regione si chiamano SPISAL, PSAL o SPreSAL.
Cosa fa l’ASL per la sicurezza sul lavoro
La vigilanza è il compito più noto, ma non l’unico. I servizi di prevenzione svolgono attività diverse, che coinvolgono le imprese in momenti differenti.
- Vigilanza e controllo: accesso ai luoghi di lavoro, esame dei documenti, audizione delle persone, sopralluoghi programmati o su segnalazione.
- Indagini sugli infortuni e sulle malattie professionali, spesso su delega dell’autorità giudiziaria, per ricostruire cause e responsabilità.
- Ricorsi contro il giudizio di idoneità del medico competente, ai sensi dell’art. 41, comma 9.
- Ricezione di comunicazioni e piani previsti da norme specifiche, come la notifica preliminare dei cantieri e i piani di lavoro per la rimozione dell’amianto.
- Informazione e assistenza a imprese, lavoratori e rappresentanti, anche con piani regionali di prevenzione per comparto.
ASL e Ispettorato nazionale del lavoro
Dopo il DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, la vigilanza sulla sicurezza non è più riservata all’ASL salvo pochi settori: l’art. 13 la affida sia all’ASL competente per territorio sia all’Ispettorato nazionale del lavoro, con un coordinamento a livello provinciale per evitare sovrapposizioni.
| Aspetto | ASL (servizi di prevenzione) | INL |
|---|---|---|
| Natura | Ente del Servizio sanitario regionale | Agenzia nazionale del Ministero del Lavoro |
| Competenza in materia di sicurezza | Generale, su tutti i settori | Generale dopo il DL 146/2021, coordinata con l’ASL |
| Altre competenze | Igiene pubblica, sorveglianza sanitaria, ricorsi sull’idoneità | Lavoro irregolare, contratti, orario, contribuzione |
| Strumento tipico | Prescrizione, indagini su infortuni e malattie professionali | Prescrizione, diffida, sospensione dell’attività (art. 14) |
Come funziona la prescrizione
Quando l’operatore accerta una contravvenzione punita con arresto o ammenda, applica la procedura del D.Lgs. 758/1994. In sintesi:
- impartisce una prescrizione con le misure da adottare e un termine per la regolarizzazione;
- alla scadenza verifica se la violazione è stata eliminata;
- se l’impresa ha adempiuto, la ammette a pagare in via amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda;
- l’adempimento e il pagamento nei termini estinguono il reato; altrimenti il procedimento penale prosegue.
Il testo vigente dell’art. 13 si legge nella versione multivigente del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.
Esempio: durante un sopralluogo in una falegnameria, il tecnico ASL rileva una sega circolare priva del riparo della lama e un DVR che non valuta le polveri di legno. Riceve due prescrizioni con termini diversi: pochi giorni per il riparo, più tempo per aggiornare la valutazione. Alla verifica, se entrambe sono state eseguite, l’impresa paga la somma ridotta e il reato si estingue. Cosa aspettarsi durante il controllo è descritto nella guida su cosa controllano davvero ASL e INL, mentre la gestione del verbale è spiegata in come rispondere a un verbale di prescrizione.
Domande frequenti
L'ASL deve avvisare prima di venire in azienda?
No. L'accesso ispettivo avviene di norma senza preavviso, perché gli operatori dei servizi di prevenzione agiscono come ufficiali di polizia giudiziaria e devono poter vedere le condizioni reali di lavoro. Diverso è il caso delle attività di assistenza o dei campionamenti concordati con l'azienda, che non sono un accesso ispettivo a sorpresa ma restano attività dell'organo di vigilanza.
Si può chiedere un parere all'ASL senza rischiare un controllo?
Molti servizi di prevenzione offrono attività di informazione e assistenza, come sportelli, linee guida regionali e incontri con le associazioni di categoria. Restano però organi di vigilanza: se durante un contatto emerge una violazione grave in corso, l'operatore non può ignorarla. Per quesiti di portata generale lo strumento dedicato è l'interpello alla Commissione nazionale.
Il medico dell'ASL può modificare il giudizio del medico competente?
Sì, tramite il ricorso previsto dall'art. 41, comma 9. Il lavoratore o il datore di lavoro possono impugnare il giudizio di idoneità entro trenta giorni dalla comunicazione, rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente. L'ASL, dopo eventuali accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio, e la sua decisione prevale su quella del medico competente.