Salta al contenuto
TUS

Glossario

Prescrizione

Prescrizione nella sicurezza sul lavoro: l'ordine dell'organo di vigilanza ex art. 301 D.Lgs. 81/2008. Termini, pagamento del quarto, istituti vicini.

In materia di sicurezza sul lavoro la prescrizione è l’atto con cui l’organo di vigilanza, accertata una contravvenzione, ordina al contravventore di eliminarla entro un termine fissato, impartendo le misure necessarie. È disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, che l’art. 301 del D.Lgs. 81/2008 estende alle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con l’arresto alternativo all’ammenda.

Due significati da non confondere

Lo stesso termine indica nel diritto penale un istituto opposto. La prescrizione del reato è l’estinzione per decorso del tempo: per le contravvenzioni il termine base è di quattro anni ai sensi dell’art. 157 del codice penale, prolungabile fino a cinque in caso di atti interruttivi. La prescrizione dell’organo di vigilanza, detta anche prescrizione obbligatoria, è invece un ordine di regolarizzazione che apre la strada all’estinzione della contravvenzione con l’adempimento e il pagamento.

Come si sviluppa la procedura

Il D.Lgs. 758/1994 scandisce passaggi e termini precisi.

  1. Accertamento e prescrizione: l’ispettore dell’ASL o dell’Ispettorato del lavoro, che agisce come ufficiale di polizia giudiziaria, impartisce la prescrizione con un termine non superiore al periodo tecnicamente necessario e comunque a sei mesi, e comunica la notizia di reato al pubblico ministero.
  2. Sospensione del procedimento penale, che resta fermo finché la procedura non si chiude.
  3. Verifica: entro 60 giorni dalla scadenza del termine l’organo di vigilanza controlla l’adempimento.
  4. Ammissione al pagamento: se l’adempimento c’è, il contravventore è ammesso a pagare entro 30 giorni una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista.
  5. Comunicazione al pubblico ministero dell’esito, entro 120 giorni dalla scadenza del termine: con adempimento e pagamento la contravvenzione si estingue e il giudice archivia.

L’adempimento tardivo ma congruo, o realizzato con modalità diverse da quelle indicate, non dà diritto all’estinzione agevolata ma è valutato ai fini dell’oblazione dell’art. 162-bis del codice penale.

Esempio: un’ispezione rileva che un trapano a colonna è privo della protezione del mandrino, violazione dell’art. 71 punita con arresto o ammenda. La prescrizione assegna 15 giorni per installare il riparo. L’azienda lo monta, invia la documentazione e, dopo la verifica, paga il quarto del massimo dell’ammenda prevista per quella violazione: la contravvenzione si estingue.

Prescrizione e istituti vicini

IstitutoRiferimentoPer cosaEffetto
PrescrizioneArt. 301 D.Lgs. 81/2008, artt. 20-24 D.Lgs. 758/1994Contravvenzioni punite con ammenda, sola o alternativa all’arrestoEstinzione del reato con adempimento e pagamento del quarto
DisposizioneArt. 302-bis D.Lgs. 81/2008Applicazione di norme tecniche e buone prassi adottate volontariamente dal datore di lavoroOrdine esecutivo, contro cui è ammesso ricorso entro 30 giorni
Estinzione agevolataArt. 301-bis D.Lgs. 81/2008Illeciti amministrativiEstinzione con regolarizzazione e pagamento del minimo
Sostituzione della penaArt. 302 D.Lgs. 81/2008Contravvenzioni punite con il solo arrestoIl giudice può sostituire l’arresto con una somma di denaro

Le contravvenzioni punite con il solo arresto restano quindi fuori dalla prescrizione: per loro opera il diverso meccanismo dell’art. 302. Gli illeciti amministrativi seguono a loro volta il percorso della sanzione amministrativa.

Le istruzioni passo per passo su come rispondere e pagare sono nella guida al verbale di prescrizione, mentre il decreto che regola la procedura è descritto nella scheda sul D.Lgs. 758/1994. Il testo vigente dell’art. 301 è consultabile su Normattiva.

Domande frequenti

  • Si può fare opposizione a una prescrizione ritenuta sbagliata?

    La prescrizione non è una sanzione definitiva ma un atto della procedura penale, e la giurisprudenza ne esclude in genere l'impugnazione davanti al giudice amministrativo. Chi la ritiene infondata può non adempiere e far valere le proprie ragioni nel procedimento penale, oppure presentare osservazioni all'organo di vigilanza. Conviene valutarlo con un legale, perché rinunciare all'estinzione agevolata ha un costo.

  • Il termine assegnato con la prescrizione si può prorogare?

    Sì, ma entro limiti precisi. Il termine iniziale non può superare il periodo tecnicamente necessario e comunque i sei mesi. Se un ritardo dipende da circostanze non imputabili al contravventore, questi può chiedere una sola proroga, per non più di ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato comunicato al pubblico ministero. La richiesta va presentata prima della scadenza.

  • La prescrizione si applica anche se c'è stato un infortunio?

    Sì, per la contravvenzione accertata: la violazione della norma di sicurezza può essere regolarizzata ed estinta con la procedura del D.Lgs. 758/1994. L'estinzione però riguarda solo la contravvenzione, non gli eventuali delitti di lesioni o omicidio colposo legati all'infortunio, che seguono il procedimento penale ordinario davanti al giudice.