Glossario
Carrello elevatore
Il carrello elevatore è l'attrezzatura semovente per sollevare e trasportare carichi (il comune muletto): è un'attrezzatura di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e per il suo uso serve una specifica abilitazione.
Il carrello elevatore è l’attrezzatura di lavoro semovente destinata al sollevamento, allo stivaggio e al trasporto di carichi su forche o altri organi di presa. Rientra a pieno titolo nella definizione di attrezzatura di lavoro e, poiché richiede conoscenze e responsabilità particolari, il suo utilizzo è disciplinato dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e, per la formazione abilitante, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito l’accordo del 22 febbraio 2012.
Che cos’è e come si distingue
Nel linguaggio comune è il “muletto”, ma la famiglia è ampia: carrelli industriali semoventi frontali a contrappeso, carrelli a braccio telescopico (telehandler), carrelli con conducente a bordo o a guida elettrica. La distinzione è importante perché l’abilitazione a condurre non è unica: è rilasciata per tipologia di carrello, e chi guida un frontale non è automaticamente abilitato al telescopico. Diverso è invece il concetto di apparecchio di sollevamento come gru e paranchi, soggetti a regole in parte differenti.
Abilitazione, formazione e addestramento
Il carrello elevatore è tra le attrezzature per cui l’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 impone una specifica abilitazione, conseguita con un corso teorico-pratico in presenza definito dall’Accordo del 2025 (modulo teorico di 8 ore più modulo pratico per la tipologia di carrello) e soggetto ad aggiornamento quinquennale. Gli attestati rilasciati secondo l’accordo del 2012 restano validi; alla scadenza quinquennale l’aggiornamento si svolge secondo le regole del nuovo accordo. Il datore di lavoro deve inoltre garantire, ai sensi dell’art. 71, che l’attrezzatura sia idonea, mantenuta efficiente e affidata solo a personale incaricato e addestrato. Per il quadro operativo completo si veda la guida su uso sicuro, formazione e verifiche dei carrelli.
Verifiche e uso in sicurezza
L’attrezzatura va sottoposta ai controlli e alle verifiche previsti dalla normativa: le periodicità delle verifiche periodiche sono indicate nell’Allegato VII, mentre libretto di uso e manutenzione del fabbricante e controlli iniziali e periodici accompagnano tutta la vita del mezzo. Un esempio pratico: in un magazzino, prima di ogni turno l’operatore verifica freni, avvisatore acustico, integrità delle forche e stato delle ruote; il datore di lavoro delimita le corsie di transito, separa i percorsi pedonali e impone l’uso della cintura sul carrello a contrappeso per contenere il rischio di ribaltamento. Il mancato rispetto di questi obblighi espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dal Testo Unico, il cui importo va sempre verificato sull’articolo di riferimento e sulla fonte aggiornata.