Glossario
Attrezzatura di lavoro
L'attrezzatura di lavoro è, secondo l'art. 69 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro: il datore deve sceglierla idonea, mantenerla efficiente e sottoporla alle verifiche previste.
L’attrezzatura di lavoro è, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 81/2008, «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro». La definizione è volutamente ampia: vi rientrano tanto un trapano da banco quanto un carrello elevatore, una pressa, una sega circolare o un ponteggio.
Obblighi del datore di lavoro
L’art. 71 impone di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di sicurezza: la marcatura CE per quelle immesse sul mercato dopo il recepimento della direttiva macchine, oppure i requisiti dell’Allegato V per le più datate. Il datore deve inoltre garantire la manutenzione, corredare le macchine delle istruzioni d’uso e sottoporle alle verifiche periodiche dell’Allegato VII, affidate a INAIL e soggetti abilitati.
Uso, formazione e abilitazione
Chi utilizza l’attrezzatura deve ricevere informazione, formazione e, dove necessario, addestramento specifico (art. 73). Per attrezzature particolari — carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru — è richiesta una specifica abilitazione conseguita con corso ed esame. In un magazzino, ad esempio, solo il personale abilitato può condurre il muletto, e il registro dei controlli documenta le verifiche svolte.
Per gli aspetti pratici vedi la guida alle verifiche periodiche delle attrezzature e i controlli da fare sulla marcatura CE all’acquisto.
Approfondisci
- ArticoloArt. 69 — Definizioni
- ArticoloArt. 71 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 73 — Informazione, formazione e addestramento
- GuidaVerifiche periodiche delle attrezzature: l’Allegato VII in pratica
- GuidaMarcatura CE delle macchine: cosa controllare all’acquisto
- GuidaIl registro dei controlli delle attrezzature