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Glossario

Apparecchio di sollevamento

L'apparecchio di sollevamento è un'attrezzatura destinata a sollevare o spostare carichi o persone (gru, paranchi, autogru, carriponte): come attrezzatura di lavoro è soggetto agli obblighi del Titolo III e alle verifiche periodiche dell'Allegato VII.

Un apparecchio di sollevamento è un’attrezzatura di lavoro destinata a sollevare e movimentare carichi o, in alcuni casi, persone: rientrano nella categoria gru a torre, autogru, gru su autocarro, carriponte, argani, paranchi e montacarichi.

Inquadramento normativo

Trattandosi di attrezzature di lavoro, si applicano gli obblighi generali del datore di lavoro previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008: messa a disposizione di apparecchi conformi, manutenzione, informazione e addestramento degli operatori. I requisiti di sicurezza costruttivi sono garantiti dalla marcatura CE e dalla documentazione del fabbricante.

Verifiche periodiche

Molti apparecchi di sollevamento sono elencati nell’Allegato VII e sono quindi soggetti a verifica periodica obbligatoria, con periodicità variabile secondo tipologia e anzianità dell’attrezzatura. La prima verifica è affidata all’INAIL, quelle successive all’ASL o a soggetti abilitati, secondo le procedure del DM 11 aprile 2011. Se in azienda usi un carroponte o un’autogrù, devi conservare i verbali e presidiare le scadenze: trovi il metodo nelle guide alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e alle verifiche periodiche delle attrezzature.

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