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Glossario

Apparecchio di sollevamento

Apparecchio di sollevamento: definizione, gru e paranchi dell'Allegato VII, periodicità delle verifiche, controlli del datore di lavoro e abilitazione.

L’apparecchio di sollevamento è un’attrezzatura di lavoro destinata a sollevare, trasferire e depositare carichi, o in alcuni casi persone, per mezzo di funi, catene o bracci: gru a torre, autogru, gru per autocarro, carriponte, paranchi, argani. Il D.Lgs. 81/2008 lo disciplina nel Titolo III e, sopra i 200 kg di portata, nell’Allegato VII.

Cosa rientra nella definizione

Il Testo Unico non dedica una definizione autonoma all’apparecchio di sollevamento: la nozione discende da quella di attrezzatura di lavoro dell’art. 69 e dai requisiti dell’Allegato V e VI. Ai fini pratici conta distinguere tre famiglie, perché il regime dei controlli cambia:

  • apparecchi di sollevamento materiali: gru, carriponte, paranchi, argani, montacarichi da cantiere;
  • apparecchi di sollevamento persone: piattaforme di lavoro elevabili, ponti sospesi con i relativi argani, ascensori da cantiere;
  • accessori di sollevamento: brache, catene, funi, ganci, bilancini, che non sono apparecchi ma componenti tra apparecchio e carico.

Le prime due famiglie, quando rientrano nell’Allegato VII, sono soggette alle verifiche periodiche dell’art. 71, co. 11. Per gli apparecchi di sollevamento materiali la soglia è una portata superiore a 200 kg, per apparecchi non azionati a mano.

Periodicità delle verifiche (Allegato VII)

La frequenza dipende da tipo di installazione, settore d’impiego e anzianità di fabbricazione. La tabella riassume i casi più comuni, come riportati dall’INAIL:

Apparecchio (portata oltre 200 kg)UsoPeriodicità
Mobile o trasferibile (autogru, gru a torre)Costruzioni, siderurgia, porti, estrazioneAnnuale
Mobile o trasferibileAltri settori, fabbricato da oltre 10 anniAnnuale
Mobile o trasferibileAltri settori, fabbricato da non oltre 10 anniBiennale
Fisso (carroponte, paranco su via di corsa)Costruzioni, siderurgia, porti, estrazioneAnnuale oltre 10 anni, biennale se più recente
FissoAltri settoriBiennale oltre 10 anni, triennale se più recente

La prima verifica periodica si chiede all’INAIL, che provvede entro 45 giorni direttamente o tramite un soggetto abilitato; le successive all’ASL, all’ARPA o a un soggetto abilitato, secondo il DM 11 aprile 2011.

I tre livelli di controllo

Per un apparecchio di sollevamento il datore di lavoro gestisce obblighi diversi, che non si sostituiscono l’uno all’altro:

  1. Manutenzione e controlli interni (art. 71, co. 4 e 8-9): secondo le istruzioni del fabbricante, con controllo iniziale dopo l’installazione o il montaggio in un nuovo cantiere e controlli straordinari dopo eventi eccezionali, annotati nel registro di controllo.
  2. Verifiche periodiche (art. 71, co. 11): eseguite da un soggetto terzo, solo per le attrezzature dell’Allegato VII, previa comunicazione di messa in servizio all’INAIL e assegnazione della matricola.
  3. Uso riservato a personale formato (art. 71, co. 7) e, per gru a torre, gru mobili e gru per autocarro, abilitato ai sensi dell’art. 73, co. 5, con i percorsi oggi fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito l’accordo del 2012.

Le violazioni sono sanzionate dall’art. 87, con pene che vanno dall’ammenda all’arresto secondo l’obbligo violato.

Esempio pratico

Esempio: un’azienda metalmeccanica ha in reparto un carroponte da 5 tonnellate installato 12 anni fa e due paranchi a bandiera da 125 kg. Il carroponte è un apparecchio fisso in settore non elencato e con più di 10 anni: verifica biennale, matricola INAIL e registro dei controlli. I paranchi, sotto soglia, escono dall’Allegato VII ma restano attrezzature di lavoro, con manutenzione e controlli del fabbricante. Il metodo per programmare scadenze e verbali è spiegato nella guida su gru e apparecchi di sollevamento e, per i carriponte, nella guida su uso e verifiche del carroponte.

Domande frequenti

  • Un paranco elettrico da 150 kg deve fare le verifiche periodiche?

    No, se la portata non supera i 200 kg resta fuori dall'Allegato VII e quindi dalle verifiche periodiche dell'art. 71, comma 11. Restano però obbligatori la manutenzione secondo il libretto del fabbricante, i controlli periodici dei commi 8-9 e la formazione degli addetti. Il limite si riferisce alla portata nominale di targa, non al carico che si solleva di solito.

  • Brache, ganci e catene sono apparecchi di sollevamento?

    No, sono accessori di sollevamento: componenti che si interpongono tra apparecchio e carico. Non rientrano nell'Allegato VII e non hanno verifica periodica esterna, ma devono essere marcati, scelti in base al carico e controllati con regolarità dal datore di lavoro. Funi e catene degli apparecchi richiedono controlli documentati, la cui frequenza è indicata dall'Allegato VI.

  • Chi paga le verifiche periodiche di una gru noleggiata?

    L'obbligo grava sul datore di lavoro che ha in uso l'attrezzatura, quindi chi la noleggia senza operatore deve accertarsi che la gru arrivi con matricola INAIL e verbali di verifica in corso di validità. Il contratto può ripartire costi e incombenze tra noleggiatore e utilizzatore, ma non sposta la responsabilità verso l'organo di vigilanza.