Glossario
Direttiva Macchine
Direttiva Macchine 2006/42/CE: prodotti coperti, requisiti dell'Allegato I, recepimento con D.Lgs. 17/2010 e passaggio al Regolamento 2023/1230 nel 2027.
La Direttiva Macchine è la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che una macchina deve rispettare per essere immessa sul mercato o messa in servizio nell’Unione. In Italia è recepita dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, e resta in vigore fino a quando, dal 20 gennaio 2027, si applicherà il Regolamento (UE) 2023/1230.
È una norma di prodotto: si rivolge a chi progetta, costruisce, importa e distribuisce. Il datore di lavoro la incontra attraverso l’art. 70 del D.Lgs. 81/2008, che chiede attrezzature conformi alle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto. Il simbolo con cui il fabbricante dichiara la conformità è spiegato nella voce marcatura CE.
Quali prodotti copre
Il campo di applicazione è più ampio della parola «macchina»:
- macchine in senso stretto, cioè insiemi di parti di cui almeno una mobile, collegati per un’applicazione determinata e con un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta;
- attrezzature intercambiabili, che modificano la funzione di una macchina, come la fresa montata su un trattore;
- componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato;
- accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, come gli alberi cardanici;
- quasi-macchine, che non ricevono la marcatura ma una dichiarazione di incorporazione.
Sono esclusi, tra gli altri, alcuni prodotti disciplinati da norme specifiche, come i veicoli stradali e diversi apparecchi elettrici a bassa tensione per uso domestico o d’ufficio.
Come funziona il sistema
| Elemento | Dove si trova | Cosa significa per chi compra |
|---|---|---|
| Requisiti essenziali di sicurezza | Allegato I | Ripari, comandi, arresti, stabilità, rumore, istruzioni: il risultato che la macchina deve garantire |
| Norme armonizzate | Elenchi pubblicati nella GUUE | Applicarle fa presumere la conformità ai requisiti coperti |
| Macchine più pericolose | Allegato IV | Per seghe, presse e altre categorie elencate può servire un organismo notificato |
| Fascicolo tecnico | Allegato VII | Resta al fabbricante, ma va esibito alle autorità |
| Dichiarazione CE di conformità | Allegato II | Il documento da pretendere alla consegna |
| Istruzioni | Allegato I, punto 1.7.4 | Manuale nella lingua del Paese di utilizzo |
Esempio: un’officina acquista una pressa piegatrice idraulica. Le presse piegatrici rientrano tra le macchine dell’Allegato IV: oltre a marcatura, dichiarazione e manuale in italiano, conviene verificare che la dichiarazione indichi la procedura di valutazione seguita e, se previsto, l’organismo notificato intervenuto. Cosa controllare alla consegna è nella guida sulla marcatura CE delle macchine.
Dalla Direttiva al Regolamento
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 29 dicembre 2009 | La Direttiva 2006/42/CE diventa applicabile |
| 6 marzo 2010 | Entra in vigore il D.Lgs. 17/2010, che sostituisce il DPR 459/1996 |
| 19 luglio 2023 | Entra in vigore il Regolamento (UE) 2023/1230 |
| 20 gennaio 2027 | Il Regolamento si applica e la Direttiva è abrogata |
Il Regolamento, direttamente applicabile senza recepimento, aggiorna i requisiti su software di sicurezza, sistemi con comportamento evolutivo, cybersicurezza e istruzioni digitali. Le differenze sono illustrate nella scheda sul Regolamento Macchine 2023/1230, mentre la disciplina vigente fino al 2027 è nella scheda sul D.Lgs. 17/2010.
Per l’azienda utilizzatrice il passaggio non cambia la logica: si acquistano macchine conformi alla norma vigente alla data di immissione sul mercato, poi le si mantiene ai sensi dell’art. 71. Il testo del Regolamento è pubblicato su EUR-Lex.
Domande frequenti
Le macchine acquistate secondo la Direttiva diventano irregolari dal 2027?
No. Il Regolamento (UE) 2023/1230 riguarda le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dal 20 gennaio 2027. Le macchine già immesse sul mercato in conformità alla Direttiva 2006/42/CE restano utilizzabili: per l'utilizzatore conta, come oggi, che siano mantenute in condizioni di sicurezza secondo l'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e che non vengano modificate in modo da alterarne la conformità.
La Direttiva Macchine si applica anche alle macchine usate?
La Direttiva disciplina la prima immissione sul mercato dell'Unione o la prima messa in servizio. La rivendita di una macchina usata già marcata non fa nascere nuovi obblighi di marcatura, salvo modifiche sostanziali. Diverso è il caso della macchina usata importata da un Paese extra UE e immessa per la prima volta nel mercato europeo, che deve rispettare i requisiti come una macchina nuova.
Un'impresa che si costruisce una macchina per uso interno deve applicare la Direttiva?
Sì. La messa in servizio di una macchina costruita per uso proprio rientra nel campo della Direttiva: chi la realizza assume il ruolo di fabbricante, con valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, istruzioni, dichiarazione CE di conformità e marcatura. Lo stesso vale quando si assemblano più macchine o quasi-macchine in una linea che funziona come un insieme unico.