Glossario
Quasi-macchina
La quasi-macchina è un insieme che costituisce quasi una macchina ma non svolge da solo un'applicazione determinata: definita dalla Direttiva Macchine, non riceve la marcatura CE e va accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione.
La quasi-macchina è, secondo la definizione dell’art. 2 della Direttiva 2006/42/CE (la Direttiva Macchine), un insieme che costituisce quasi una macchina ma che, da solo, non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata. È destinata unicamente a essere incorporata in un’altra macchina o quasi-macchina, oppure a essere a essa assemblata, così da comporre una macchina completa e funzionante.
Perché non ha la marcatura CE
A differenza di una macchina finita, la quasi-macchina non riceve la marcatura CE ai sensi della disciplina macchine, proprio perché non svolge una funzione autonoma e non è pronta all’uso. È un componente complesso (ad esempio un braccio robotico privo dei ripari, un motoriduttore o un sistema di azionamento) che acquista senso solo una volta integrato in un impianto più ampio. La marcatura CE e la relativa dichiarazione di conformità spettano invece al fabbricante della macchina completa nella quale la quasi-macchina viene incorporata.
Cosa deve accompagnarla
Il fabbricante della quasi-macchina non rilascia una dichiarazione di conformità, bensì una dichiarazione di incorporazione, con cui attesta quali requisiti essenziali di sicurezza sono stati applicati, e predispone le istruzioni per l’assemblaggio. In esse indica le condizioni da rispettare perché il montaggio nella macchina finale non pregiudichi la sicurezza. Un elemento essenziale è il divieto di messa in servizio: la quasi-macchina non può essere utilizzata come se fosse una macchina completa finché l’insieme in cui è incorporata non è a sua volta dichiarato conforme.
Che cosa cambia per il datore di lavoro
In azienda l’attenzione va alla differenza tra ricevere una quasi-macchina e ricevere una macchina pronta all’uso. Solo quest’ultima, marcata CE e corredata di libretto, può essere messa a disposizione dei lavoratori come attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 81/2008. Chi incorpora una quasi-macchina per completare un impianto assume di fatto il ruolo di fabbricante e i relativi obblighi. Per i riferimenti aggiornati, comprese le novità del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, e per il quadro nazionale di recepimento si rinvia alla scheda sulla disciplina macchine vigente.