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Scheda rischio

Gas di scarico dei motori diesel

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

I gas di scarico dei motori diesel sono una miscela complessa di gas e particolato prodotta dalla combustione del gasolio. Contengono particolato fine e ultrafine (il cosiddetto particolato diesel, ricco di carbonio elementare), idrocarburi policiclici aromatici, aldeidi, ossidi di azoto e monossido di carbonio. L’esposizione prolungata è stata classificata come cancerogena per l’uomo: è associata in particolare al tumore del polmone e a un aumento del rischio di tumore della vescica. A questo si aggiungono effetti non neoplastici, dall’irritazione di occhi e vie respiratorie all’aggravamento di asma e broncopatie, fino al rischio acuto di intossicazione da monossido di carbonio negli ambienti chiusi e poco ventilati. Come per tutti i cancerogeni non esiste una dose “di sicurezza”: il danno, a lunga latenza, si previene alla fonte.

Cosa dice la norma

Con il recepimento della normativa europea sugli agenti cancerogeni, le lavorazioni che comportano esposizione alle emissioni dei motori diesel sono state inserite tra i processi dell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 e ricadono nel Titolo IX, Capo II (artt. 233-245), dedicato agli agenti cancerogeni e mutageni, regime più rigoroso del Capo I sugli agenti chimici pericolosi. La collocazione nel Capo II comporta gli obblighi rafforzati: riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile, misure tecniche prioritarie, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria specifica.

RiferimentoContenuto
Allegato XLIIElenco di sostanze, miscele e processi che espongono ad agenti cancerogeni, tra cui i lavori con esposizione alle emissioni dei motori diesel
Allegato XLIIIValori limite di esposizione professionale, tra cui il valore riferito al carbonio elementare del particolato diesel

Il valore limite dell’Allegato XLIII e la relativa decorrenza sono stabiliti e aggiornati dal legislatore europeo e nazionale: verifica sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale prima di dichiararne uno nel DVR. I singoli prodotti della combustione sono inoltre classificati secondo il regolamento CLP.

Dove si presenta

Le esposizioni più ricorrenti si incontrano dove motori diesel funzionano in spazi chiusi o scarsamente ventilati:

  • officine e autorimesse, nelle prove motore e nelle manovre dei veicoli all’interno dei box;
  • magazzini e piattaforme logistiche con transito di carrelli, muletti e camion a motore diesel sotto tettoie o nelle aree di carico;
  • gallerie, cantieri sotterranei, miniere e cave, dove operano macchine movimento terra e mezzi d’opera;
  • banchine e piazzali portuali, terminal e stazioni di autobus, con mezzi pesanti in sosta e manovra a motore acceso;
  • cabine di guida di mezzi pesanti e macchine agricole, caserme dei pompieri e stazioni di soccorso con mezzi che si avviano al chiuso.

Come si valuta

La valutazione segue l’impianto del Capo II e procede per passaggi ordinati:

  1. Identificazione: mappa tutte le situazioni in cui motori diesel operano in prossimità dei lavoratori, con particolare attenzione agli ambienti chiusi o confinati e alle fasi di avviamento, sosta prolungata al minimo e manovra.
  2. Stima dell’esposizione: valuta durata, frequenza, numero di mezzi, volume e ventilazione dell’ambiente. Dove servono dati oggettivi si esegue il monitoraggio ambientale campionando il carbonio elementare della frazione respirabile del particolato diesel — il marcatore di riferimento — nella zona di respirazione, con analisi di laboratorio secondo le norme tecniche.
  3. Confronto con il valore limite: verifica il rispetto del valore dell’Allegato XLIII riferito al carbonio elementare, tenendo presente che per i cancerogeni l’obiettivo è ridurre l’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile, non limitarsi a “stare sotto la soglia”.
  4. Registrazione nel DVR: motiva le scelte, indica il numero di esposti e le misure adottate. La valutazione va rinnovata a ogni modifica rilevante di mezzi, layout o cicli di lavoro.

Misure di prevenzione e protezione

La gerarchia è vincolante, non un menu:

  1. Eliminazione e sostituzione (art. 235): dove tecnicamente possibile, impiegare mezzi elettrici o a emissioni nulle al posto di quelli diesel, oppure spostare le lavorazioni all’aperto. La verifica dell’alternativa va documentata anche quando l’esito è negativo.
  2. Misure tecniche e organizzative (art. 237): aspirazione dei gas di scarico alla fonte con tubi captatori collegati ai terminali di scarico nelle officine e nelle rimesse, ventilazione adeguata degli ambienti chiusi, filtri antiparticolato sui mezzi, divieto di tenere i motori accesi inutilmente, regole di manovra che riducano i tempi a motore acceso al chiuso, separazione delle aree di sosta dai posti di lavoro fissi, limitazione del numero di esposti e dei tempi di esposizione.
  3. Misure igieniche e organizzative: procedure per gli avviamenti al chiuso, controllo dei flussi di traffico interno, manutenzione regolare dei motori per contenere le emissioni.
  4. DPI: respiratori adeguati come ultima barriera nelle fasi residue non altrimenti eliminabili, mai in sostituzione delle misure collettive. L’aspirazione e la ventilazione industriale restano la misura primaria; per la scelta dei respiratori si rinvia alla protezione delle vie respiratorie.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente, con protocollo mirato all’apparato respiratorio. Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro degli esposti (art. 243), tenuto tramite il medico competente, comunicato all’INAIL secondo le procedure previste e conservato per un periodo prolungato dopo la cessazione dell’esposizione, data la lunga latenza delle patologie; gli aspetti operativi sono descritti nella guida al registro degli esposti a cancerogeni. Gli esiti anonimi collettivi rientrano nella valutazione del rischio, chiudendo il cerchio tra dati sanitari e misure di prevenzione.

Errori comuni

  1. Trattarli come un fastidio e non come un cancerogeno: dopo l’inserimento nell’Allegato XLII le emissioni diesel vanno gestite con il regime del Capo II, non liquidate come “odore di gasolio”.
  2. Confondere il rischio acuto con quello cronico: la ventilazione contro il monossido di carbonio è necessaria ma non basta a contenere il particolato cancerogeno, che richiede aspirazione alla fonte.
  3. Affidarsi solo ai motori “puliti”: le classi di emissione recenti riducono il rischio ma non azzerano gli obblighi quando l’esposizione è presente.
  4. Dimenticare gli avviamenti al chiuso: pochi minuti a motore acceso in un box o in una rimessa generano picchi elevati, spesso trascurati nella valutazione.
  5. Congelare la valutazione: nuovi mezzi, nuovi layout o l’aggiornamento degli allegati rendono obsoleto il DVR in archivio.

Domande frequenti

  • I gas di scarico del diesel sono un rischio chimico o un cancerogeno?

    Dal recepimento della direttiva europea sui cancerogeni, le lavorazioni che comportano esposizione alle emissioni dei motori diesel sono richiamate tra i processi dell'Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 e rientrano quindi nel Titolo IX Capo II, più severo del Capo I sugli agenti chimici: riduzione dell'esposizione al minimo tecnicamente possibile, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria specifica. Non vanno confusi con gli scarichi dei motori a benzina, oggetto di una classificazione diversa.

  • Come si misura l'esposizione ai gas di scarico diesel?

    Il marcatore di riferimento è il carbonio elementare della frazione respirabile del particolato diesel, campionato nella zona di respirazione e analizzato in laboratorio secondo le norme tecniche. L'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 fissa per questo marcatore un valore limite di esposizione professionale: il valore numerico e la data di decorrenza vanno sempre verificati nel testo vigente dell'allegato, che è la fonte ufficiale ed è aggiornato periodicamente.

  • Il motore a basse emissioni mi mette al riparo dagli obblighi del Capo II?

    No. Un motore conforme alle più recenti classi di emissione riduce il rischio ma non lo annulla, e di per sé non esonera dagli obblighi quando l'esposizione è presente. Restano dovute la valutazione, la riduzione al minimo tecnicamente possibile, le misure tecniche come l'aspirazione dei gas di scarico e la sorveglianza sanitaria finché l'esposizione dei lavoratori è significativa.