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Guida · Emergenze · 11 min di lettura

Organizzare il primo soccorso nelle grandi aziende

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nelle piccole realtà il primo soccorso si risolve spesso con un nominativo e una cassetta. In un’azienda con centinaia di lavoratori, più reparti, turni notturni e sedi distanti la sfida cambia natura: non è “avere gli addetti”, è garantire che qualcuno di formato sia presente e raggiungibile ovunque e sempre. L’art. 45 del D.Lgs. 81/2008 fissa l’obbligo di risultato; il DM 388/2003 definisce i requisiti tecnici. Vediamo come tradurli in un sistema che regge alla complessità.

Passo 1 — Classifica ogni unità produttiva

Il primo errore è ragionare sull’azienda come blocco unico. La classificazione in gruppo A, B o C del DM 388/2003 si applica all’azienda o alla singola unità produttiva, in base a tipo di attività, numero di lavoratori e indici infortunistici INAIL. In un gruppo con stabilimento, logistica e uffici puoi avere unità in gruppi diversi: dalla classe dipendono la durata del corso degli addetti, i presidi obbligatori (cassetta o pacchetto di medicazione) e, per il gruppo A, la comunicazione all’azienda sanitaria. Mappa quindi ogni sede e reparto prima di dimensionare qualsiasi cosa.

Passo 2 — Calcola il fabbisogno sulla copertura reale

Il decreto non indica un numero di addetti: impone che il primo soccorso sia assicurato “in ogni momento”. In una grande azienda questo si traduce in un’analisi della copertura, non in una tabella. Verifica per ciascuna unità: quanti turni ci sono, quali reparti sono isolati o distanti dall’ingresso, quali attività proseguono di notte o nei weekend. Un solo addetto nominato su un impianto a tre turni lascia scoperti due turni su tre. Somma poi un margine strutturale per assenze, ferie, malattie e turnover: la regola pratica è che il numero di addetti formati deve essere sensibilmente superiore a quello dei presenti in un dato istante.

Passo 3 — Designa e forma, poi tieni valida l’abilitazione

Gli addetti vanno designati dal datore di lavoro e non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo (art. 18 e art. 43). La designazione degli addetti alle emergenze va formalizzata per iscritto e la formazione secondo i gruppi A, B e C è a carico dell’azienda. Nelle grandi realtà il punto critico è l’aggiornamento periodico, previsto dal DM 388/2003 con cadenza triennale almeno per la parte pratica: gestire decine di scadenze richiede un piano formativo scaglionato, così da non ritrovarsi interi reparti con addetti non più abilitati nello stesso mese.

Passo 4 — Dislocare presidi e definire i punti di soccorso

I presidi non bastano se sono concentrati in un unico punto. Distribuisci cassette o pacchetti di medicazione (contenuto minimo per gruppo) in modo che ogni reparto raggiunga un presidio in tempi brevi, con cartellonistica chiara e un responsabile del reimpianto dopo l’uso. Dove la valutazione dei rischi lo suggerisce — siti estesi, molte persone presenti, reparti isolati — è ragionevole valutare l’installazione di uno o più defibrillatori (DAE), accompagnati da addetti formati al BLSD e da un piano di manutenzione. In alcune realtà si aggiunge una camera di medicazione o una presenza infermieristica, scelte organizzative e non obblighi generali di legge.

Passo 5 — Definisci procedure e rapporti con l’esterno

L’art. 45 chiede espressamente di stabilire i rapporti necessari con i servizi esterni, anche per il trasporto degli infortunati. In una grande azienda serve una procedura scritta che indichi: come si allerta il 112/118, chi accoglie e guida i mezzi di soccorso agli ingressi, come si comunicano le coordinate esatte del reparto in un sito ampio, come si gestiscono più persone presenti oltre ai dipendenti (visitatori, clienti, appaltatori). Quando operano imprese appaltatrici, i ruoli in emergenza e l’uso condiviso dei presidi vanno coordinati e riportati nella documentazione di cooperazione tra committente e appaltatori.

Passo 6 — Integra il primo soccorso nel piano di emergenza

Il primo soccorso non è un’isola: convive con l’antincendio e l’evacuazione. In una struttura di gestione delle emergenze — la logica della gestione delle emergenze e della GSA — gli addetti al primo soccorso hanno compiti definiti nel piano di emergenza ed evacuazione: punto di raccolta, gestione dell’infortunato durante l’esodo, raccordo con la squadra antincendio. Le prove periodiche devono mettere alla prova anche lo scenario sanitario, non solo l’uscita dall’edificio.

Passo 7 — Rendi il sistema tracciabile e vivo

Un’organizzazione grande vive di documentazione. Tieni aggiornati: l’elenco nominativo degli addetti per sede e turno, le scadenze di formazione e aggiornamento, i registri di controllo e reintegro dei presidi, gli esiti delle prove. Coinvolgi il medico competente ove nominato (nomina del medico competente), che l’art. 45 indica come interlocutore nella definizione dei provvedimenti di primo soccorso. Il segnale di un sistema sano non è il faldone con le nomine, ma la certezza — verificabile su qualsiasi turno — che una persona formata e un presidio funzionante siano sempre a portata di mano.

Domande frequenti

  • Quanti addetti al primo soccorso servono in una grande azienda?

    Il DM 388/2003 non fissa un numero minimo: chiede che il primo soccorso sia garantito in ogni luogo di lavoro e in ogni momento dell'attività. In una grande azienda questo significa dimensionare gli addetti sulla copertura reale: ogni turno, ogni sede, ogni reparto distante deve avere personale formato presente, con un margine per ferie, malattie e turnover. È l'analisi della copertura, non una tabella, a dare il numero.

  • Le diverse sedi possono appartenere a gruppi DM 388/2003 diversi?

    Sì. La classificazione in gruppo A, B o C si applica all'azienda o all'unità produttiva in base ad attività, numero di lavoratori e indici infortunistici INAIL. Un gruppo con uno stabilimento produttivo, magazzini e uffici commerciali può avere unità in gruppi diversi, ciascuna con la propria durata del corso, i propri presidi e, per il gruppo A, l'obbligo di comunicazione all'azienda sanitaria.

  • Serve un'infermeria o un medico presente in stabilimento?

    L'art. 45 impone un'organizzazione adeguata, non necessariamente un'infermeria o un presidio medico fisso. La camera di medicazione o la presenza infermieristica diventano una scelta ragionevole dove la valutazione dei rischi e le dimensioni lo suggeriscono, ma l'obbligo di legge resta quello di garantire addetti formati, attrezzature idonee e rapporti stabili con i servizi di emergenza esterni.