Glossario
Attrezzatura di lavoro
Attrezzatura di lavoro per l'art. 69 del D.Lgs. 81/2008: cosa comprende, requisiti di conformità, controlli e verifiche periodiche, abilitazioni.
L’attrezzatura di lavoro è, per l’art. 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro, compreso il complesso di macchine e componenti necessari a un processo produttivo. È il concetto che apre il Titolo III e fa scattare gli obblighi del datore di lavoro su scelta, manutenzione, controlli e formazione.
Un perimetro molto ampio
La definizione non distingue per dimensione o pericolosità: un cacciavite, una stampante, un carrello elevatore e un’intera linea di imbottigliamento sono tutti attrezzature di lavoro. L’art. 69 collega a questo termine altre quattro nozioni che ricorrono in tutto il Titolo III.
| Termine (art. 69) | Significato | Perché conta |
|---|---|---|
| Attrezzatura di lavoro | Macchina, apparecchio, utensile o impianto usato nel lavoro | Definisce l’oggetto degli obblighi |
| Uso | Qualsiasi operazione connessa: messa in servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio, smontaggio | Estende gli obblighi a chi ripara o pulisce, non solo a chi produce |
| Zona pericolosa | Spazio dentro o intorno all’attrezzatura in cui la presenza di una persona la espone a un rischio | Base per ripari e delimitazioni |
| Lavoratore esposto | Chi si trova, anche in parte, in una zona pericolosa | Comprende chi passa, non solo chi lavora sulla macchina |
| Operatore | Il lavoratore incaricato dell’uso | Destinatario di formazione e addestramento |
Il significato esteso di uso è approfondito alla voce uso delle attrezzature.
Requisiti di conformità
L’art. 70 fissa due binari. Le attrezzature immesse sul mercato in base alle direttive di prodotto, come la direttiva macchine, devono rispettarne i requisiti, attestati di regola dalla marcatura CE e dalla dichiarazione di conformità. Quelle costruite in assenza di tali disposizioni devono rispondere ai requisiti generali dell’Allegato V. In entrambi i casi l’art. 71 chiede al datore di lavoro di sceglierle idonee al lavoro da svolgere, installarle secondo le istruzioni del fabbricante e mantenerle nel tempo. Cosa controllare al momento dell’acquisto è spiegato nella guida alla marcatura CE delle macchine.
Controlli e verifiche: due obblighi diversi
Il Titolo III prevede livelli di sorveglianza distinti, che in ispezione vengono spesso confusi.
- Manutenzione (art. 71, comma 4): mantiene l’attrezzatura nelle condizioni di sicurezza iniziali, secondo le istruzioni del fabbricante.
- Controlli (art. 71, comma 8): per le attrezzature la cui sicurezza dipende dall’installazione o che sono soggette a deterioramento, controlli iniziali, periodici e straordinari dopo eventi eccezionali come riparazioni o lunghi fermi, eseguiti da una persona competente e registrati; le registrazioni si conservano per almeno tre anni (comma 9).
- Verifiche periodiche (art. 71, comma 11): obbligatorie solo per le attrezzature dell’Allegato VII, come gru, piattaforme elevabili, ponti sviluppabili e apparecchi a pressione, con le modalità del DM 11 aprile 2011. Come spiega la pagina INAIL su manutenzione, controllo e verifica, la prima verifica è di competenza INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta, oppure di soggetti abilitati; le successive spettano ad ASL, ARPA o soggetti abilitati.
Esempio: un’officina con un trapano a colonna e una gru a bandiera elettrica da 500 kg. Per il trapano bastano la manutenzione e i controlli indicati dal fabbricante, annotati nel registro dei controlli. La gru a bandiera, che rientra tra gli apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 kg elencati nell’Allegato VII, richiede anche le verifiche periodiche, con la comunicazione di messa in servizio e la richiesta della prima verifica.
Chi può usarla
Le attrezzature che richiedono conoscenze particolari vanno riservate a lavoratori incaricati, informati, formati e addestrati ai sensi dell’art. 73. Per carrelli elevatori, PLE, gru, trattori e macchine movimento terra serve inoltre una specifica abilitazione, oggi disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito l’accordo del 22 febbraio 2012: il riepilogo è nella guida ai patentini per le attrezzature. Le scadenze delle verifiche sono trattate nella guida alle verifiche periodiche dell’Allegato VII.
Domande frequenti
Un'attrezzatura senza marcatura CE può essere ancora usata in azienda?
Sì, se è stata costruita in assenza di disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto o prima della loro applicazione e risponde ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V, come prevede l'art. 70, comma 2. Il datore di lavoro deve poterlo dimostrare con una valutazione documentata della macchina e degli eventuali adeguamenti. Non è invece ammessa una macchina recente immessa sul mercato senza la marcatura dovuta.
Chi può fare i controlli periodici previsti dall'art. 71 comma 8?
La norma richiede una persona competente, che può essere interna all'azienda, come un manutentore qualificato, o esterna. I controlli seguono le istruzioni del fabbricante, le norme di buona tecnica o i codici di buona prassi. I risultati vanno riportati per iscritto e conservati per almeno tre anni. È un adempimento diverso dalla verifica periodica dell'Allegato VII, che spetta a INAIL, ASL o soggetti abilitati.
Un'attrezzatura presa a noleggio è sotto la responsabilità di chi la usa?
Sì, per l'uso in azienda. Il noleggiatore deve consegnarla conforme ai requisiti di sicurezza e attestarlo, secondo l'art. 72, ma il datore di lavoro che la impiega deve verificarne l'idoneità al lavoro specifico, garantire formazione e, se richiesta, l'abilitazione degli operatori, e assicurarsi che le verifiche periodiche dell'Allegato VII siano in regola per tutto il periodo di utilizzo.