Salta al contenuto
TUS

Settore · ATECO 52.22, 52.24, 52.24.10, 50.20

Porti e attività portuali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Un ambiente di lavoro dove convivono nave, banchina e terra

Il porto è uno degli ambienti produttivi più complessi in materia di sicurezza. Nello stesso spazio, spesso contemporaneamente, si muovono navi, gru di banchina, mezzi di sollevamento e trasporto, carichi sospesi e squadre di lavoratori a piedi. Alle operazioni portuali in senso stretto — imbarco, sbarco, movimentazione e sosta delle merci — si affiancano i servizi portuali, la logistica dei terminal e le lavorazioni a bordo. Il D.Lgs. 81/2008 fornisce l’impianto generale della prevenzione, ma nel settore convive con una normativa speciale sul lavoro portuale, pensata per operazioni e servizi che non trovano riscontro in altri comparti. Il tratto distintivo resta la compresenza di più imprese e la continua interferenza tra flussi diversi.

I rischi tipici

  • Caduta di oggetti dall’alto: container, colli, coils e carichi movimentati con gru e apparecchi di sollevamento che transitano sopra le squadre a terra. Da qui l’obbligo del casco e la delimitazione delle aree sottostanti i carichi sospesi.
  • Investimento da mezzi in movimento: reach stacker, carrelli, trattori di piazzale, autoarticolati e locomotori condividono la banchina con i lavoratori a piedi, in spazi affollati e con scarsa visibilità.
  • Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento: stive, doppifondi, cisterne e serbatoi possono presentare carenza di ossigeno, gas o residui pericolosi. L’ingresso richiede procedure rigorose e sorveglianza.
  • Annegamento e lavori in prossimità dell’acqua: caduta in mare durante l’accesso alle navi, il tiro delle cime, i lavori sul ciglio della banchina o su pontili e passerelle.
  • Movimentazione manuale dei carichi e sforzi: rizzaggio e derizzaggio dei container, imbragatura, sistemazione dei colli, uso di attrezzature manuali in posture incongrue.
  • Cadute dall’alto e in piano: accessi alle navi tramite passerelle e scale, salite su cataste e mezzi, dislivelli, superfici bagnate o scivolose in banchina.
  • Rumore, vibrazioni ed esposizioni: motori, gru, mezzi pesanti, oltre alle esposizioni connesse a merci pericolose e polveri nei terminal per rinfuse.

Gli adempimenti essenziali

Oltre agli obblighi comuni a ogni azienda (DVR, nomina dell’RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria e designazione degli addetti alle emergenze), l’attività portuale impone attenzioni specifiche.

  1. Coordinamento tra imprese — dove più datori di lavoro operano nello stesso ambito, va attivata la cooperazione e il coordinamento sui rischi interferenziali secondo l’art. 26, con DUVRI e regole condivise di banchina.
  2. Gestione degli spazi confinati — per l’accesso a stive, cisterne e ambienti sospetti di inquinamento si applicano le cautele del DPR 177/2011: qualificazione, procedure di ingresso, sorveglianza e monitoraggio dell’atmosfera.
  3. Apparecchi di sollevamento — gru di banchina, gru di bordo e apparecchi di terra sono soggetti alle verifiche periodiche previste per le attrezzature di lavoro dall’art. 71.
  4. Abilitazione degli operatori — la conduzione di carrelli, gru e mezzi di sollevamento richiede la formazione e l’addestramento previsti per l’uso delle attrezzature dall’art. 73.
  5. Separazione dei flussi — viabilità di piazzale, percorsi pedonali, segnaletica e alta visibilità per ridurre le interferenze tra mezzi e persone.
  6. DPI adeguati — casco, calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilità e, dove necessario, dispositivi di galleggiamento per il lavoro in prossimità dell’acqua.

Gli obblighi generali del datore di lavoro sono richiamati all’art. 18 del Testo Unico. Per gli importi delle sanzioni, i dettagli procedurali e l’individuazione della norma speciale applicabile alla singola operazione fai sempre riferimento al testo di legge aggiornato e alle indicazioni dell’Autorità di sistema portuale e degli organi di vigilanza.

Checklist rapida di sopralluogo

  • DVR aggiornato e, in presenza di più imprese, DUVRI e regole di coordinamento in banchina
  • Aree sotto i carichi sospesi delimitate e interdette al personale a piedi
  • Viabilità separata tra mezzi e pedoni, con segnaletica e alta visibilità
  • Procedure di ingresso in spazi confinati e verifica dell’atmosfera prima dell’accesso
  • Apparecchi di sollevamento con verifiche periodiche e libretti disponibili
  • Abilitazioni e attestati validi per gruisti e conduttori di mezzi
  • Dispositivi anticaduta e di galleggiamento per il lavoro sul ciglio banchina e a bordo
  • Passerelle, scale e accessi alle navi in buono stato e correttamente posizionati
  • DPI consegnati e indossati: casco, calzature, otoprotettori dove serve
  • Piano di emergenza coordinato con recupero in acqua e primo soccorso

Domande frequenti

  • Al lavoro portuale si applica solo il D.Lgs. 81/2008?

    Il Testo Unico costituisce la base comune, ma il lavoro portuale è disciplinato anche da una normativa speciale che tiene conto delle operazioni e dei servizi in banchina, a bordo e nei terminal. Le due discipline vanno lette insieme: per l'individuazione della norma di dettaglio applicabile alla singola operazione fai riferimento alle fonti ufficiali e all'Autorità di sistema portuale competente.

  • Chi valuta i rischi quando in banchina operano più imprese?

    Ogni impresa mantiene il proprio DVR, ma quando più datori di lavoro operano nello stesso ambito è necessario cooperare e coordinarsi sui rischi interferenziali, come previsto dall'[art. 26](/testo-unico/articolo-26/) del Testo Unico. Nei porti questo coordinamento coinvolge terminalisti, imprese di movimentazione, vettori e prestatori di servizi, sotto la regia del soggetto che gestisce l'ambito operativo.

  • L'accesso a stive e cisterne è considerato spazio confinato?

    Stive, doppifondi, cisterne e serbatoi di bordo rientrano tra gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati quando ricorrono le condizioni di rischio previste. In questi casi si applicano le cautele del [DPR 177/2011](/normativa/dpr-177-2011/), con qualificazione delle imprese, procedure di ingresso, sorveglianza dall'esterno e verifica dell'atmosfera prima e durante l'accesso.