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Glossario

Attrezzatura di lavoro

L'attrezzatura di lavoro è, secondo l'art. 69 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro: il datore deve sceglierla idonea, mantenerla efficiente e sottoporla alle verifiche previste.

L’attrezzatura di lavoro è, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 81/2008, «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro». La definizione è volutamente ampia: vi rientrano tanto un trapano da banco quanto un carrello elevatore, una pressa, una sega circolare o un ponteggio.

Obblighi del datore di lavoro

L’art. 71 impone di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di sicurezza: la marcatura CE per quelle immesse sul mercato dopo il recepimento della direttiva macchine, oppure i requisiti dell’Allegato V per le più datate. Il datore deve inoltre garantire la manutenzione, corredare le macchine delle istruzioni d’uso e sottoporle alle verifiche periodiche dell’Allegato VII, affidate a INAIL e soggetti abilitati.

Uso, formazione e abilitazione

Chi utilizza l’attrezzatura deve ricevere informazione, formazione e, dove necessario, addestramento specifico (art. 73). Per attrezzature particolari — carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru — è richiesta una specifica abilitazione conseguita con corso ed esame. In un magazzino, ad esempio, solo il personale abilitato può condurre il muletto, e il registro dei controlli documenta le verifiche svolte.

Per gli aspetti pratici vedi la guida alle verifiche periodiche delle attrezzature e i controlli da fare sulla marcatura CE all’acquisto.

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