Glossario
Abilitazione all’uso di attrezzature
L'abilitazione all'uso di attrezzature è la qualifica specifica richiesta dall'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 per operare macchine particolarmente pericolose, come carrelli, PLE e gru: il cosiddetto patentino, oggi disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
L’abilitazione all’uso di attrezzature è la qualifica specifica, prevista dall’art. 73, co. 5 del D.Lgs. 81/2008, che i lavoratori devono possedere per usare determinate attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. È quello che nel linguaggio comune si chiama “patentino”: non un titolo di guida, ma l’esito di un percorso formativo abilitante con verifica finale.
Non è la formazione generica
L’abilitazione non coincide con la formazione all’uso delle attrezzature dovuta per ogni macchina messa a disposizione. Quest’ultima riguarda qualsiasi attrezzatura e consiste in informazione, istruzioni e addestramento adeguati; l’abilitazione, invece, è un requisito rafforzato che scatta solo per le attrezzature elencate dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, attuativo del comma 5, che ha sostituito l’Accordo del 22 febbraio 2012. Rientrano tra queste, ad esempio, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), le gru a torre, mobili e per autocarro, i trattori agricoli o forestali, gli escavatori, le pale caricatrici e le pompe per calcestruzzo; il nuovo accordo ha aggiunto carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e macchine agricole raccoglifrutta.
Come si ottiene e cosa comporta
Il percorso abilitante, svolto solo in presenza, prevede un modulo teorico-tecnico e un modulo pratico specifico per la tipologia di attrezzatura, seguiti da prove di verifica: solo il loro superamento rilascia l’abilitazione. L’attestato va aggiornato con cadenza quinquennale, con un corso di almeno 4 ore riferite alla parte pratica. Gli attestati conseguiti secondo l’accordo del 2012 restano validi e seguono lo stesso ciclo di aggiornamento. In pratica, chi guida un muletto in magazzino senza patentino non è idoneo a quella mansione, anche se ha frequentato la formazione generale e specifica: i due obblighi si sommano e non si sostituiscono. Per il dettaglio dei corsi, delle categorie e delle durate vedi la guida sui patentini per le attrezzature.
A chi si applica, datore compreso
L’obbligo grava sul datore di lavoro, che deve garantire l’abilitazione prima di affidare l’attrezzatura all’operatore, e affianca gli altri requisiti di sicurezza previsti dall’art. 71 per la messa a disposizione. Attenzione a un punto spesso trascurato nelle piccole imprese: il comma 4-bis dell’art. 73 estende l’abilitazione anche al datore di lavoro che utilizza in prima persona le attrezzature per cui è richiesta. Il titolare che sale sul carrello elevatore senza patentino viola quindi direttamente la norma. L’abilitazione, infine, non elimina il bisogno di addestramento sul campo per la macchina concretamente usata in azienda.